Art. 12 
 
 
                             Variazioni 
 
  1.  Eventuali  variazioni  riguardanti  i   soggetti   beneficiari,
relative  a  operazioni  societarie,  nonche'  quelle  afferenti   il
programma di sviluppo devono essere  preventivamente  comunicate  dal
soggetto proponente e/o  dai  beneficiari  all'Agenzia  con  adeguata
motivazione. Ai fini dell'autorizzazione delle  variazioni  proposte,
l'Agenzia, con apposita istruttoria tecnica, verifica  la  permanenza
dei requisiti e delle condizioni di ammissibilita' del  programma  di
sviluppo  e  dei  singoli  progetti  che  lo  compongono  e  ne   da'
comunicazione al Ministero. Nel caso in cui tale verifica si concluda
con esito negativo l'Agenzia dispone la revoca delle agevolazioni  ai
sensi della legge 7 agosto 1990, n.  241  e  successive  modifiche  e
integrazioni. 
  2. Eventuali economie di risorse, dovute a revoche o variazioni  in
diminuzione delle spese  oggetto  dei  progetti  d'investimento,  non
possono  in  nessun  caso  determinare  aumenti  delle   agevolazioni
concesse in relazione agli altri progetti previsti dal  programma  di
sviluppo. 
  3.  In  caso  di  revoca,  anche  a  seguito   di   rinuncia   alle
agevolazioni, in relazione a uno o piu' dei  progetti  d'investimento
del programma di sviluppo approvato, l'Agenzia verifica che  permanga
comunque la validita' tecnico-economica  del  programma  di  sviluppo
come eventualmente riformulato.