Art. 6 Programma di sviluppo per la tutela ambientale 1. Il programma di sviluppo per la tutela ambientale deve riguardare un'iniziativa imprenditoriale finalizzata alla salvaguardia dell'ambiente, per la cui realizzazione sono necessari uno o piu' progetti per la tutela ambientale, come individuati nel Titolo IV, ed, eventualmente, progetti di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, come individuati nel Titolo III, strettamente connessi e funzionali tra di loro in relazione all'obiettivo di salvaguardia ambientale del programma. 2. Per i programmi di sviluppo di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, commi 2, 3 e 4. 3. Le spese ammissibili alle agevolazioni sono quelle indicate nei Titoli III e IV del presente decreto, in relazione agli specifici progetti di investimento.