Art. 8 
 
 
                      Agevolazioni concedibili 
 
  1. Le agevolazioni di cui al presente  decreto  sono  concesse  nei
limiti delle intensita' massime di aiuto previste nei Titoli II,  III
e IV, in relazione agli specifici progetti di investimento. 
  2. Le agevolazioni sono concesse nelle  seguenti  forme,  anche  in
combinazione tra di  loro:  finanziamento  agevolato,  contributo  in
conto interessi, contributo in conto impianti  e  contributo  diretto
alla spesa. L'utilizzo delle varie forme di agevolazione  e  la  loro
combinazione sono definiti in fase di negoziazione sulla  base  delle
caratteristiche dei progetti e dei relativi ambiti di intervento. 
  3. L'eventuale finanziamento agevolato e' concesso  in  termini  di
percentuale nominale  rispetto  alle  spese  ammissibili  nel  limite
massimo del 75 per cento e deve essere assistito da  idonee  garanzie
ipotecarie, bancarie e/o  assicurative  nel  limite  dell'importo  in
linea capitale del finanziamento. Il finanziamento agevolato  ha  una
durata massima di dieci  anni  oltre  a  un  periodo  di  utilizzo  e
preammortamento commisurato  alla  durata  dello  specifico  progetto
facente parte del programma di sviluppo e, comunque, non superiore  a
quattro anni. Il tasso agevolato di finanziamento e' pari al  20  per
cento del tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle
agevolazioni,  fissato  sulla  base   di   quanto   stabilito   dalla
Commissione    europea    e    pubblicato    nel    sito     internet
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates
.html. Il rimborso del finanziamento  agevolato  avviene  secondo  un
piano di ammortamento a rate semestrali posticipate  scadenti  il  30
giugno  e  il  31  dicembre  di   ogni   anno.   Gli   interessi   di
preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze. 
  4.  L'eventuale  contributo  in  conto  interessi  e'  concesso  in
relazione a un finanziamento bancario a tasso  di  mercato  destinato
alla copertura finanziaria dello specifico progetto facente parte del
programma di sviluppo con durata massima di dieci  anni  oltre  a  un
periodo di utilizzo e preammortamento  commisurato  alla  durata  del
progetto e, comunque, non superiore a quattro  anni.  La  misura  del
contributo, rapportata al tasso d'interesse effettivamente  applicato
al finanziamento bancario, e' fissata in misura pari a 400 punti base
e, comunque, non superiore all'80 per cento di tale tasso. La  misura
del contributo e le modalita'  di  erogazione  sono  stabilite  nella
determinazione di cui all'art. 9, comma 8. 
  5. Le agevolazioni di cui al presente decreto si intendono concesse
con la  determinazione  di  concessione  delle  agevolazioni  di  cui
all'art. 9, comma 8. 
  6. Il Ministero, ai  fini  della  ricevibilita'  delle  domande  di
accesso e del conseguente svolgimento delle attivita' istruttorie  di
cui  all'art.  9,  comunica  all'Agenzia  l'ammontare  delle  risorse
finanziarie disponibili per la concessione delle agevolazioni di  cui
al presente decreto, indicandone la fonte finanziaria e le specifiche
finalita' tra quelle di cui agli articoli 5, 6 e 7. 
  7. Una quota pari al cinque per cento delle risorse finanziarie  di
cui al comma 6 volta per volta rese disponibili e' riservata, per  la
durata di dodici mesi dalla relativa comunicazione di cui allo stesso
comma 6, in favore delle imprese che hanno presentato la  domanda  di
agevolazioni e sono  inserite  nell'elenco  di  cui  all'art.  8  del
regolamento dell'Autorita' garante della concorrenza  e  del  mercato
adottato con delibera del 14 novembre 2012, n. 24075. 
  8. L'Agenzia, in esito alle verifiche di cui all'art. 9,  comma  2,
lettere a) e b), comunica  tempestivamente  al  Ministero  l'avvenuto
esaurimento delle risorse finanziarie disponibili per ciascuna  delle
finalita' di cui al comma 6, affinche' il Ministero stesso  ne  possa
dare comunicazione alle imprese  interessate  attraverso  il  proprio
sito internet istituzionale. 
  9. Le agevolazioni  di  cui  al  presente  decreto  possono  essere
concesse, su specifica richiesta dell'impresa proponente, a titolo di
"de minimis" secondo le  disposizioni  previste  dal  Regolamento  n.
1407/2013.