Art. 9 
 
 
             Fase di accesso, negoziazione e concessione 
                         delle agevolazioni 
 
  1. La domanda di agevolazioni deve essere presentata all'Agenzia, a
pena di invalidita', secondo le modalita' indicate nel sito  internet
www.invitalia.it ed a partire dalla data di apertura dei  termini  di
presentazione che sara' fissata con decreto  del  Direttore  Generale
per gli incentivi alle imprese. Lo  schema  in  base  al  quale  deve
essere redatta la domanda e la documentazione da allegare alla stessa
sono definiti dall'Agenzia sulla base delle indicazioni  fornite  dal
Ministero. 
  2. L'Agenzia, ricevuta la domanda  di  agevolazioni,  procede,  nel
rispetto dell'ordine  cronologico  di  presentazione  e  fatto  salvo
quanto  previsto  al  comma  11,  allo  svolgimento  delle   seguenti
attivita': 
    a) verifica la disponibilita'  delle  risorse  finanziarie  sulla
base della comunicazione del Ministero di cui all'art. 8, comma 6; 
    b)  verifica  i  requisiti  e  le  condizioni  di  ammissibilita'
previsti dal presente decreto; 
    c) in caso di esito positivo delle verifiche di cui alle  lettere
a) e b), ne da' tempestiva comunicazione alle Regioni e alle Province
autonome interessate dal programma di sviluppo, trasmette i  relativi
elementi progettuali e richiede il  parere  delle  stesse  in  merito
alla: 
      1)  compatibilita'  del  piano  progettuale  proposto   con   i
programmi di sviluppo locale; 
      2) eventuale disponibilita' al  cofinanziamento,  nonche'  alla
copertura  degli  oneri  delle   eventuali   opere   infrastrutturali
necessarie, stabilendone l'ammontare massimo e le fonti di copertura; 
    d) in caso di esito negativo delle verifiche di cui alle  lettere
a) e b), ne  da'  comunicazione  al  soggetto  proponente,  ai  sensi
dell'art. 10-bis della legge 7  agosto  1990,  n.  241  e  successive
modifiche e integrazioni, e al Ministero. 
  3. Nel caso in cui le Regioni e le  Province  autonome  interessate
non trasmettano il proprio parere entro 30 giorni dalla richiesta, il
programma di sviluppo si considera compatibile  con  i  programmi  di
sviluppo locale. Qualora, invece, il parere sia  negativo,  l'Agenzia
ne da' comunicazione  al  soggetto  proponente,  ai  sensi  dell'art.
10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241  e  successive  modifiche  e
integrazioni, e al Ministero. 
  4.  L'Agenzia,  entro  il  termine  massimo  di  120   giorni   dal
ricevimento della domanda di agevolazioni,  fatti  salvi  i  maggiori
termini previsti dal comma 7, esegue  l'istruttoria,  anche  mediante
una fase di negoziazione con il soggetto proponente, valutando: 
    a) l'affidabilita' tecnica, economica e finanziaria delle imprese
proponenti; 
    b) per i programmi di cui all'art. 5, la coerenza  industriale  e
la validita' economica del programma  di  sviluppo  con  il  relativo
impatto occupazionale; 
    c) per i programmi di cui all'art. 7, l'effettiva  corrispondenza
del programma con gli obiettivi connessi alla migliore fruizione  del
prodotto  turistico  e  alla  caratterizzazione  del  territorio   di
riferimento; 
    d) la sostenibilita' finanziaria del programma di  sviluppo,  con
riferimento alla capacita' delle imprese di sostenere la quota  parte
dei costi delle immobilizzazioni previste dal programma  di  sviluppo
non coperte da aiuto pubblico; 
    e) la cantierabilita'  dei  progetti  di  investimento  sotto  il
profilo della valutazione della presenza di elementi utili a rilevare
la possibilita' che  le  imprese  proponenti  esibiscano,  entro  120
giorni dalla determinazione di cui al comma 8, la  documentazione  di
cui al medesimo comma concernente la materia edilizia; 
    f) la pertinenza e la congruita' generale,  anche  ricorrendo  ad
elementi di tipo parametrico, delle spese previste  dai  progetti  di
investimento. L'esame di congruita' generale deve essere  finalizzato
esclusivamente alla valutazione del costo complessivo  del  progetto,
in relazione alle caratteristiche tecniche e alla validita' economica
dello stesso, riservando alla fase di erogazione  delle  agevolazioni
di cui all'art. 11 l'accertamento sul costo dei singoli beni, a  meno
che non emergano elementi chiaramente incongrui. 
  5. Nell'ambito  delle  attivita'  di  cui  al  comma  4,  l'Agenzia
determina l'ammontare massimo delle  agevolazioni  concedibili  nelle
forme e nelle misure ritenute idonee alla realizzazione del programma
stesso e nel rispetto delle intensita' massime di aiuto indicate  nei
Titoli II, III e IV del presente decreto. 
  6. La conclusione dell'attivita' istruttoria con esito positivo  e'
subordinata al riscontro da parte dell'Agenzia, anche  attraverso  la
fase di negoziazione, della sussistenza di almeno una delle  seguenti
condizioni: 
    a) per i programmi di cui agli articoli 5 e 7: 
      1) ubicazione del programma in un'area in cui il Sistema locale
del lavoro (SLL) registra, alla data di presentazione  della  domanda
di agevolazioni, un tasso di disoccupazione superiore a quello  medio
della macro area di riferimento costituita, a seconda della  suddetta
ubicazione, dalle regioni del Mezzogiorno o  dalle  restanti  regioni
del Paese; 
      2) previsione  di  recupero  e  riqualificazione  di  strutture
dismesse o sottoutilizzate nell'ambito del programma; 
      3) idoneita' del programma di realizzare/consolidare sistemi di
filiera diretta ed allargata; 
    b) per i programmi di cui all'art. 5: 
      1) rilevante presenza dell'impresa sui mercati esteri; 
      2)  presenza  di   investimenti   che   determinano   rilevanti
innovazioni di prodotto, del processo produttivo, dell'organizzazione
aziendale e/o nelle modalita' di  commercializzazione  dei  prodotti,
con particolare riferimento a quelli conformi  agli  ambiti  tematici
dell'Agenda digitale italiana; 
    c) per i programmi di cui all'art. 7: 
      1) capacita' del programma di contribuire alla  stabilizzazione
della  domanda  turistica  attraverso  la  destagionalizzazione   dei
flussi; 
      2) realizzazione del programma in  comuni  tra  loro  limitrofi
ovvero appartenenti a un unico distretto turistico. 
  7. Qualora nel corso di svolgimento delle attivita' di cui ai commi
4 e 6, risulti necessario, per la  definizione  delle  condizioni  di
realizzazione  del  programma  di   sviluppo,   acquisire   ulteriori
informazioni, dati o documenti rispetto  a  quelli  presentati  dalle
imprese  ovvero   precisazioni   e   chiarimenti   in   merito   alla
documentazione gia' prodotta, l'Agenzia puo', una sola volta  durante
lo svolgimento dell'attivita' istruttoria, richiederli  alle  imprese
mediante  una  comunicazione  scritta,  assegnando  un  termine   non
prorogabile per la loro presentazione non superiore a 30 giorni.  Nel
caso in cui la documentazione richiesta non sia presentata  entro  il
predetto termine la domanda di agevolazione decade. 
  8. Per i programmi di sviluppo per i quali l'attivita'  istruttoria
si e' conclusa con esito negativo, ovvero per le  domande  dichiarate
decadute ai sensi del comma 7, l'Agenzia  provvede  a  comunicare  al
soggetto proponente i motivi che determinano il mancato  accoglimento
della domanda ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n.
241 e successive modifiche e integrazioni, dandone  comunicazione  al
Ministero e alle Regioni  e  Province  autonome  interessate.  Per  i
programmi di sviluppo per  i  quali  l'attivita'  istruttoria  si  e'
conclusa con  esito  positivo,  l'Agenzia  procede  ad  approvare  il
programma di sviluppo, cosi' come definito nell'ambito dell'attivita'
istruttoria,  e  a  concedere  le  agevolazioni  con  una   specifica
determinazione per ciascuna delle imprese partecipanti  al  programma
di sviluppo. La determinazione di concessione delle agevolazioni deve
contenere   gli   estremi   degli   atti    attestanti    l'eventuale
cofinanziamento  regionale   e   della   positiva   decisione   della
Commissione  europea  in  caso  di  progetti  soggetti   a   notifica
individuale, l'individuazione del  piano  degli  investimenti,  delle
spese ammissibili, dell'ammontare delle agevolazioni concesse,  delle
modalita'  di  erogazione,  degli  impegni  a   carico   dell'impresa
beneficiaria anche in ordine agli obiettivi,  tempi  e  modalita'  di
realizzazione del programma, nonche'  le  condizioni  di  revoca.  La
determinazione deve, inoltre, contenere la previsione  che  eventuali
variazioni dei singoli  investimenti  ammessi,  ivi  comprese  quelle
dovute a incrementi di costi rispetto a  quelli  ammessi  o  a  nuovi
investimenti, non possono comportare,  in  nessun  caso,  un  aumento
delle agevolazioni concesse  in  relazione  a  ciascun  progetto.  La
validita'  e   l'efficacia   della   determinazione   e',   comunque,
subordinata alla effettiva esibizione, entro il  termine  massimo  di
120 giorni dalla data di sottoscrizione di  cui  al  comma  9,  della
documentazione   comprovante   il   rilascio    delle    concessioni,
autorizzazioni, licenze  e  nulla  osta  delle  competenti  pubbliche
amministrazioni necessarie alla realizzazione  dei  progetti  ammessi
alle agevolazioni, qualora non sia stata gia' acquisita. Tale termine
puo' essere prorogato, per una sola volta, di ulteriori 120 giorni  a
fronte di una motivata  richiesta,  comprovata  da  elementi  atti  a
dimostrare che il mancato rispetto del termine non e' in  alcun  modo
riconducibile alla volonta' del soggetto  proponente  o  delle  altre
imprese  beneficiarie.  Decorso  tale  termine,  come   eventualmente
prorogato, le imprese  beneficiarie  decadono  dalle  agevolazioni  e
l'Agenzia provvede ad  annullare  la  determinazione  di  concessione
delle agevolazioni. 
  9. L'Agenzia comunica  l'avvenuta  approvazione  del  programma  di
sviluppo  al  Ministero,  alle  Regioni  e  alle  Province   autonome
interessate e trasmette all'impresa beneficiaria la determinazione di
cui  al  comma  8.  Entro  30  giorni   dalla   ricezione   l'impresa
beneficiaria,  pena  la  decadenza  dalle  agevolazioni,  restituisce
all'Agenzia   la   determinazione   debitamente   sottoscritta    per
accettazione. 
  10. L'eventuale  contratto  di  finanziamento,  che  disciplina  le
modalita'  e  le  condizioni  per  l'erogazione  e  il  rimborso  del
finanziamento agevolato, nonche' i conseguenti impegni e obblighi per
l'impresa beneficiaria, deve essere stipulato entro 30  giorni  dalla
data di ricezione della documentazione a cui e' subordinata, ai sensi
del comma 8, la  validita'  e  l'efficacia  della  determinazione  di
concessione delle agevolazioni. A  tal  fine  l'impresa  beneficiaria
trasmette all'Agenzia la documentazione richiesta dall'Agenzia stessa
per la definizione del contratto,  ivi  compresa  quella  relativa  a
eventuali garanzie da prestare a fronte del finanziamento  agevolato,
in tempi utili alla stipula del contratto stesso. 
  11. In deroga a quanto previsto  dal  comma  2,  l'Agenzia  esamina
prioritariamente i programmi che ricadono nei  territori  oggetto  di
accordi stipulati dal Ministero per lo sviluppo e la riconversione di
aree interessate dalla crisi di specifici comparti  produttivi  o  di
rilevanti complessi aziendali.