Art. 7 Programma di sviluppo di attivita' turistiche 1. Il programma di sviluppo di attivita' turistiche deve riguardare un'iniziativa imprenditoriale finalizzata allo sviluppo dell'offerta turistica attraverso il potenziamento e il miglioramento della qualita' dell'offerta ricettiva ed, eventualmente, delle attivita' integrative, dei servizi di supporto alla fruizione del prodotto turistico e, per un importo non superiore al 20 per cento del totale degli investimenti da realizzare, delle attivita' commerciali, per la cui realizzazione sono necessari uno o piu' progetti d'investimento, come individuati nel Titolo II, ed, eventualmente, progetti di innovazione dell'organizzazione o innovazione di processo, come individuati nel Titolo III, strettamente connessi e funzionali a una migliore fruizione del prodotto turistico e alla caratterizzazione del territorio di riferimento. 2. Fermo restando il rispetto dell'importo complessivo del programma di sviluppo di cui all'art. 4, comma 3, i progetti del soggetto proponente, a parte eventuali progetti di innovazione, devono prevedere spese ammissibili di importo complessivo non inferiore a 5 milioni di euro. 3. Per i programmi di sviluppo di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, comma 3. 4. Nel caso in cui il programma di sviluppo sia proposto da piu' soggetti in forma congiunta tramite lo strumento del contratto di rete di cui all'art. 4, comma 5, i limiti di cui al comma 2 del presente articolo sono riferiti all'insieme dei progetti proposti. 5. Le spese ammissibili alle agevolazioni sono quelle indicate nei Titoli II e III del presente decreto, in relazione agli specifici progetti di investimento.