Art. 2 Statuto 1. Lo statuto e' il documento costitutivo del museo, ne dichiara la missione, gli obiettivi e l'organizzazione. Esso e' elaborato in coerenza con il decreto ministeriale 10 maggio 2001, recante «Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei» e con il Codice etico dei musei dell'International Council of Museums (ICOM). 2. Lo statuto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, disciplina la denominazione e la sede del museo; le finalita', le funzioni e l'ordinamento interno dell'istituzione; il patrimonio e l'assetto finanziario. 3. Lo statuto e' adottato dal Direttore del Polo museale regionale, su proposta del Direttore del museo, e approvato dal Direttore generale Musei. Per i musei dotati di autonomia speciale, lo statuto e' adottato dal Consiglio di amministrazione del museo e approvato con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, su proposta del Direttore generale Musei. Per i musei dotati di personalita' giuridica, lo statuto e' adottato secondo le modalita' previste nell'atto istitutivo dell'ente. 4. Lo statuto e' redatto in forma scritta e pubblicato sui siti internet del museo, del Polo museale regionale e del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di seguito «Ministero».