Art. 12 Variazioni 1. Eventuali variazioni riguardanti i soggetti beneficiari, relative a operazioni societarie, nonche' quelle afferenti il programma di sviluppo devono essere preventivamente comunicate dal soggetto proponente e/o dai beneficiari all'Agenzia con adeguata motivazione. Ai fini dell'autorizzazione delle variazioni proposte, l'Agenzia, con apposita istruttoria tecnica, verifica la permanenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilita' del programma di sviluppo e dei singoli progetti che lo compongono e ne da' comunicazione al Ministero. Nel caso in cui tale verifica si concluda con esito negativo l'Agenzia dispone la revoca delle agevolazioni ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni. 2. Eventuali economie di risorse, dovute a revoche o variazioni in diminuzione delle spese oggetto dei progetti d'investimento, non possono in nessun caso determinare aumenti delle agevolazioni concesse in relazione agli altri progetti previsti dal programma di sviluppo. 3. In caso di revoca, anche a seguito di rinuncia alle agevolazioni, in relazione a uno o piu' dei progetti d'investimento del programma di sviluppo approvato, l'Agenzia verifica che permanga comunque la validita' tecnico-economica del programma di sviluppo come eventualmente riformulato.