Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,  comma  3,  del  medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di  quelle  richiamate  nel  decreto,  trascritte
nelle note. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
 
        Nuove fattispecie di delitto in materia di terrorismo 
 
  1. All'articolo 270-quater del codice penale, dopo il  primo  comma
e' aggiunto il seguente: 
  «Fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, e  salvo  il  caso  di
addestramento, la persona arruolata  e'  punita  con  la  pena  della
reclusione da (( cinque a otto anni )).». 
  2. Dopo l'articolo 270-quater del  codice  penale  e'  inserito  il
seguente: 
  «Art. 270-quater.1 
  (Organizzazione di trasferimenti per finalita' di terrorismo) 
  Fuori dai casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater,  chiunque
organizza, finanzia o propaganda viaggi (( in  territorio  estero  ))
finalizzati al compimento delle condotte con finalita' di  terrorismo
di cui all'articolo 270-sexies, e' punito con  la  reclusione  ((  da
cinque a otto anni )).». 
  3. All'articolo 270-quinquies del codice penale, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) alla fine del  primo  comma,  dopo  le  parole:  «della  persona
addestrata» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' della  persona  che
avendo  acquisito,  anche  autonomamente,  le   istruzioni   per   il
compimento degli atti  di  cui  al  primo  periodo,  pone  in  essere
comportamenti (( univocamente )) finalizzati alla  commissione  delle
condotte di cui all'articolo 270-sexies»; 
  b) dopo il primo comma e' aggiunto il seguente: «Le  pene  previste
dal presente articolo sono aumentate se il fatto (( di chi addestra o
istruisce  ))  e'  commesso  attraverso   strumenti   informatici   o
telematici.». 
  (( 3-bis.  La  condanna  per  i  delitti  previsti  dagli  articoli
270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1 e 270-quinquies del codice
penale comporta la  pena  accessoria  della  perdita  della  potesta'
genitoriale quando e' coinvolto un minore. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si  riporta  il  testo  degli  articoli  270-quater   e
          270-quinquies del  codice  penale,  come  modificati  dalla
          presente legge: 
              «Art.  270-quater  (Arruolamento   con   finalita'   di
          terrorismo anche internazionale) 
              Chiunque, al di fuori  dei  casi  di  cui  all'articolo
          270-bis, arruola una o piu' persone per  il  compimento  di
          atti di violenza ovvero di sabotaggio di  servizi  pubblici
          essenziali, con finalita' di terrorismo, anche  se  rivolti
          contro uno Stato  estero,  un'istituzione  o  un  organismo
          internazionale, e' punito con  la  reclusione  da  sette  a
          quindici anni. 
              Fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, e salvo  il
          caso di addestramento, la persona arruolata e'  punita  con
          la pena della reclusione da cinque a otto anni.» 
                
              «Art. 270-quinquies  (Addestramento  ad  attivita'  con
          finalita' di terrorismo anche internazionale). 
              Chiunque, al di fuori  dei  casi  di  cui  all'articolo
          270-bis, addestra  o  comunque  fornisce  istruzioni  sulla
          preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi  da
          fuoco  o  di   altre   armi,   di   sostanze   chimiche   o
          batteriologiche nocive o pericolose, nonche' di ogni  altra
          tecnica o metodo per il  compimento  di  atti  di  violenza
          ovvero di sabotaggio di servizi  pubblici  essenziali,  con
          finalita' di terrorismo, anche se rivolti contro uno  Stato
          estero, un'istituzione o un  organismo  internazionale,  e'
          punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La  stessa
          pena si applica nei  confronti  della  persona  addestrata,
          nonche'  della  persona   che   avendo   acquisito,   anche
          autonomamente, le istruzioni per il compimento  degli  atti
          di cui al  primo  periodo,  pone  in  essere  comportamenti
          univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di
          cui all'articolo 270-sexies. 
              Le pene previste dal presente articolo  sono  aumentate
          se il  fatto  di  chi  addestra  o  istruisce  e'  commesso
          attraverso strumenti informatici o telematici.». 
                
              Si riporta il testo  vigente  degli  articoli  270-bis,
          270-ter e 270-sexies del codice penale: 
              «Art. 270-bis (Associazioni con finalita' di terrorismo
          anche   internazionale   o   di    eversione    dell'ordine
          democratico). 
              Chiunque promuove,  costituisce,  organizza,  dirige  o
          finanzia associazioni che si propongono  il  compimento  di
          atti di violenza con finalita' di terrorismo o di eversione
          dell'ordine democratico e'  punito  con  la  reclusione  da
          sette a quindici anni. 
              Chiunque partecipa a tali associazioni e' punito con la
          reclusione da cinque a dieci anni. 
              Ai fini della legge penale, la finalita' di  terrorismo
          ricorre anche quando gli  atti  di  violenza  sono  rivolti
          contro uno Stato  estero,  un'istituzione  o  un  organismo
          internazionale. 
              Nei confronti del condannato e' sempre obbligatoria  la
          confisca delle cose che  servirono  o  furono  destinate  a
          commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo,  il
          prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.» 
              «Art. 270-ter (Assistenza agli associati) 
              Chiunque, fuori dei casi di concorso  nel  reato  o  di
          favoreggiamento, da' rifugio o fornisce vitto, ospitalita',
          mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna 
              delle  persone  che   partecipano   alle   associazioni
          indicate negli articoli 270 e  270-bis  e'  punito  con  la
          reclusione fino a quattro anni. 
              La  pena  e'  aumentata  se  l'assistenza  e'  prestata
          continuativamente. 
              Non e' punibile chi commette il fatto in favore  di  un
          prossimo congiunto.» 
                
              «Art. 270-sexies (Condotte con finalita' di terrorismo) 
          1. Sono considerate con finalita' di terrorismo le condotte
          che, per la loro natura o contesto, possono arrecare  grave
          danno ad un Paese o ad un'organizzazione  internazionale  e
          sono compiute allo scopo di  intimidire  la  popolazione  o
          costringere   i   poteri   pubblici   o   un'organizzazione
          internazionale a  compiere  o  astenersi  dal  compiere  un
          qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le  strutture
          politiche  fondamentali,   costituzionali,   economiche   e
          sociali di un Paese o di un'organizzazione  internazionale,
          nonche' le altre condotte definite terroristiche o commesse
          con finalita' di terrorismo da convenzioni o altre norme di
          diritto internazionale vincolanti per l'Italia.».