Art. 5 Programma di sviluppo industriale 1. Il programma di sviluppo industriale deve riguardare un'iniziativa imprenditoriale finalizzata alla produzione di beni e/o servizi, per la cui realizzazione sono necessari uno o piu' progetti d'investimento, come individuati nel Titolo II, ed, eventualmente, progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, come individuati nel Titolo III, strettamente connessi e funzionali tra di loro in relazione ai prodotti e servizi finali. 2. Fermo restando il rispetto dell'importo complessivo del programma di sviluppo di cui all'art. 4, comma 3, i progetti d'investimento del soggetto proponente, a parte eventuali progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, devono prevedere spese ammissibili di importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro ovvero 3 milioni di euro se il programma riguarda esclusivamente attivita' di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. 3. Fatto salvo quanto stabilito al comma 2 per l'investimento complessivo proposto dal soggetto proponente, l'importo di ciascun progetto dei soggetti aderenti non puo' essere inferiore a 1,5 milioni di euro. 4. Nel caso in cui il programma di sviluppo sia proposto da piu' soggetti in forma congiunta tramite lo strumento del contratto di rete di cui all'art. 4, comma 5, i limiti di cui al comma 2 del presente articolo per i progetti d'investimento sono riferiti all'insieme dei progetti proposti. 5. Le spese ammissibili alle agevolazioni sono quelle indicate nei Titoli II e III del presente decreto, in relazione agli specifici progetti di investimento.