Art. 3 Bilancio 1. Il bilancio e' il documento di rendicontazione contabile che evidenzia la pianificazione e i risultati della gestione finanziaria e contabile delle risorse economiche a disposizione del museo. Esso e' redatto secondo principi di pubblicita' e trasparenza, individuando tutte le diverse voci di entrata e di spesa, anche allo scopo di consentire la valutazione dell'adeguatezza dell'assetto economico, la regolarita' della gestione e la confrontabilita', anche internazionale, delle istituzioni museali. 2. Con riferimento ai musei dotati di autonomia speciale, il bilancio e' redatto e approvato secondo le disposizioni sul funzionamento amministrativo-contabile e la disciplina del servizio di cassa di cui dal decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2003, n. 240, e, ad integrazione, dal decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97. 3. Nei musei non dotati di autonomia speciale, il bilancio ha la esclusiva natura di documento di programmazione e di rendicontazione delle risorse e del loro utilizzo; e' predisposto e trasmesso dal Direttore del museo al Direttore del Polo museale regionale, che ne verifica la correttezza. 4. Il bilancio e' redatto in forma scritta e pubblicato sui siti internet del museo, del Polo museale regionale e del Ministero.