Art. 13 
 
 
                 Monitoraggio, controlli e ispezioni 
 
  1. L'Agenzia, entro 180 giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del
presente  decreto,  mette  a  disposizione  presso  gli  uffici   del
Ministero  un  sistema  di  monitoraggio  contenente  i  dati  e   le
informazioni riguardanti tutti  i  procedimenti  che,  con  modalita'
telematica, consenta di  conoscere  l'avanzamento  dei  programmi  di
sviluppo e dei singoli progetti dalla  fase  di  presentazione  della
domanda sino all'erogazione del saldo e di acquisire i dati necessari
per la relazione annuale di cui al comma 6. 
  2. L'Agenzia, al 30 giugno  e  al  31  dicembre  di  ciascun  anno,
trasmette al Ministero un rapporto sulle attivita'  svolte,  fornendo
in particolare dati e informazioni riguardanti l'avanzamento  fisico,
finanziario e amministrativo dei programmi di sviluppo e le eventuali
revoche  effettuate.  Tale  rapporto  contiene  anche  un   prospetto
riportante  i  dati  identificativi  delle  imprese  beneficiarie   e
l'importo delle agevolazioni erogate, l'indicazione dei programmi  di
sviluppo cofinanziati dalle Regioni e l'importo del  cofinanziamento,
la natura delle risorse finanziarie utilizzate. 
  3.  L'Agenzia  effettua,  entro  il   termine   del   completamento
dell'investimento,  almeno  una  ispezione   per   ciascuna   impresa
beneficiaria, al fine di verificare le condizioni per la fruizione  e
il mantenimento delle agevolazioni, nonche' l'attuazione del progetto
agevolato. 
  4. In ogni  fase  e  stadio  del  procedimento  il  Ministero  puo'
disporre  controlli  e  ispezioni  anche  a  campione  sull'attivita'
dell'Agenzia, sulla regolarita' dei procedimenti,  sulla  puntuale  e
corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto e
della normativa nazionale e comunitaria presupposta  e  sui  soggetti
che  hanno  ottenuto  le  agevolazioni,  al  fine  di  verificare  le
condizioni per la fruizione  e  il  mantenimento  delle  agevolazioni
medesime,  nonche'  l'attuazione  degli  interventi  finanziati  e  i
risultati conseguiti per effetto degli investimenti realizzati. 
  5. Il mancato rispetto delle scadenze di cui ai commi 1, 2  e  3  e
delle altre previste  dal  presente  decreto  a  carico  dell'Agenzia
comporta l'applicazione di penali nella misura  e  con  le  modalita'
previste nella convenzione di cui all'art. 3. 
  6. Il Ministero presenta alla Commissione europea relazioni annuali
relative alle agevolazioni concesse sulla base del presente  decreto,
curando di trasmettere gli elenchi dei  beneficiari  e  dei  relativi
settori di attivita' economica,  gli  importi  concessi  per  ciascun
beneficiario e le relative intensita' di aiuto.