Art. 2 
 
 
Integrazione delle misure di prevenzione e contrasto delle  attivita'
                            terroristiche 
 
  1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 302, primo comma, e' aggiunto, infine, il  seguente
periodo: «La pena e' aumentata se il  fatto  e'  commesso  attraverso
strumenti informatici o telematici.»; 
  b) all'articolo 414 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) al terzo comma e' aggiunto, infine,  il  seguente  periodo:  «La
pena prevista dal presente comma nonche'  dal  primo  e  dal  secondo
comma e' aumentata se  il  fatto  e'  commesso  attraverso  strumenti
informatici o telematici.»; 
  2) al quarto comma e' aggiunto, infine, il  seguente  periodo:  «La
pena e' aumentata fino a due terzi se il fatto e' commesso attraverso
strumenti informatici o telematici.». 
  (( b-bis) all'articolo 497-bis, primo comma, le parole: «e'  punito
con la reclusione da  uno  a  quattro  anni»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «e' punito con la reclusione da due a cinque anni». 
  1-bis. Dopo l'articolo  234  del  codice  di  procedura  penale  e'
inserito il seguente: 
  «Art. 234-bis. - (Acquisizione di documenti e dati informatici).  -
1.  E'  sempre  consentita  l'acquisizione  di   documenti   e   dati
informatici  conservati   all'estero,   anche   diversi   da   quelli
disponibili al pubblico, previo consenso, in quest'ultimo  caso,  del
legittimo titolare». 
  1-ter. Al codice di procedura penale  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera  m)  e'  aggiunta  la
seguente: 
  «m-bis) delitti di fabbricazione, detenzione o uso di documento  di
identificazione  falso  previsti  dall'articolo  497-bis  del  codice
penale»; 
  b) all'articolo 381, comma 2, la lettera m-bis) e' abrogata. 
  1-quater.  All'articolo  226  delle   norme   di   attuazione,   di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al
decreto legislativo  28  luglio  1989,  n.  271,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a)  al  comma  1,  primo  periodo,  dopo  le  parole:  «quando  sia
necessario per l'acquisizione di notizie concernenti  la  prevenzione
di delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4  e  51,
comma 3-bis, del codice» sono aggiunte le  seguenti:  «,  nonche'  di
quelli di cui all'articolo 51, comma 3-quater, del  codice,  commessi
mediante l'impiego di tecnologie informatiche o telematiche»; 
  b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  «3-bis. In deroga a quanto previsto dal  comma  3,  il  procuratore
puo' autorizzare, per un periodo non superiore a  ventiquattro  mesi,
la conservazione dei  dati  acquisiti,  anche  relativi  al  traffico
telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni,  quando
gli stessi sono indispensabili  per  la  prosecuzione  dell'attivita'
finalizzata alla prevenzione di delitti di cui al comma 1». )) 
  2. Ai fini dello svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 9,
commi 1, lettera b), e 2, della legge 16 marzo 2006, n.  146,  svolte
dagli ufficiali di polizia giudiziaria ivi  indicati,  nonche'  delle
attivita' di prevenzione e repressione delle attivita'  terroristiche
o di agevolazione del terrorismo, di cui all'articolo 7-bis, comma 2,
del  decreto-legge  27  luglio  2005,   n.   144,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 31  luglio  2005,  n.  155,  l'organo  del
Ministero dell'interno per la sicurezza  e  per  la  regolarita'  dei
servizi  di  telecomunicazione,  fatte  salve  le  iniziative  e   le
determinazioni dell'autorita' giudiziaria, aggiorna costantemente  un
elenco di siti utilizzati per le attivita' e le condotte di cui  agli
articoli  270-bis  e  270-sexies  del  codice   penale,   nel   quale
confluiscono le  segnalazioni  effettuate  dagli  organi  di  polizia
giudiziaria richiamati dal medesimo comma 2 dell'articolo  7-bis  del
decreto-legge n. 144 del 2005, convertito, con  modificazioni,  dalla
legge n. 155 del 2005. ((  Il  Ministro  dell'interno  riferisce  sui
provvedimenti adottati ai sensi del presente comma e dei commi 3 e  4
del presente articolo in un'apposita sezione della relazione  annuale
di cui all'articolo 113 della legge 1° aprile 1981, n. 121. )) 
  3.  I  fornitori  di  connettivita',  su  richiesta  dell'autorita'
giudiziaria procedente, (( preferibilmente effettuata per il  tramite
degli organi di polizia giudiziaria di cui al comma  2  dell'articolo
7-bis del decreto-legge 27  luglio  2005,  n.  144,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 31 luglio  2005,  n.  155,  ))  inibiscono
l'accesso ai siti inseriti nell'elenco di cui al comma 2, secondo  le
modalita', i tempi e le soluzioni tecniche individuate e definite con
il decreto previsto dall'articolo 14-quater, comma 1, della  legge  3
agosto 1998, n. 269. 
  4. Quando si procede per i delitti di cui  agli  articoli  270-bis,
270-ter, 270-quater e 270-quinquies del codice penale commessi con le
finalita' di terrorismo di cui  all'articolo  270-sexies  del  codice
penale, e sussistono concreti elementi che consentano di ritenere che
alcuno  compia  dette  attivita'  per  via  telematica,  il  pubblico
ministero ordina, con decreto motivato,  ((  preferibilmente  per  il
tramite degli organi  di  polizia  giudiziaria  di  cui  al  comma  2
dell'articolo  7-bis  del  decreto-legge  27  luglio  2005,  n.  144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, ))
ai  fornitori  di  servizi  di  cui  all'articolo  16   del   decreto
legislativo 9 aprile 2003, n. 70, ovvero  ai  soggetti  che  comunque
forniscono servizi di immissione e gestione, attraverso  i  quali  il
contenuto relativo alle medesime attivita'  e'  reso  accessibile  al
pubblico, di provvedere alla rimozione dello stesso. ((  In  caso  di
contenuti  generati  dagli   utenti   e   ospitati   su   piattaforme
riconducibili a soggetti terzi, e' disposta  la  rimozione  dei  soli
specifici contenuti illeciti )). I destinatari  adempiono  all'ordine
immediatamente e comunque non oltre quarantotto ore  dal  ricevimento
della  notifica.  In  caso  di  mancato   adempimento,   si   dispone
l'interdizione dell'accesso al dominio internet nelle forme e con  le
modalita' di cui all'articolo 321 del codice di procedura penale (( ,
garantendo comunque, ove tecnicamente  possibile,  la  fruizione  dei
contenuti estranei alle condotte illecite )). 
  5. All'articolo 9, comma 9, del  decreto  legislativo  21  novembre
2007, n. 231, dopo le parole: «Guardia di finanza» sono  inserite  le
seguenti:   «,   nonche'   al   Comitato   di   analisi    strategica
antiterrorismo». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo degli articoli 302 e 414 del codice
          penale, come modificati dalla presente legge: 
                
              «Art. 302 (Istigazione a commettere alcuno dei  delitti
          preveduti dai capi primo e secondo) 
              Chiunque istiga taluno a commettere  uno  dei  delitti,
          non colposi, preveduti dai capi primo e secondo  di  questo
          titolo, per i quali la legge stabilisce  l'ergastolo  o  la
          reclusione, e' punito, se  l'istigazione  non  e'  accolta,
          ovvero se l'istigazione e' accolta ma  il  delitto  non  e'
          commesso, con la reclusione da uno a otto anni. La pena  e'
          aumentata  fino  a  due  terzi  se  il  fatto  e'  commesso
          attraverso strumenti informatici o telematici. 
              Tuttavia, la pena da applicare e' sempre inferiore alla
          meta' della pena stabilita  per  il  delitto  al  quale  si
          riferisce l'istigazione.» 
                
              «Art. 414 (Istigazione a delinquere) 
              Chiunque pubblicamente istiga a commettere uno  o  piu'
          reati e' punito, per il solo fatto dell'istigazione: 
              1. con la reclusione da uno a cinque anni, se  trattasi
          di istigazione a commettere delitti; 
              2. con la reclusione fino a  un  anno,  ovvero  con  la
          multa fino  a  euro  206,  se  trattasi  di  istigazione  a
          commettere contravvenzioni. 
              Se si tratta di istigazione a  commettere  uno  o  piu'
          delitti e una o piu' contravvenzioni, si  applica  la  pena
          stabilita nel n. 1. 
              Alla  pena  stabilita  nel  n.  1  soggiace  anche  chi
          pubblicamente fa l'apologia di uno o piu' delitti. La  pena
          prevista dal presente comma nonche' dal primo e dal secondo
          comma e' aumentata  se  il  fatto  e'  commesso  attraverso
          strumenti informatici o telematici. 
              Fuori  dei   casi   di   cui   all'articolo   302,   se
          l'istigazione o  l'apologia  di  cui  ai  commi  precedenti
          riguarda delitti di terrorismo o crimini contro  l'umanita'
          la pena e' aumentata della meta'. La pena e' aumentata fino
          a due terzi se il fatto e'  commesso  attraverso  strumenti
          informatici o telematici.». 
                
              Si riporta il testo dell'articolo  497-bis  del  codice
          penale come modificato dalla presente legge: 
                
              «Art. 497-bis (Possesso e fabbricazione di documenti di
          identificazione falsi) 
              Chiunque e' trovato in possesso di un  documento  falso
          valido per l'espatrio e' punito con la reclusione da due  a
          cinque anni. 
              La pena di cui al primo comma e' aumentata da un  terzo
          alla meta' per chi fabbrica o comunque forma  il  documento
          falso, ovvero lo detiene fuori dei casi di uso personale.». 
                
              Si riporta il testo degli articoli 380 e 381 del codice
          di procedura penale come modificati dalla presente legge: 
              «Art. 380 (Arresto obbligatorio in flagranza) 
              1. Gli ufficiali e gli agenti  di  polizia  giudiziaria
          procedono all'arresto di chiunque e' colto in flagranza  di
          un delitto non colposo, consumato o tentato, per  il  quale
          la  legge  stabilisce  la  pena  dell'ergastolo   o   della
          reclusione non inferiore nel minimo a  cinque  anni  e  nel
          massimo a venti anni. 
              2. Anche fuori dei  casi  previsti  dal  comma  1,  gli
          ufficiali e gli agenti  di  polizia  giudiziaria  procedono
          all'arresto di chiunque e' colto in flagranza  di  uno  dei
          seguenti delitti non colposi, consumati o tentati: 
              a) delitti contro la personalita' dello Stato  previsti
          nel titolo I del libro II del codice penale per i quali  e'
          stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo
          a cinque anni o nel massimo a dieci anni; 
              b)  delitto  di  devastazione  e  saccheggio   previsto
          dall'articolo 419 del codice penale; 
              c) delitti contro l'incolumita' pubblica  previsti  nel
          titolo VI del libro II del codice penale  per  i  quali  e'
          stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo
          a tre anni o nel massimo a dieci anni; 
              d)  delitto  di  riduzione   in   schiavitu'   previsto
          dall'articolo  600,  delitto  di   prostituzione   minorile
          previsto dall'articolo 600-bis,  primo  comma,  delitto  di
          pornografia minorile previsto dall'articolo 600-ter,  commi
          primo  e  secondo,   anche   se   relativo   al   materiale
          pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e delitto di
          iniziative  turistiche  volte   allo   sfruttamento   della
          prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-quinquies
          del codice penale; 
              d-bis)   delitto   di   violenza   sessuale    previsto
          dall'articolo 609-bis, escluso il caso previsto  dal  terzo
          comma, e delitto di violenza sessuale  di  gruppo  previsto
          dall'articolo 609-octies del codice penale(; 
              d-ter) delitto di atti sessuali con  minorenne  di  cui
          all'articolo 609-quater, primo e secondo comma, del  codice
          penale; 
              e) delitto  di  furto  quando  ricorre  la  circostanza
          aggravante prevista dall' articolo 4 della legge  8  agosto
          1977,  n.  533,  o  taluna  delle  circostanze   aggravanti
          previste dall'articolo 625, primo comma, numeri  2),  prima
          ipotesi, 3) e 5), nonche' 7-bis), del codice penale,  salvo
          che  ricorra,  in  questi  ultimi  casi,   la   circostanza
          attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero  4),
          del codice penale; 
              e-bis) delitti di furto previsti dall'articolo  624-bis
          del  codice  penale,  salvo  che  ricorra  la   circostanza
          attenuante di cui all' articolo 62, primo comma, numero 4),
          del codice penale; 
              f) delitto di rapina  previsto  dall'articolo  628  del
          codice penale e di estorsione  previsto  dall'articolo  629
          del codice penale; 
              f-bis) delitto di ricettazione, nell'ipotesi  aggravata
          di cui all'articolo 648, primo comma, secondo periodo,  del
          codice penale; 
              g)  delitti  di  illegale  fabbricazione,  introduzione
          nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto
          in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra  o
          tipo  guerra  o  parti  di  esse,  di  esplosivi,  di  armi
          clandestine nonche' di piu' armi comuni  da  sparo  escluse
          quelle previste dall' articolo 2 , comma terzo, della legge
          18 aprile 1975, n. 110; 
              h)  delitti   concernenti   sostanze   stupefacenti   o
          psicotrope puniti a norma  dell'art.  73  del  testo  unico
          approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che  per
          i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo; 
              i) delitti commessi per finalita' di  terrorismo  o  di
          eversione dell'ordine costituzionale per i quali  la  legge
          stabilisce la  pena  della  reclusione  non  inferiore  nel
          minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni ; 
              l) delitti di  promozione,  costituzione,  direzione  e
          organizzazione delle associazioni  segrete  previste  dall'
          articolo 1 della  legge  25  gennaio  1982,  n.  17,  delle
          associazioni di carattere militare previste dall'  articolo
          1 della legge 17 aprile 1956, n. 561,  delle  associazioni,
          dei movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1  e  2,
          della legge 20 giugno 1952, n. 645,  delle  organizzazioni,
          associazioni, movimenti o gruppi di cui all' art. 3 , comma
          3, della L. 13 ottobre 1975, n. 654; 
              l-bis) delitti di partecipazione, promozione, direzione
          e  organizzazione  della  associazione  di   tipo   mafioso
          prevista dall'articolo 416-bis del codice penale; 
              l-ter) delitti di  maltrattamenti  contro  familiari  e
          conviventi e di atti  persecutori,  previsti  dall'articolo
          572 e dall' articolo 612-bis del codice penale; 
              m) delitti di  promozione,  direzione,  costituzione  e
          organizzazione della associazione per  delinquere  prevista
          dall'articolo 416 commi 1  e  3  del  codice  penale  ,  se
          l'associazione e' diretta alla commissione di piu'  delitti
          fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c),
          d), f), g), i) del presente comma; 
              m-bis) delitti di fabbricazione, detenzione  o  uso  di
          documento di identificazione falso  previsti  dall'articolo
          497-bis del codice penale; 
              m-ter)    delitti     di     promozione,     direzione,
          organizzazione, finanziamento o effettuazione di  trasporto
          di persone ai fini dell'ingresso  illegale  nel  territorio
          dello Stato, di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo
          unico  delle   disposizioni   concernenti   la   disciplina
          dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
          di cui al decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.  286,  e
          successive modificazioni. 
              3. Se si tratta  di  delitto  perseguibile  a  querela,
          l'arresto in flagranza e'  eseguito  se  la  querela  viene
          proposta,   anche   con   dichiarazione   resa    oralmente
          all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria  presente
          nel luogo. Se l'avente diritto  dichiara  di  rimettere  la
          querela, l'arrestato e' posto immediatamente in liberta'.»; 
                
              «Art. 381(Arresto facoltativo in flagranza) 
              1. Gli ufficiali e gli agenti  di  polizia  giudiziaria
          hanno facolta' di arrestare chiunque e' colto in  flagranza
          di un delitto non colposo,  consumato  o  tentato,  per  il
          quale  la  legge  stabilisce  la  pena   della   reclusione
          superiore nel massimo a  tre  anni  ovvero  di  un  delitto
          colposo per il quale la  legge  stabilisce  la  pena  della
          reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni. 
              2. Gli ufficiali e gli agenti  di  polizia  giudiziaria
          hanno altresi' facolta' di arrestare chiunque e'  colto  in
          flagranza di uno dei seguenti delitti: 
              a)  peculato  mediante  profitto   dell'errore   altrui
          previsto dall'articolo 316 del codice penale; 
              b) corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
          prevista dagli articoli  319  comma  4  e  321  del  codice
          penale; 
              c) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista
          dall'articolo 336 comma 2 del codice penale; 
              d) commercio e somministrazione di medicinali guasti  e
          di sostanze alimentari nocive previsti dagli articoli 443 e
          444 del codice penale; 
              e) corruzione di minorenni prevista  dall'articolo  530
          del codice penale; 
              f) lesione personale  prevista  dall'articolo  582  del
          codice penale; 
              f- bis) violazione di domicilio prevista dall' articolo
          614, primo e secondo comma, del codice penale (5); 
              g) furto previsto dall'articolo 624 del codice penale; 
              h) danneggiamento aggravato a norma  dell'articolo  635
          comma 2 del codice penale; 
              i) truffa prevista dall'articolo 640 del codice penale; 
              l) appropriazione indebita prevista  dall'articolo  646
          del codice penale; 
              l- bis) offerta, cessione  o  detenzione  di  materiale
          pornografico previste dagli articoli 600-ter, quarto comma,
          e 600-quater  del  codice  penale,  anche  se  relative  al
          materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 del
          medesimo codice; 
              m) alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non
          riconosciuti previste dagli articoli 3 e 24 comma  1  della
          legge 18 aprile 1975, n. 110; 
              m-bis) (Abrogata); 
              m-ter) falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico
          ufficiale sulla identita' o su qualita' personali proprie o
          di altri, prevista dall' articolo 495 del codice penale; 
              m-quater)   fraudolente   alterazioni   per    impedire
          l'identificazione o l'accertamento di  qualita'  personali,
          previste dall' articolo 495-ter del codice penale. 
              3. Se si tratta  di  delitto  perseguibile  a  querela,
          l'arresto in flagranza puo' essere eseguito se  la  querela
          viene proposta,  anche  con  dichiarazione  resa  oralmente
          all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria  presente
          nel luogo. Se l'avente diritto  dichiara  di  rimettere  la
          querela, l'arrestato e' posto immediatamente in liberta'. 
              4. Nelle ipotesi  previste  dal  presente  articolo  si
          procede all'arresto in flagranza soltanto se la  misura  e'
          giustificata  dalla  gravita'  del   fatto   ovvero   dalla
          pericolosita' del soggetto desunta dalla sua personalita' o
          dalle circostanze del fatto. 
              4-bis.  Non  e'  consentito  l'arresto  della   persona
          richiesta di fornire informazioni dalla polizia giudiziaria
          o dal pubblico ministero per reati concernenti il contenuto
          delle informazioni o il rifiuto di fornirle.». 
                
              Si riporta  il  testo  dell'articolo  226  del  decreto
          legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di
          coordinamento  e  transitorie  del  codice   di   procedura
          penale), come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 226 (Intercettazioni e controlli preventivi sulle
          comunicazioni) 
              1.  Il  Ministro  dell'interno  o,  su  sua  delega,  i
          responsabili dei Servizi centrali di  cui  all'articolo  12
          del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203,  nonche'
          il questore o il comandante provinciale dei  Carabinieri  e
          della Guardia di finanza, richiedono al  procuratore  della
          Repubblica presso il tribunale del capoluogo del  distretto
          in cui si trova  il  soggetto  da  sottoporre  a  controllo
          ovvero, nel caso non sia determinabile,  del  distretto  in
          cui   sono   emerse    le    esigenze    di    prevenzione,
          l'autorizzazione  all'intercettazione  di  comunicazioni  o
          conversazioni,   anche   per   via   telematica,    nonche'
          all'intercettazione  di  comunicazioni  o  conversioni  tra
          presenti anche se  queste  avvengono  nei  luoghi  indicati
          dall'articolo 614 del codice penale quando  sia  necessario
          per l'acquisizione di notizie concernenti la prevenzione di
          delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), n.  4
          e 51, comma 3-bis, del codice, nonche'  di  quelli  di  cui
          all'articolo  51,  comma  3-quater,  del  codice,  commessi
          mediante   l'impiego   di   tecnologie    informatiche    o
          telematiche.  Il  Ministro   dell'interno   puo'   altresi'
          delegare  il  Direttore   della   Direzione   investigativa
          antimafia limitatamente ai delitti di cui all'articolo  51,
          comma 3-bis. 
              2. Il procuratore della Repubblica,  qualora  vi  siano
          elementi investigativi  che  giustifichino  l'attivita'  di
          prevenzione   e   lo    ritenga    necessario,    autorizza
          l'intercettazione per la durata massima di giorni quaranta,
          prorogabile per  periodi  succesivi  di  giorni  venti  ove
          permangano i presupposti di  legge.  L'autorizzazione  alla
          prosecuzione  delle  operazioni  e'   data   dal   pubblico
          ministero con decreto motivato, nel quale deve essere  dato
          chiaramente atto  dei  motivi  che  rendono  necessaria  la
          prosecuzione delle operazioni. 
              3. Delle operazioni svolte e dei contenuti intercettati
          e' redatto verbale sintetico che,  unitamente  ai  supporti
          utilizzati, e' depositato  presso  il  procuratore  che  ha
          autorizzato le attivita' entro cinque  giorni  dal  termine
          delle stesse. Il predetto termine e'  di  dieci  giorni  se
          sussistono esigenze di  traduzione  delle  comunicazioni  o
          conversazioni. Il procuratore,  verificata  la  conformita'
          delle  attivita'   compiute   all'autorizzazione,   dispone
          l'immediata distribuzione dei supporti e dei verbali. 
              3-bis. In deroga a quanto  previsto  dal  comma  3,  il
          procuratore puo' autorizzare, per un periodo non  superiore
          a ventiquattro mesi, la conservazione dei  dati  acquisiti,
          anche relativi al traffico telematico, esclusi  comunque  i
          contenuti  delle  comunicazioni,  quando  gli  stessi  sono
          indispensabili   per   la    prosecuzione    dell'attivita'
          finalizzata alla prevenzione di delitti di cui al comma 1. 
              4. Con le modalita' e nei casi di cui ai commi 1  e  3,
          puo' essere autorizzato il tracciamento delle comunicazioni
          telefoniche e telematiche, nonche' l'acquisizione dei  dati
          esterni   relativi   alle   comunicazioni   telefoniche   e
          telematiche  intercorse  e  l'acquisizione  di  ogni  altra
          informazione  utile  in   possesso   degli   operatori   di
          telecomunicazioni. 
              5. In ogni caso gli elementi  acquisiti  attraverso  le
          attivita' preventive  non  possono  essere  utilizzati  nel
          procedimento penale, fatti salvi i fini  investigativi.  In
          ogni caso le attivita' di intercettazione preventiva di cui
          ai commi precedenti, e le notizie acquisite a seguito delle
          attivita' medesime, non possono essere menzionate  in  atti
          di indagine  ne'  costituire  oggetto  di  deposizione  ne'
          essere altrimenti divulgate.». 
                
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 9, commi 1  e
          2,  della  legge  16  marzo  2006,  n.  146  (Ratifica   ed
          esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni
          Unite  contro  il   crimine   organizzato   transnazionale,
          adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed  il
          31 maggio 2001): 
                
              «Art. 9 (Clausole di salvaguardia) 
              1. Quando uno Stato prende misure nei confronti di  una
          nave ai sensi  dell'articolo  8  del  presente  Protocollo,
          esso: 
              a) assicura l'incolumita' e il trattamento umano  delle
          persone a bordo; 
              b) tiene debitamente  conto  della  necessita'  di  non
          mettere in pericolo la  sicurezza  della  nave  o  del  suo
          carico; 
              c) tiene debitamente  conto  della  necessita'  di  non
          arrecare pregiudizio agli interessi commerciali o giuridici
          dello  Stato  di  bandiera  o  di  qualsiasi  altro   Stato
          interessato; 
              d) assicura, in base  a  propri  mezzi,  che  qualsiasi
          misura presa in relazione alla nave sia valida dal punto di
          vista ambientale. 
              2. Laddove le misure prese ai  sensi  dell'art.  8  del
          presente Protocollo si rivelino infondate,  la  nave  sara'
          risarcita di  qualsiasi  perdita  o  danno  che  puo'  aver
          subito, a condizione che non abbia commesso alcun atto  che
          giustifichi le misure adottate. 
              (Omissis).». 
                
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 7-bis,  comma
          2, del decreto-legge 27 luglio 2005,  n.  144,  convertito,
          con modificazioni, dalla  legge  31  luglio  2005,  n.  155
          (Misure   urgenti   per   il   contrasto   del   terrorismo
          internazionale): 
                
              «Art. 7-bis (Sicurezza telematica) 
              (Omissis). 
              2. Per le  finalita'  di  cui  al  comma  1  e  per  la
          prevenzione e repressione delle attivita'  terroristiche  o
          di  agevolazione  del  terrorismo  condotte  con  i   mezzi
          informatici,   gli   ufficiali   di   polizia   giudiziaria
          appartenenti all'organo di cui al comma 1 possono  svolgere
          le attivita' di cui all' articolo  4,  commi  1  e  2,  del
          decreto-legge 18 ottobre  2001,  n.  374,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15  dicembre  2001,  n.  438,  e
          quelle di cui all' articolo 226 delle norme di  attuazione,
          di coordinamento e  transitorie  del  codice  di  procedura
          penale, di cui al decreto legislativo 28  luglio  1989,  n.
          271, anche a richiesta o in collaborazione con  gli  organi
          di polizia giudiziaria ivi indicati.». 
                
              Per  gli   articoli   270-bis,   270-ter,   270-quater,
          270-quater.1, 270-quinquies e 270-sexies del codice  penale
          si vedano i riferimenti riportati all'articolo 1. 
                
              Si riporta il testo  vigente  dell'articolo  113  della
          legge  1   aprile   1981,   n.   121   (Nuovo   ordinamento
          dell'Amministrazione della pubblica sicurezza): 
                
              «Art. 113 (Relazione del Ministro dell'interno) 
              Il  Ministro  dell'interno  presenta   annualmente   al
          Parlamento una  relazione  sull'attivita'  delle  forze  di
          polizia  e  sullo  stato  dell'ordine  e  della   sicurezza
          pubblica nel territorio nazionale.». 
                
              Si riporta il testo vigente dell'articolo dall'articolo
          14-quater, comma 1, della  legge  3  agosto  1998,  n.  269
          (Norme contro lo sfruttamento  della  prostituzione,  della
          pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali
          nuove forme di riduzione in schiavitu'): 
              «Art. 14-quater  (Utilizzo  di  strumenti  tecnici  per
          impedire  l'accesso  ai  siti  che   diffondono   materiale
          pedopornografico) 
              1. I fornitori di connettivita' alla rete INTERNET,  al
          fine di impedire l'accesso ai siti  segnalati  dal  Centro,
          sono obbligati ad utilizzare gli strumenti di filtraggio  e
          le relative soluzioni tecnologiche  conformi  ai  requisiti
          individuati con decreto del Ministro  delle  comunicazioni,
          di  concerto  con  il  Ministro  per  l'innovazione  e   le
          tecnologie   e   sentite   le   associazioni   maggiormente
          rappresentative dei fornitori di connettivita'  della  rete
          INTERNET. Con il medesimo decreto viene  altresi'  indicato
          il termine entro il quale i fornitori di connettivita' alla
          rete INTERNET devono dotarsi degli strumenti di filtraggio 
              (Omissis).». 
                
              Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  16  del
          decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 (Attuazione  della
          direttiva 2000/31/CE relativa a  taluni  aspetti  giuridici
          dei servizi della societa'  dell'informazione  nel  mercato
          interno,   con   particolare   riferimento   al   commercio
          elettronico): 
                
              «Art.    16    (Responsabilita'    nell'attivita'    di
          memorizzazione di informazioni - hosting) 
              1. Nella prestazione  di  un  servizio  della  societa'
          dell'informazione,  consistente  nella  memorizzazione   di
          informazioni fornite da un destinatario  del  servizio,  il
          prestatore   non   e'   responsabile   delle   informazioni
          memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio,  a
          condizione che detto prestatore: 
              a) non sia effettivamente a conoscenza  del  fatto  che
          l'attivita' o l'informazione  e'  illecita  e,  per  quanto
          attiene ad azioni risarcitorie,  non  sia  al  corrente  di
          fatti o di circostanze che rendono  manifesta  l'illiceita'
          dell'attivita' o dell'informazione; 
              b)  non  appena  a  conoscenza  di   tali   fatti,   su
          comunicazione   delle    autorita'    competenti,    agisca
          immediatamente  per  rimuovere  le   informazioni   o   per
          disabilitarne l'accesso. 
              2. Le disposizioni di cui al comma 1 non  si  applicano
          se il destinatario del servizio agisce sotto l'autorita'  o
          il controllo del prestatore. 
              3.  L'autorita'  giudiziaria  o  quella  amministrativa
          competente puo' esigere, anche in  via  d'urgenza,  che  il
          prestatore, nell'esercizio delle attivita' di cui al  comma
          1, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.». 
                
              Si riporta il testo dell'articolo  321  del  codice  di
          procedura penale: 
                
              «Art. 321 (Oggetto del sequestro preventivo) 
              1. Quando vi e' pericolo che la  libera  disponibilita'
          di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre
          le conseguenze di esso ovvero agevolare la  commissione  di
          altri reati, a richiesta del pubblico ministero il  giudice
          competente  a  pronunciarsi  nel  merito  ne   dispone   il
          sequestro  con  decreto  motivato.   Prima   dell'esercizio
          dell'azione penale provvede  il  giudice  per  le  indagini
          preliminari. 
              2. Il giudice puo' altresi' disporre il sequestro delle
          cose di cui e' consentita la confisca. 
              2-bis. Nel corso del  procedimento  penale  relativo  a
          delitti previsti dal capo I del titolo II del libro secondo
          del codice penale il giudice dispone il sequestro dei  beni
          di cui e' consentita la confisca. 
              3. Il sequestro e' immediatamente revocato a  richiesta
          del pubblico ministero o dell'interessato quando  risultano
          mancanti, anche per fatti sopravvenuti,  le  condizioni  di
          applicabilita'  previste  dal  comma  1.  Nel  corso  delle
          indagini preliminari provvede  il  pubblico  ministero  con
          decreto motivato, che e'  notificato  a  coloro  che  hanno
          diritto di proporre impugnazione. Se  vi  e'  richiesta  di
          revoca  dell'interessato,  il  pubblico  ministero,  quando
          ritiene che essa vada anche in parte respinta, la trasmette
          al giudice, cui presenta richieste specifiche  nonche'  gli
          elementi sui quali fonda le sue valutazioni.  La  richiesta
          e' trasmessa non oltre il giorno successivo  a  quello  del
          deposito nella segreteria. 
              3-bis. Nel corso delle indagini preliminari, quando non
          e' possibile, per la situazione di  urgenza,  attendere  il
          provvedimento del giudice, il  sequestro  e'  disposto  con
          decreto motivato dal pubblico ministero. Negli stessi casi,
          prima dell'intervento del pubblico ministero, al  sequestro
          procedono ufficiali di polizia giudiziaria, i quali,  nelle
          quarantotto  ore  successive,  trasmettono  il  verbale  al
          pubblico ministero del luogo in cui il sequestro  e'  stato
          eseguito. Questi, se non dispone la restituzione delle cose
          sequestrate, richiede al giudice la convalida e l'emissione
          del decreto previsto dal comma 1 entro quarantotto ore  dal
          sequestro, se disposto dallo stesso pubblico  ministero,  o
          dalla ricezione del  verbale,  se  il  sequestro  e'  stato
          eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria. 
              3-ter.  Il  sequestro  perde  efficacia  se  non   sono
          osservati i termini previsti dal comma 3-bis ovvero  se  il
          giudice non emette l'ordinanza  di  convalida  entro  dieci
          giorni   dalla    ricezione    della    richiesta.    Copia
          dell'ordinanza e' immediatamente  notificata  alla  persona
          alla quale le cose sono state sequestrate.». 
                
              Si riporta il  testo  dell'articolo  9,  comma  9,  del
          decreto legislativo 21 novembre 2007,  n.  231  (Attuazione
          della  direttiva  2005/60/CE  concernente  la   prevenzione
          dell'utilizzo  del   sistema   finanziario   a   scopo   di
          riciclaggio  dei  proventi  di  attivita'  criminose  e  di
          finanziamento  del  terrorismo  nonche'   della   direttiva
          2006/70/CE  che  ne  reca  misure  di   esecuzione),   come
          modificato dalla presente legge: 
                
              «Art. 9 (Scambio di informazioni e  collaborazione  tra
          Autorita' e Forze di polizia) 
              (Omissis). 
              9. La UIF fornisce i risultati  di  carattere  generale
          degli  studi  effettuati  alle  forze  di   polizia,   alle
          autorita'   di   vigilanza   di   settore,   al   Ministero
          dell'economia e delle finanze, al Ministero della giustizia
          ed al Procuratore  nazionale  antimafia  e  antiterrorismo;
          fermo restando quanto previsto dall'articolo 331 del codice
          di procedura penale, la UIF fornisce alla DIA e  al  Nucleo
          speciale di polizia valutaria  della  Guardia  di  finanza,
          nonche' al Comitato di  analisi  strategica  antiterrorismo
          gli  esiti  delle  analisi  e  degli  studi  effettuati  su
          specifiche anomalie da cui emergono fenomeni di riciclaggio
          o di finanziamento del terrorismo. 
          (Omissis).».