Art. 5 
 
 
                  Programma di sviluppo industriale 
 
  1.  Il  programma   di   sviluppo   industriale   deve   riguardare
un'iniziativa imprenditoriale finalizzata alla produzione di beni e/o
servizi, per la cui realizzazione sono necessari uno o piu'  progetti
d'investimento, come individuati nel Titolo  II,  ed,  eventualmente,
progetti di ricerca, sviluppo e  innovazione,  come  individuati  nel
Titolo III,  strettamente  connessi  e  funzionali  tra  di  loro  in
relazione ai prodotti e servizi finali. 
  2.  Fermo  restando  il  rispetto  dell'importo   complessivo   del
programma di  sviluppo  di  cui  all'art.  4,  comma  3,  i  progetti
d'investimento del soggetto proponente, a parte eventuali progetti di
ricerca, sviluppo e innovazione, devono prevedere  spese  ammissibili
di importo complessivo non inferiore a 10 milioni di  euro  ovvero  3
milioni di euro se il programma riguarda esclusivamente attivita'  di
trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. 
  3. Fatto salvo quanto  stabilito  al  comma  2  per  l'investimento
complessivo proposto dal soggetto proponente,  l'importo  di  ciascun
progetto dei soggetti  aderenti  non  puo'  essere  inferiore  a  1,5
milioni di euro. 
  4. Nel caso in cui il programma di sviluppo sia  proposto  da  piu'
soggetti in forma congiunta tramite lo  strumento  del  contratto  di
rete di cui all'art. 4, comma 5, i limiti  di  cui  al  comma  2  del
presente  articolo  per  i  progetti  d'investimento  sono   riferiti
all'insieme dei progetti proposti. 
  5. Le spese ammissibili alle agevolazioni sono quelle indicate  nei
Titoli II e III del presente decreto,  in  relazione  agli  specifici
progetti di investimento.