Art. 7 Sistema museale nazionale 1. Il sistema museale nazionale e' finalizzato alla messa in rete dei musei italiani e alla integrazione dei servizi e delle attivita' museali. 2. Fanno parte del sistema museale nazionale i musei statali, nonche', tramite apposite convenzioni stipulate con il direttore del Polo museale regionale territorialmente competente, ogni altro museo di appartenenza pubblica o privata, ivi compresi i musei scientifici, i musei universitari e i musei demoetnoantropologici, che sia organizzato in coerenza con le disposizioni del presente capo, con il decreto ministeriale 10 maggio 2001, recante «Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei» e con il Codice etico dei musei dell'International Council of Museums (ICOM). 3. Il sistema museale nazionale si articola in sistemi museali regionali e sistemi museali cittadini, la cui costituzione e' promossa e realizzata dai direttori dei poli museali regionali. Le modalita' di organizzazione e funzionamento del sistema museale nazionale sono stabilite dal Direttore generale Musei, sentito il Consiglio superiore "Beni culturali e paesaggistici".