Art. 7 
 
 
            Programma di sviluppo di attivita' turistiche 
 
  1. Il programma di sviluppo di attivita' turistiche deve riguardare
un'iniziativa imprenditoriale finalizzata allo sviluppo  dell'offerta
turistica  attraverso  il  potenziamento  e  il  miglioramento  della
qualita' dell'offerta ricettiva ed,  eventualmente,  delle  attivita'
integrative, dei servizi di  supporto  alla  fruizione  del  prodotto
turistico e, per un importo non superiore al 20 per cento del  totale
degli investimenti da realizzare, delle attivita' commerciali, per la
cui realizzazione sono necessari uno o piu' progetti  d'investimento,
come individuati  nel  Titolo  II,  ed,  eventualmente,  progetti  di
innovazione  dell'organizzazione  o  innovazione  di  processo,  come
individuati nel Titolo III, strettamente connessi e funzionali a  una
migliore fruizione del prodotto turistico  e  alla  caratterizzazione
del territorio di riferimento. 
  2.  Fermo  restando  il  rispetto  dell'importo   complessivo   del
programma di sviluppo di cui all'art. 4,  comma  3,  i  progetti  del
soggetto proponente,  a  parte  eventuali  progetti  di  innovazione,
devono  prevedere  spese  ammissibili  di  importo  complessivo   non
inferiore a 5 milioni di euro. 
  3. Per i programmi di sviluppo di  cui  al  presente  articolo,  si
applicano le disposizioni di cui all'art. 5, comma 3. 
  4. Nel caso in cui il programma di sviluppo sia  proposto  da  piu'
soggetti in forma congiunta tramite lo  strumento  del  contratto  di
rete di cui all'art. 4, comma 5, i limiti  di  cui  al  comma  2  del
presente articolo sono riferiti all'insieme dei progetti proposti. 
  5. Le spese ammissibili alle agevolazioni sono quelle indicate  nei
Titoli II e III del presente decreto,  in  relazione  agli  specifici
progetti di investimento.