Art. 13 Monitoraggio, controlli e ispezioni 1. L'Agenzia, entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, mette a disposizione presso gli uffici del Ministero un sistema di monitoraggio contenente i dati e le informazioni riguardanti tutti i procedimenti che, con modalita' telematica, consenta di conoscere l'avanzamento dei programmi di sviluppo e dei singoli progetti dalla fase di presentazione della domanda sino all'erogazione del saldo e di acquisire i dati necessari per la relazione annuale di cui al comma 6. 2. L'Agenzia, al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascun anno, trasmette al Ministero un rapporto sulle attivita' svolte, fornendo in particolare dati e informazioni riguardanti l'avanzamento fisico, finanziario e amministrativo dei programmi di sviluppo e le eventuali revoche effettuate. Tale rapporto contiene anche un prospetto riportante i dati identificativi delle imprese beneficiarie e l'importo delle agevolazioni erogate, l'indicazione dei programmi di sviluppo cofinanziati dalle Regioni e l'importo del cofinanziamento, la natura delle risorse finanziarie utilizzate. 3. L'Agenzia effettua, entro il termine del completamento dell'investimento, almeno una ispezione per ciascuna impresa beneficiaria, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonche' l'attuazione del progetto agevolato. 4. In ogni fase e stadio del procedimento il Ministero puo' disporre controlli e ispezioni anche a campione sull'attivita' dell'Agenzia, sulla regolarita' dei procedimenti, sulla puntuale e corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto e della normativa nazionale e comunitaria presupposta e sui soggetti che hanno ottenuto le agevolazioni, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni medesime, nonche' l'attuazione degli interventi finanziati e i risultati conseguiti per effetto degli investimenti realizzati. 5. Il mancato rispetto delle scadenze di cui ai commi 1, 2 e 3 e delle altre previste dal presente decreto a carico dell'Agenzia comporta l'applicazione di penali nella misura e con le modalita' previste nella convenzione di cui all'art. 3. 6. Il Ministero presenta alla Commissione europea relazioni annuali relative alle agevolazioni concesse sulla base del presente decreto, curando di trasmettere gli elenchi dei beneficiari e dei relativi settori di attivita' economica, gli importi concessi per ciascun beneficiario e le relative intensita' di aiuto.