Art. 8 Agevolazioni concedibili 1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse nei limiti delle intensita' massime di aiuto previste nei Titoli II, III e IV, in relazione agli specifici progetti di investimento. 2. Le agevolazioni sono concesse nelle seguenti forme, anche in combinazione tra di loro: finanziamento agevolato, contributo in conto interessi, contributo in conto impianti e contributo diretto alla spesa. L'utilizzo delle varie forme di agevolazione e la loro combinazione sono definiti in fase di negoziazione sulla base delle caratteristiche dei progetti e dei relativi ambiti di intervento. 3. L'eventuale finanziamento agevolato e' concesso in termini di percentuale nominale rispetto alle spese ammissibili nel limite massimo del 75 per cento e deve essere assistito da idonee garanzie ipotecarie, bancarie e/o assicurative nel limite dell'importo in linea capitale del finanziamento. Il finanziamento agevolato ha una durata massima di dieci anni oltre a un periodo di utilizzo e preammortamento commisurato alla durata dello specifico progetto facente parte del programma di sviluppo e, comunque, non superiore a quattro anni. Il tasso agevolato di finanziamento e' pari al 20 per cento del tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni, fissato sulla base di quanto stabilito dalla Commissione europea e pubblicato nel sito internet http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates .html. Il rimborso del finanziamento agevolato avviene secondo un piano di ammortamento a rate semestrali posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze. 4. L'eventuale contributo in conto interessi e' concesso in relazione a un finanziamento bancario a tasso di mercato destinato alla copertura finanziaria dello specifico progetto facente parte del programma di sviluppo con durata massima di dieci anni oltre a un periodo di utilizzo e preammortamento commisurato alla durata del progetto e, comunque, non superiore a quattro anni. La misura del contributo, rapportata al tasso d'interesse effettivamente applicato al finanziamento bancario, e' fissata in misura pari a 400 punti base e, comunque, non superiore all'80 per cento di tale tasso. La misura del contributo e le modalita' di erogazione sono stabilite nella determinazione di cui all'art. 9, comma 8. 5. Le agevolazioni di cui al presente decreto si intendono concesse con la determinazione di concessione delle agevolazioni di cui all'art. 9, comma 8. 6. Il Ministero, ai fini della ricevibilita' delle domande di accesso e del conseguente svolgimento delle attivita' istruttorie di cui all'art. 9, comunica all'Agenzia l'ammontare delle risorse finanziarie disponibili per la concessione delle agevolazioni di cui al presente decreto, indicandone la fonte finanziaria e le specifiche finalita' tra quelle di cui agli articoli 5, 6 e 7. 7. Una quota pari al cinque per cento delle risorse finanziarie di cui al comma 6 volta per volta rese disponibili e' riservata, per la durata di dodici mesi dalla relativa comunicazione di cui allo stesso comma 6, in favore delle imprese che hanno presentato la domanda di agevolazioni e sono inserite nell'elenco di cui all'art. 8 del regolamento dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato adottato con delibera del 14 novembre 2012, n. 24075. 8. L'Agenzia, in esito alle verifiche di cui all'art. 9, comma 2, lettere a) e b), comunica tempestivamente al Ministero l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili per ciascuna delle finalita' di cui al comma 6, affinche' il Ministero stesso ne possa dare comunicazione alle imprese interessate attraverso il proprio sito internet istituzionale. 9. Le agevolazioni di cui al presente decreto possono essere concesse, su specifica richiesta dell'impresa proponente, a titolo di "de minimis" secondo le disposizioni previste dal Regolamento n. 1407/2013.