Art. 7 
 
 
                      Sistema museale nazionale 
 
  1. Il sistema museale nazionale e' finalizzato alla messa  in  rete
dei musei italiani e alla integrazione dei servizi e delle  attivita'
museali. 
  2. Fanno parte del  sistema  museale  nazionale  i  musei  statali,
nonche', tramite apposite convenzioni stipulate con il direttore  del
Polo museale regionale territorialmente competente, ogni altro  museo
di appartenenza pubblica o privata, ivi compresi i musei scientifici,
i  musei  universitari  e  i  musei  demoetnoantropologici,  che  sia
organizzato in coerenza con le disposizioni del presente capo, con il
decreto ministeriale 10 maggio 2001, recante «Atto di  indirizzo  sui
criteri tecnico-scientifici  e  sugli  standard  di  funzionamento  e
sviluppo   dei   musei»   e   con   il   Codice   etico   dei   musei
dell'International Council of Museums (ICOM). 
  3. Il sistema museale nazionale  si  articola  in  sistemi  museali
regionali  e  sistemi  museali  cittadini,  la  cui  costituzione  e'
promossa e realizzata dai direttori dei poli  museali  regionali.  Le
modalita' di  organizzazione  e  funzionamento  del  sistema  museale
nazionale sono stabilite dal Direttore  generale  Musei,  sentito  il
Consiglio superiore "Beni culturali e paesaggistici".