Art. 10 Conferenza di servizi 1. Qualora l'Agenzia ravvisi che ai fini dell'accelerazione delle attivita' sia necessaria l'adozione di provvedimenti o atti autorizzativi, intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche propedeutici all'avvio degli investimenti o alla realizzazione delle funzionali opere infrastrutturali, per i quali risulti necessario il coinvolgimento di diverse amministrazioni pubbliche centrali o territoriali, ne da' notizia al Ministero che indice una conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, invitando le altre amministrazioni coinvolte nella realizzazione del programma di sviluppo e delle connesse opere infrastrutturali. L'Agenzia e il soggetto proponente partecipano senza diritto di voto. 2. A seguito degli esiti della conferenza di servizi e in ogni caso scaduto il termine di cui all'art. 14-ter, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, in conformita' alla determinazione conclusiva della stessa conferenza, il Ministero adotta un provvedimento di approvazione del programma dell'investimento che, nei limiti previsti dalla normativa vigente, sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta, intesa, concerto o atto di assenso comunque denominato necessari all'avvio del programma di sviluppo e di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.