Art. 4 
 
 
                        Contratto di sviluppo 
 
  1. I contratti di sviluppo hanno ad oggetto  la  realizzazione,  su
iniziativa di una o piu' imprese, di uno dei  seguenti  programmi  di
sviluppo: 
    a) programma di sviluppo industriale, come individuato  nell'art.
5; 
    b)  programma  di  sviluppo  per  la  tutela   ambientale,   come
individuato nell'art. 6; 
    c)  programma  di  sviluppo   di   attivita'   turistiche,   come
individuato nell'art. 7. 
  2. I programmi di sviluppo di cui  al  comma  1  possono  prevedere
anche  la  realizzazione  di  opere  infrastrutturali,  materiali   e
immateriali, funzionali alle  finalita'  dei  programmi  di  sviluppo
stessi. Gli oneri relativi alle suddette opere,  compresi  quelli  di
progettazione, sono integralmente a carico delle  risorse  pubbliche.
Solo ove sia accertata la carenza, totale o parziale, di  risorse  di
carattere   generale    destinabili    alla    realizzazione    delle
infrastrutture da parte degli enti pubblici competenti,  la  relativa
copertura puo' essere garantita attraverso le  risorse  riservate  ai
contratti di sviluppo. 
  3. L'importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili  degli
investimenti oggetto del programma di sviluppo di cui al comma 1, con
esclusione del costo di opere infrastrutturali se previste, non  deve
essere inferiore a 20 milioni di euro  ovvero  7,5  milioni  di  euro
qualora   il   programma   riguardi   esclusivamente   attivita'   di
trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. 
  4. Il programma di sviluppo deve  essere  concluso  entro  48  mesi
dalla data della determinazione di concessione delle agevolazioni  di
cui all'art. 9, comma 8, ovvero entro un termine piu' breve ove  reso
necessario dalla normativa di riferimento in caso di  cofinanziamento
con risorse comunitarie. 
  5. Il  programma  di  sviluppo  puo'  essere  realizzato  in  forma
congiunta anche mediante il ricorso allo strumento del  contratto  di
rete di cui all'art. 3, comma 4-ter, del  decreto-legge  10  febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33, e successive modifiche e integrazioni. Il  contratto  di  rete
deve configurare una collaborazione  effettiva,  stabile  e  coerente
rispetto all'articolazione delle attivita', espressamente finalizzata
alla  realizzazione  del  progetto  proposto.  In   particolare,   il
contratto deve prevedere: 
    a) la suddivisione delle competenze, dei costi e  delle  spese  a
carico di ciascun partecipante; 
    b) la nomina obbligatoria dell'organo comune, che agisce in veste
di mandatario dei partecipanti, attraverso il conferimento  da  parte
dei medesimi, con atto pubblico o scrittura privata  autenticata,  di
un mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con  il
Ministero; e' in capo allo stesso  organo  comune  che  si  intendono
attribuiti tutti gli  adempimenti  procedurali  di  cui  al  presente
decreto; 
    c) per i soli progetti di ricerca, sviluppo e  innovazione,  come
individuati nel Titolo III: la  definizione  degli  aspetti  relativi
alla proprieta', all'utilizzo e alla  diffusione  dei  risultati  del
progetto di ricerca e sviluppo; 
    d) per i soli progetti di ricerca, sviluppo e  innovazione,  come
individuati nel Titolo III: una clausola con la quale le  parti,  nel
caso di recesso ovvero esclusione di uno  dei  soggetti  partecipanti
ovvero  di  risoluzione  contrattuale,  si  impegnano  alla  completa
realizzazione del progetto di  ricerca  e  sviluppo,  prevedendo  una
ripartizione delle attivita' e  dei  relativi  costi  tra  gli  altri
soggetti e ricorrendo, se necessario, a servizi di consulenza. 
  6. Specifici accordi di programma,  sottoscritti  dal  Ministero  e
dalle  Regioni,  dagli  enti  pubblici,  dalle  imprese  interessati,
possono destinare una  quota  parte  delle  risorse  disponibili  per
l'attuazione  degli  interventi  di  cui  al  presente   decreto   al
finanziamento di iniziative  di  rilevante  e  significativo  impatto
sulla competitivita' del sistema  produttivo  dei  territori  cui  le
iniziative stesse si riferiscono. 
  7. I beneficiari delle agevolazioni regolate dal  presente  decreto
sono l'impresa che promuove  il  programma  di  sviluppo,  denominata
"soggetto proponente", e le eventuali  altre  imprese  che  intendono
realizzare i progetti di investimento  che  compongono  il  programma
stesso, denominate "aderenti".  In  caso  di  programmi  di  sviluppo
realizzati  da   piu'   imprese,   il   proponente   ne   assume   la
responsabilita'  verso  l'Amministrazione  ai  fini  della   coerenza
tecnica ed economica. 
  8. Ai fini della classificazione delle imprese in piccola, media  o
grande si applicano i criteri indicati nell'allegato 1 al Regolamento
GBER e nel decreto del Ministro delle attivita' produttive 18  aprile
2005. 
  9. I soggetti di cui al comma 7, alla data di  presentazione  della
domanda di accesso di cui all'art. 9, comma 1, devono trovarsi  nelle
seguenti condizioni: 
    a) essere regolarmente costituiti e iscritti nel  Registro  delle
imprese; le imprese non  residenti  nel  territorio  italiano  devono
avere  una  personalita'  giuridica  riconosciuta  nello   Stato   di
residenza come risultante dall'omologo registro  delle  imprese,  per
tali soggetti, inoltre, fermo restando  il  possesso,  alla  data  di
presentazione  della  domanda  di   agevolazione,   degli   ulteriori
requisiti previsti dal presente  articolo,  deve  essere  dimostrata,
pena la decadenza dal beneficio, alla data di richiesta  della  prima
erogazione dell'agevolazione la disponibilita' di almeno una sede sul
territorio italiano; 
    b) essere nel pieno e libero esercizio dei  propri  diritti,  non
essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure
concorsuali; 
    c) trovarsi in regime di contabilita' ordinaria; 
    d)   non   rientrare   tra   coloro   che   hanno   ricevuto   e,
successivamente, non rimborsato o depositato in  un  conto  bloccato,
gli  aiuti  individuati  quali   illegali   o   incompatibili   dalla
Commissione europea; 
    e) qualora siano stati destinatari  di  provvedimenti  di  revoca
parziale o totale di agevolazioni  concesse  dal  Ministero,  abbiano
provveduto alla restituzione di quanto dovuto; 
    f) non trovarsi  in  condizioni  tali  da  risultare  impresa  in
difficolta' cosi' come individuata nel Regolamento GBER; 
    g)  esclusivamente  per  la   realizzazione   dei   progetti   di
investimento di cui al Titolo II, nelle aree del territorio nazionale
ammesse alla deroga di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c)
del TFUE previste dalla  Carta  degli  aiuti  di  Stato  a  finalita'
regionale, non rientrare tra  coloro  che  nei  due  anni  precedenti
abbiano chiuso la stessa o analoga attivita' nello  spazio  economico
europeo  o  che  abbiano  concretamente  in  programma   di   cessare
l'attivita'  entro  due  anni  dal  completamento  del  programma  di
sviluppo proposto nella zona interessata.