Art. 10 
 
 
                        Conferenza di servizi 
 
  1. Qualora l'Agenzia ravvisi che ai fini  dell'accelerazione  delle
attivita'  sia  necessaria  l'adozione  di   provvedimenti   o   atti
autorizzativi,  intese,  concerti,  nulla  osta  o  assensi  comunque
denominati di altre amministrazioni pubbliche propedeutici  all'avvio
degli  investimenti  o  alla  realizzazione  delle  funzionali  opere
infrastrutturali, per i quali risulti necessario il coinvolgimento di
diverse amministrazioni pubbliche centrali  o  territoriali,  ne  da'
notizia al Ministero che indice una conferenza di  servizi  ai  sensi
dell'art. 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modifiche  e  integrazioni,  invitando   le   altre   amministrazioni
coinvolte nella realizzazione  del  programma  di  sviluppo  e  delle
connesse opere infrastrutturali. L'Agenzia e il  soggetto  proponente
partecipano senza diritto di voto. 
  2. A seguito degli esiti della conferenza di servizi e in ogni caso
scaduto il termine di cui all'art. 14-ter, comma  3,  della  legge  7
agosto 1990,  n.  241  e  successive  modifiche  e  integrazioni,  in
conformita' alla determinazione conclusiva della  stessa  conferenza,
il Ministero adotta un provvedimento di  approvazione  del  programma
dell'investimento che, nei limiti previsti dalla  normativa  vigente,
sostituisce a tutti gli  effetti  ogni  autorizzazione,  concessione,
nulla osta, intesa, concerto o atto di  assenso  comunque  denominato
necessari all'avvio del programma di sviluppo e di  competenza  delle
amministrazioni partecipanti, o comunque invitate  a  partecipare  ma
risultate assenti, alla predetta conferenza.