Art. 3 Soggetto gestore 1. Ai sensi dell'art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le funzioni relative alla gestione dell'intervento di cui al presente decreto sono svolte dall'Agenzia, sulla base delle direttive e sotto la vigilanza del Ministero. Tali funzioni, affidate tramite apposita convenzione, comprendono la ricezione, la valutazione e l'approvazione delle domande di agevolazione, la stipula del contratto di ammissione, l'erogazione, il controllo e il monitoraggio dell'agevolazione, la partecipazione al finanziamento delle eventuali opere infrastrutturali complementari e funzionali all'investimento privato per le quali sia stata ottenuta apposita dotazione finanziaria. 2. L'Agenzia provvede a comunicare al Ministero, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'unita' organizzativa nell'ambito della propria struttura alla quale sono affidate le funzioni di cui al comma 1. 3. Al fine di recepire i contenuti del presente decreto, la convenzione di cui al comma 1, gia' in essere tra il Ministero e l'Agenzia, e' conseguentemente aggiornata. L'erogazione dei corrispettivi ivi previsti e', comunque, subordinata all'adempimento di quanto disposto dall'art. 13, comma 1.