Art. 9 Fase di accesso, negoziazione e concessione delle agevolazioni 1. La domanda di agevolazioni deve essere presentata all'Agenzia, a pena di invalidita', secondo le modalita' indicate nel sito internet www.invitalia.it ed a partire dalla data di apertura dei termini di presentazione che sara' fissata con decreto del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese. Lo schema in base al quale deve essere redatta la domanda e la documentazione da allegare alla stessa sono definiti dall'Agenzia sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero. 2. L'Agenzia, ricevuta la domanda di agevolazioni, procede, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione e fatto salvo quanto previsto al comma 11, allo svolgimento delle seguenti attivita': a) verifica la disponibilita' delle risorse finanziarie sulla base della comunicazione del Ministero di cui all'art. 8, comma 6; b) verifica i requisiti e le condizioni di ammissibilita' previsti dal presente decreto; c) in caso di esito positivo delle verifiche di cui alle lettere a) e b), ne da' tempestiva comunicazione alle Regioni e alle Province autonome interessate dal programma di sviluppo, trasmette i relativi elementi progettuali e richiede il parere delle stesse in merito alla: 1) compatibilita' del piano progettuale proposto con i programmi di sviluppo locale; 2) eventuale disponibilita' al cofinanziamento, nonche' alla copertura degli oneri delle eventuali opere infrastrutturali necessarie, stabilendone l'ammontare massimo e le fonti di copertura; d) in caso di esito negativo delle verifiche di cui alle lettere a) e b), ne da' comunicazione al soggetto proponente, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, e al Ministero. 3. Nel caso in cui le Regioni e le Province autonome interessate non trasmettano il proprio parere entro 30 giorni dalla richiesta, il programma di sviluppo si considera compatibile con i programmi di sviluppo locale. Qualora, invece, il parere sia negativo, l'Agenzia ne da' comunicazione al soggetto proponente, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, e al Ministero. 4. L'Agenzia, entro il termine massimo di 120 giorni dal ricevimento della domanda di agevolazioni, fatti salvi i maggiori termini previsti dal comma 7, esegue l'istruttoria, anche mediante una fase di negoziazione con il soggetto proponente, valutando: a) l'affidabilita' tecnica, economica e finanziaria delle imprese proponenti; b) per i programmi di cui all'art. 5, la coerenza industriale e la validita' economica del programma di sviluppo con il relativo impatto occupazionale; c) per i programmi di cui all'art. 7, l'effettiva corrispondenza del programma con gli obiettivi connessi alla migliore fruizione del prodotto turistico e alla caratterizzazione del territorio di riferimento; d) la sostenibilita' finanziaria del programma di sviluppo, con riferimento alla capacita' delle imprese di sostenere la quota parte dei costi delle immobilizzazioni previste dal programma di sviluppo non coperte da aiuto pubblico; e) la cantierabilita' dei progetti di investimento sotto il profilo della valutazione della presenza di elementi utili a rilevare la possibilita' che le imprese proponenti esibiscano, entro 120 giorni dalla determinazione di cui al comma 8, la documentazione di cui al medesimo comma concernente la materia edilizia; f) la pertinenza e la congruita' generale, anche ricorrendo ad elementi di tipo parametrico, delle spese previste dai progetti di investimento. L'esame di congruita' generale deve essere finalizzato esclusivamente alla valutazione del costo complessivo del progetto, in relazione alle caratteristiche tecniche e alla validita' economica dello stesso, riservando alla fase di erogazione delle agevolazioni di cui all'art. 11 l'accertamento sul costo dei singoli beni, a meno che non emergano elementi chiaramente incongrui. 5. Nell'ambito delle attivita' di cui al comma 4, l'Agenzia determina l'ammontare massimo delle agevolazioni concedibili nelle forme e nelle misure ritenute idonee alla realizzazione del programma stesso e nel rispetto delle intensita' massime di aiuto indicate nei Titoli II, III e IV del presente decreto. 6. La conclusione dell'attivita' istruttoria con esito positivo e' subordinata al riscontro da parte dell'Agenzia, anche attraverso la fase di negoziazione, della sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni: a) per i programmi di cui agli articoli 5 e 7: 1) ubicazione del programma in un'area in cui il Sistema locale del lavoro (SLL) registra, alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, un tasso di disoccupazione superiore a quello medio della macro area di riferimento costituita, a seconda della suddetta ubicazione, dalle regioni del Mezzogiorno o dalle restanti regioni del Paese; 2) previsione di recupero e riqualificazione di strutture dismesse o sottoutilizzate nell'ambito del programma; 3) idoneita' del programma di realizzare/consolidare sistemi di filiera diretta ed allargata; b) per i programmi di cui all'art. 5: 1) rilevante presenza dell'impresa sui mercati esteri; 2) presenza di investimenti che determinano rilevanti innovazioni di prodotto, del processo produttivo, dell'organizzazione aziendale e/o nelle modalita' di commercializzazione dei prodotti, con particolare riferimento a quelli conformi agli ambiti tematici dell'Agenda digitale italiana; c) per i programmi di cui all'art. 7: 1) capacita' del programma di contribuire alla stabilizzazione della domanda turistica attraverso la destagionalizzazione dei flussi; 2) realizzazione del programma in comuni tra loro limitrofi ovvero appartenenti a un unico distretto turistico. 7. Qualora nel corso di svolgimento delle attivita' di cui ai commi 4 e 6, risulti necessario, per la definizione delle condizioni di realizzazione del programma di sviluppo, acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dalle imprese ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione gia' prodotta, l'Agenzia puo', una sola volta durante lo svolgimento dell'attivita' istruttoria, richiederli alle imprese mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine non prorogabile per la loro presentazione non superiore a 30 giorni. Nel caso in cui la documentazione richiesta non sia presentata entro il predetto termine la domanda di agevolazione decade. 8. Per i programmi di sviluppo per i quali l'attivita' istruttoria si e' conclusa con esito negativo, ovvero per le domande dichiarate decadute ai sensi del comma 7, l'Agenzia provvede a comunicare al soggetto proponente i motivi che determinano il mancato accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, dandone comunicazione al Ministero e alle Regioni e Province autonome interessate. Per i programmi di sviluppo per i quali l'attivita' istruttoria si e' conclusa con esito positivo, l'Agenzia procede ad approvare il programma di sviluppo, cosi' come definito nell'ambito dell'attivita' istruttoria, e a concedere le agevolazioni con una specifica determinazione per ciascuna delle imprese partecipanti al programma di sviluppo. La determinazione di concessione delle agevolazioni deve contenere gli estremi degli atti attestanti l'eventuale cofinanziamento regionale e della positiva decisione della Commissione europea in caso di progetti soggetti a notifica individuale, l'individuazione del piano degli investimenti, delle spese ammissibili, dell'ammontare delle agevolazioni concesse, delle modalita' di erogazione, degli impegni a carico dell'impresa beneficiaria anche in ordine agli obiettivi, tempi e modalita' di realizzazione del programma, nonche' le condizioni di revoca. La determinazione deve, inoltre, contenere la previsione che eventuali variazioni dei singoli investimenti ammessi, ivi comprese quelle dovute a incrementi di costi rispetto a quelli ammessi o a nuovi investimenti, non possono comportare, in nessun caso, un aumento delle agevolazioni concesse in relazione a ciascun progetto. La validita' e l'efficacia della determinazione e', comunque, subordinata alla effettiva esibizione, entro il termine massimo di 120 giorni dalla data di sottoscrizione di cui al comma 9, della documentazione comprovante il rilascio delle concessioni, autorizzazioni, licenze e nulla osta delle competenti pubbliche amministrazioni necessarie alla realizzazione dei progetti ammessi alle agevolazioni, qualora non sia stata gia' acquisita. Tale termine puo' essere prorogato, per una sola volta, di ulteriori 120 giorni a fronte di una motivata richiesta, comprovata da elementi atti a dimostrare che il mancato rispetto del termine non e' in alcun modo riconducibile alla volonta' del soggetto proponente o delle altre imprese beneficiarie. Decorso tale termine, come eventualmente prorogato, le imprese beneficiarie decadono dalle agevolazioni e l'Agenzia provvede ad annullare la determinazione di concessione delle agevolazioni. 9. L'Agenzia comunica l'avvenuta approvazione del programma di sviluppo al Ministero, alle Regioni e alle Province autonome interessate e trasmette all'impresa beneficiaria la determinazione di cui al comma 8. Entro 30 giorni dalla ricezione l'impresa beneficiaria, pena la decadenza dalle agevolazioni, restituisce all'Agenzia la determinazione debitamente sottoscritta per accettazione. 10. L'eventuale contratto di finanziamento, che disciplina le modalita' e le condizioni per l'erogazione e il rimborso del finanziamento agevolato, nonche' i conseguenti impegni e obblighi per l'impresa beneficiaria, deve essere stipulato entro 30 giorni dalla data di ricezione della documentazione a cui e' subordinata, ai sensi del comma 8, la validita' e l'efficacia della determinazione di concessione delle agevolazioni. A tal fine l'impresa beneficiaria trasmette all'Agenzia la documentazione richiesta dall'Agenzia stessa per la definizione del contratto, ivi compresa quella relativa a eventuali garanzie da prestare a fronte del finanziamento agevolato, in tempi utili alla stipula del contratto stesso. 11. In deroga a quanto previsto dal comma 2, l'Agenzia esamina prioritariamente i programmi che ricadono nei territori oggetto di accordi stipulati dal Ministero per lo sviluppo e la riconversione di aree interessate dalla crisi di specifici comparti produttivi o di rilevanti complessi aziendali.