Art. 6 
 
 
           Programma di sviluppo per la tutela ambientale 
 
  1.  Il  programma  di  sviluppo  per  la  tutela  ambientale   deve
riguardare    un'iniziativa    imprenditoriale    finalizzata    alla
salvaguardia dell'ambiente, per la cui realizzazione  sono  necessari
uno o piu' progetti per la tutela ambientale,  come  individuati  nel
Titolo IV,  ed,  eventualmente,  progetti  di  progetti  di  ricerca,
sviluppo e innovazione, come individuati nel Titolo III, strettamente
connessi e funzionali tra  di  loro  in  relazione  all'obiettivo  di
salvaguardia ambientale del programma. 
  2. Per i programmi di sviluppo di  cui  al  presente  articolo,  si
applicano le disposizioni di cui all'art. 5, commi 2, 3 e 4. 
  3. Le spese ammissibili alle agevolazioni sono quelle indicate  nei
Titoli III e IV del presente decreto,  in  relazione  agli  specifici
progetti di investimento.