Art. 11 Erogazione delle agevolazioni 1. Le agevolazioni sono erogate dall'Agenzia secondo le modalita', definite sulla base delle disposizioni contenute nel presente articolo, indicate nella determinazione di cui all'art. 9, comma 8, e per l'eventuale finanziamento agevolato nel contratto di cui all'art. 9, comma 10. 2. Il finanziamento agevolato e' erogato per stati di avanzamento della realizzazione dei singoli progetti a fronte di titoli di spesa anche non quietanzati. Ciascuna erogazione, ad eccezione della prima, e', comunque, subordinata alla dimostrazione dell'effettivo pagamento, mediante esibizione delle relative quietanze, dei titoli di spesa presentati ai fini dell'erogazione precedente. Il numero, i tempi e la consistenza minima delle erogazioni sono definite nel contratto di finanziamento di cui all'art. 9, comma 10, tenuto conto dell'ammontare e dell'articolazione delle spese previste dal progetto di investimento e, comunque, per un numero non superiore a 12. 3. Il contributo in conto impianti e il contributo alla spesa sono erogati sulla base di stati di avanzamento della realizzazione dei singoli progetti, a fronte di titoli di spesa quietanzati, non inferiori al 20 per cento dell'investimento ammesso. 4. La prima erogazione del contributo in conto impianti e del contributo alla spesa puo' avvenire, su richiesta dell'impresa beneficiaria, anche in anticipazione, nel limite del 30 per cento del contributo concesso, previa presentazione di fideiussione bancaria o di polizza assicurativa. Lo schema in base al quale deve essere redatta la richiesta di erogazione e la documentazione da allegare alla stessa sono definiti dall'Agenzia sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero. 5. Ad eccezione di quanto previsto al comma 7 in relazione all'ultimo stato di avanzamento, l'Agenzia, entro 30 giorni dalla ricezione di ciascuna richiesta di erogazione, fatti salvi i maggiori termini previsti al comma 6, accertata la completezza e la regolarita' della documentazione presentata, verificate la pertinenza e la congruita' dei singoli beni costituenti lo stato di avanzamento, nonche' tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia di erogazione di contributi pubblici, procede all'erogazione delle agevolazioni. 6. Qualora nel corso di svolgimento delle attivita' di cui ai commi 5 e 7, risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dalle imprese ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione gia' prodotta, l'Agenzia puo', una sola volta per ciascuna richiesta di erogazione, richiederli alle imprese mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine non prorogabile per la loro presentazione, non superiore a 30 giorni. 7. Con riferimento all'ultimo stato di avanzamento, che deve essere trasmesso dall'impresa beneficiaria entro 90 giorni dall'ultimazione del progetto, l'Agenzia, verificata la completezza e la pertinenza al progetto agevolato della documentazione e delle dichiarazioni trasmesse e previa verifica in loco, redige, entro 120 giorni dal ricevimento della documentazione trasmessa dall'impresa, fatti salvi i maggiori termini previsti al comma 6, un'apposita relazione sull'avvenuta realizzazione del progetto di investimento. La relazione finale deve contenere un giudizio di pertinenza e congruita' delle singole voci di spesa, individuare gli investimenti finali ammissibili suddivisi per capitolo di spesa e per anno solare, riportando sia gli importi nominali che quelli attualizzati alla data di concessione delle agevolazioni ed elencare i beni nei confronti dei quali sussiste l'obbligo di non distrazione. La relazione finale deve, inoltre, evidenziare le variazioni sostanziali intervenute in sede esecutiva rispetto al progetto presentato, l'eventuale sussistenza di procedure concorsuali e/o di cause ostative ai sensi della vigente normativa antimafia nonche' gli eventuali ulteriori elementi di valutazione individuati dal Ministero. Qualora tale relazione si concluda con esito negativo, l'Agenzia procede alla revoca delle agevolazioni. Nel caso, invece, in cui la relazione si concluda con esito positivo l'Agenzia la trasmette al Ministero e procede all'erogazione dell'ultima quota fino al 90 per cento dell'ammontare dell'agevolazione spettante del contributo in conto impianti o del contributo alla spesa. Il Ministero, entro 30 giorni dal ricevimento della relazione finale, procede alla nomina di un'apposita commissione di accertamento per la verifica finale, i cui oneri sono posti a carico dell'agevolazione spettante ai beneficiari, fatta salva la loro diversa imputazione derivante dall'applicazione della disciplina comunitaria per i progetti finanziati o cofinanziati dall'Unione europea nell'ambito dei fondi strutturali. 8. Il Ministero trasmette all'Agenzia il verbale di accertamento di spesa redatto dalla commissione di cui al comma 7 in esito alla verifica effettuata. L'Agenzia, entro 45 giorni dalla data di ricezione del predetto verbale, procede a liquidare all'impresa beneficiaria il saldo del contributo spettante, determinato tenuto conto degli elementi indicati nel predetto verbale, ovvero a recuperare le agevolazioni erogate in eccesso secondo i criteri stabiliti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. 9. Successivamente all'ultimazione di tutti i progetti componenti il programma di sviluppo, l'Agenzia redige una relazione finale sulla realizzazione complessiva del programma di sviluppo, con giudizio di conformita' degli investimenti realizzati ai progetti approvati e alle relative specifiche e prescrizioni contenute nella determinazione di concessione delle agevolazioni, e ne trasmette copia al Ministero. 10. Nel caso di mancato rispetto dei termini previsti dal presente articolo per l'erogazione delle agevolazioni si applica quanto previsto all'art. 13.