Art. 11 
 
 
                    Erogazione delle agevolazioni 
 
  1. Le agevolazioni sono erogate dall'Agenzia secondo le  modalita',
definite  sulla  base  delle  disposizioni  contenute  nel   presente
articolo, indicate nella determinazione di cui all'art. 9, comma 8, e
per l'eventuale finanziamento agevolato nel contratto di cui all'art.
9, comma 10. 
  2. Il finanziamento agevolato e' erogato per stati  di  avanzamento
della realizzazione dei singoli progetti a fronte di titoli di  spesa
anche non quietanzati. Ciascuna erogazione, ad eccezione della prima,
e',   comunque,   subordinata   alla   dimostrazione   dell'effettivo
pagamento, mediante esibizione delle relative quietanze,  dei  titoli
di spesa presentati ai fini dell'erogazione precedente. Il numero,  i
tempi e la consistenza minima  delle  erogazioni  sono  definite  nel
contratto di finanziamento di cui all'art. 9, comma 10, tenuto  conto
dell'ammontare e dell'articolazione delle spese previste dal progetto
di investimento e, comunque, per un numero non superiore a 12. 
  3. Il contributo in conto impianti e il contributo alla spesa  sono
erogati sulla base di stati di avanzamento  della  realizzazione  dei
singoli progetti, a  fronte  di  titoli  di  spesa  quietanzati,  non
inferiori al 20 per cento dell'investimento ammesso. 
  4. La prima erogazione del  contributo  in  conto  impianti  e  del
contributo  alla  spesa  puo'  avvenire,  su  richiesta  dell'impresa
beneficiaria, anche in anticipazione, nel limite del 30 per cento del
contributo concesso, previa presentazione di fideiussione bancaria  o
di polizza assicurativa. Lo schema  in  base  al  quale  deve  essere
redatta la richiesta di erogazione e la  documentazione  da  allegare
alla stessa sono definiti dall'Agenzia sulla base  delle  indicazioni
fornite dal Ministero. 
  5. Ad  eccezione  di  quanto  previsto  al  comma  7  in  relazione
all'ultimo stato di avanzamento, l'Agenzia,  entro  30  giorni  dalla
ricezione di ciascuna richiesta di erogazione, fatti salvi i maggiori
termini  previsti  al  comma  6,  accertata  la  completezza   e   la
regolarita' della documentazione presentata, verificate la pertinenza
e la congruita' dei singoli beni costituenti lo stato di avanzamento,
nonche' tutte le  condizioni  previste  dalla  normativa  vigente  in
materia di erogazione di contributi pubblici, procede  all'erogazione
delle agevolazioni. 
  6. Qualora nel corso di svolgimento delle attivita' di cui ai commi
5 e 7, risulti necessario acquisire ulteriori  informazioni,  dati  o
documenti  rispetto  a  quelli  presentati   dalle   imprese   ovvero
precisazioni  e  chiarimenti  in  merito  alla  documentazione   gia'
prodotta, l'Agenzia puo', una sola volta per  ciascuna  richiesta  di
erogazione,  richiederli  alle  imprese  mediante  una  comunicazione
scritta,  assegnando  un  termine  non  prorogabile   per   la   loro
presentazione, non superiore a 30 giorni. 
  7. Con riferimento all'ultimo stato di avanzamento, che deve essere
trasmesso dall'impresa beneficiaria entro 90 giorni  dall'ultimazione
del progetto, l'Agenzia, verificata la completezza e la pertinenza al
progetto  agevolato  della  documentazione  e   delle   dichiarazioni
trasmesse e previa verifica in loco, redige,  entro  120  giorni  dal
ricevimento della documentazione trasmessa dall'impresa, fatti  salvi
i  maggiori  termini  previsti  al  comma  6,  un'apposita  relazione
sull'avvenuta  realizzazione  del  progetto   di   investimento.   La
relazione  finale  deve  contenere  un  giudizio  di   pertinenza   e
congruita' delle singole voci di spesa, individuare gli  investimenti
finali ammissibili suddivisi per capitolo di spesa e per anno solare,
riportando sia gli importi nominali che quelli attualizzati alla data
di concessione delle agevolazioni ed elencare i  beni  nei  confronti
dei quali sussiste l'obbligo di non distrazione. La relazione  finale
deve, inoltre, evidenziare le variazioni sostanziali  intervenute  in
sede  esecutiva  rispetto   al   progetto   presentato,   l'eventuale
sussistenza di procedure concorsuali e/o di cause ostative  ai  sensi
della vigente normativa antimafia  nonche'  gli  eventuali  ulteriori
elementi di  valutazione  individuati  dal  Ministero.  Qualora  tale
relazione si concluda con  esito  negativo,  l'Agenzia  procede  alla
revoca delle agevolazioni. Nel caso, invece, in cui la  relazione  si
concluda con esito positivo l'Agenzia la  trasmette  al  Ministero  e
procede  all'erogazione  dell'ultima  quota  fino  al  90  per  cento
dell'ammontare dell'agevolazione spettante del  contributo  in  conto
impianti o del contributo alla spesa. Il Ministero, entro  30  giorni
dal ricevimento  della  relazione  finale,  procede  alla  nomina  di
un'apposita commissione di accertamento per la verifica finale, i cui
oneri sono posti a carico dell'agevolazione spettante ai beneficiari,
fatta salva la loro diversa imputazione  derivante  dall'applicazione
della disciplina comunitaria per i progetti finanziati o cofinanziati
dall'Unione europea nell'ambito dei fondi strutturali. 
  8. Il Ministero trasmette all'Agenzia il verbale di accertamento di
spesa redatto dalla commissione di cui  al  comma  7  in  esito  alla
verifica  effettuata.  L'Agenzia,  entro  45  giorni  dalla  data  di
ricezione del  predetto  verbale,  procede  a  liquidare  all'impresa
beneficiaria il saldo del contributo  spettante,  determinato  tenuto
conto  degli  elementi  indicati  nel  predetto  verbale,  ovvero   a
recuperare le agevolazioni  erogate  in  eccesso  secondo  i  criteri
stabiliti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. 
  9. Successivamente all'ultimazione di tutti i  progetti  componenti
il programma di sviluppo, l'Agenzia redige una relazione finale sulla
realizzazione complessiva del programma di sviluppo, con giudizio  di
conformita' degli investimenti realizzati  ai  progetti  approvati  e
alle   relative   specifiche   e   prescrizioni    contenute    nella
determinazione di concessione  delle  agevolazioni,  e  ne  trasmette
copia al Ministero. 
  10. Nel caso di mancato rispetto dei termini previsti dal  presente
articolo  per  l'erogazione  delle  agevolazioni  si  applica  quanto
previsto all'art. 13.