Art. 3 
 
 
Integrazione della  disciplina  dei  reati  concernenti  l'uso  e  la
custodia di sostanze esplodenti (( e di quella  della  detenzione  di
armi  comuni  da   sparo   e   dei   relativi   caricatori,   nonche'
      tracciabilita' delle armi e delle sostanze esplodenti )) 
 
  1. Dopo l'articolo 678 del codice penale, e' inserito il seguente: 
  «Art. 678-bis. 
  (Detenzione abusiva di precursori di esplosivi) 
  Chiunque, senza  averne  titolo,  introduce  nel  territorio  dello
Stato, detiene, usa o mette a disposizione di privati le  sostanze  o
le miscele che le contengono indicate come  precursori  di  esplosivi
nell'allegato I  del  regolamento  (CE)  n.  98/2013  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, e' punito con l'arresto
fino a diciotto mesi e con l'ammenda fino a (( euro 1.000 )).». 
  2. Dopo l'articolo 679 del codice penale, e' inserito il seguente: 
  «Art. 679-bis. 
  (Omissioni in materia di precursori di esplosivi) 
  Chiunque  omette  di  denunciare  all'Autorita'  il  furto   o   la
sparizione delle materie indicate come precursori di esplosivi  negli
Allegati I e II  del  Regolamento  (CE)  n.  98/2013  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, e di miscele o sostanze
che le contengono, e' punito con l'arresto fino a dodici mesi  o  con
l'ammenda fino a euro 371.». 
  3. Si applica la sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  1.000  a
5.000  euro  nei  confronti   di   chiunque   omette   di   segnalare
all'Autorita'  le  transazioni  sospette,  relative   alle   sostanze
indicate negli allegati I e II del regolamento (CE)  n.  98/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, o le miscele
o sostanze che le contengono. Ai fini della presente disposizione, le
transazioni si considerano sospette quando ricorrono le condizioni di
cui all'articolo 9, paragrafo 3, del predetto regolamento. 
  ((  3-bis.  Al  fine  di  assicurare  al   Ministero   dell'interno
l'immediata raccolta delle informazioni in materia di armi, munizioni
e sostanze esplodenti, i soggetti di cui agli articoli 35  e  55  del
testo unico delle leggi  di  pubblica  sicurezza,  di  cui  al  regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive  modificazioni,  nonche'
le imprese di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 25
gennaio 2010, n. 8, come da ultimo modificato  dal  comma  3-ter  del
presente   articolo,   comunicano   tempestivamente   alle   questure
territorialmente competenti le informazioni e i  dati  ivi  previsti,
avvalendosi di mezzi informatici o telematici,  secondo  modalita'  e
tempi stabiliti con decreto del  Ministro  dell'interno,  sentito  il
Garante per la protezione  dei  dati  personali,  da  adottare  entro
trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. 
  3-ter. All'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio  2010,  n.
8,  e  successive   modificazioni,   sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
  a) al comma 1, le parole:  «A  decorrere  dal  5  aprile  2015,  le
imprese sono tenute ad utilizzare» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«Le imprese possono utilizzare»; 
  b) il primo periodo del comma 2 e' sostituito dal  seguente:  «Ogni
impresa istituisce un sistema di raccolta dei dati per gli  esplosivi
per uso civile, che comprende la loro identificazione  univoca  lungo
tutta la catena della fornitura e  durante  l'intero  ciclo  di  vita
dell'esplosivo, ovvero puo' consorziarsi con altre imprese al fine di
istituire e condividere un sistema di raccolta automatizzato dei dati
relativi alle operazioni di carico e di scarico degli  esplosivi  che
consenta la loro pronta tracciabilita', secondo quanto  previsto  dal
comma 1.»; 
  c) al comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «E'  fatto
obbligo alle  imprese  di  provvedere  alla  verifica  periodica  del
sistema di raccolta dei dati per assicurare la  sua  efficacia  e  la
qualita' dei dati registrati, nonche' di proteggere i  dati  raccolti
dal danneggiamento e dalla distruzione accidentali o dolosi.». 
  3-quater. Gli obblighi per le imprese, previsti dalle  disposizioni
di cui al comma 3-ter, si applicano dalla data di entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto. 
  3-quinquies. Dall'attuazione delle disposizioni  di  cui  ai  commi
3-bis e 3-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato. 
  3-sexies. All'articolo 31, primo comma, del testo unico di  cui  al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni,  e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai titolari della licenza di
cui al periodo precedente e nell'ambito delle  attivita'  autorizzate
con la licenza medesima, le autorizzazioni e gli adempimenti previsti
dalla normativa vigente non sono richiesti per i  caricatori  di  cui
all'articolo 38, primo comma, secondo periodo.». 
  3-septies. All'articolo 38, primo comma, del testo unico di cui  al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni,  e'
aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «La  denuncia  e'  altresi'
necessaria per i soli caricatori in  grado  di  contenere  un  numero
superiore a 5 colpi per le armi lunghe e un  numero  superiore  a  15
colpi per le armi corte, fermo restando quanto previsto dall'articolo
2, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n.  110,  e  successive
modificazioni.». 
  3-octies. All'articolo 697, primo comma, del codice penale, dopo le
parole: «detiene armi  o»  sono  inserite  le  seguenti:  «caricatori
soggetti a denuncia ai sensi dell'articolo 38 del testo unico di  cui
al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive  modificazioni,
o». 
  3-novies. Chiunque, a decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto,  detiene  caricatori
soggetti a denuncia ai sensi dell'articolo 38, primo  comma,  secondo
periodo, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno  1931,  n.
773, introdotto dal  comma  3-septies  del  presente  articolo,  deve
provvedere alla denuncia entro il 4 novembre 2015. Sono  fatte  salve
le ipotesi  di  esclusione  dall'obbligo  di  denuncia  previste  dal
medesimo articolo 38, secondo comma. 
  3-decies. Dopo il comma 2 dell'articolo 13 della legge 11  febbraio
1992, n. 157, e' inserito il seguente: 
  «2-bis. In deroga a quanto previsto dai commi 1  e  2,  l'attivita'
venatoria non e' consentita con l'uso del fucile  rientrante  tra  le
armi  da  fuoco  semiautomatiche  somiglianti  ad  un'arma  da  fuoco
automatica, di cui alla categoria B, punto 7,  dell'allegato  I  alla
direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991,  nonche'  con
l'uso di armi  e  cartucce  a  percussione  anulare  di  calibro  non
superiore a 6 millimetri Flobert». 
  3-undecies.  Alle  armi  escluse  dall'uso   venatorio   ai   sensi
dell'articolo 13, comma 2-bis, della legge 11 febbraio 1992, n.  157,
introdotto dal comma 3-decies del presente  articolo,  detenute  alla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, continuano ad applicarsi i limiti numerici sulla  detenzione
vigenti anteriormente alla medesima data.  In  caso  di  cessione,  a
qualunque  titolo,  delle  armi  medesime,  si  applicano  i   limiti
detentivi di cui all'articolo 10, sesto comma, primo  periodo,  della
legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'articolo  678-bis  del  codice
          penale, come modificato dalla presente legge: 
                
              «Art. 678-bis  (Detenzione  abusiva  di  precursori  di
          esplosivi) 
              Chiunque, senza averne titolo, introduce nel territorio
          dello Stato, detiene, usa o mette a disposizione di privati
          le sostanze o le miscele che le  contengono  indicate  come
          precursori di esplosivi  nell'allegato  I  del  regolamento
          (CE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          15 gennaio 2013, e' punito con l'arresto  fino  a  diciotto
          mesi e con l'ammenda fino a euro 1000.». 
                
              Si riporta il testo vigente dell'articolo  679-bis  del
          codice penale: 
                
              «Art. 679-bis (Omissioni in materia  di  precursori  di
          esplosivi). 
              Chiunque omette di denunciare all'Autorita' il furto  o
          la sparizione delle materie  indicate  come  precursori  di
          esplosivi negli Allegati I e II  del  Regolamento  (CE)  n.
          98/2013 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  15
          gennaio 2013, e di miscele o sostanze che le contengono, e'
          punito con l'arresto fino a dodici  mesi  o  con  l'ammenda
          fino a euro 371.». 
                
              Si riporta il testo dell'articolo 9, paragrafo 3, e gli
          allegati I  e  II  del  Regolamento  (CE)  n.  98/2013  del
          Parlamento europeo e del Consiglio,  del  15  gennaio  2013
          relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori
          di esplosivi : 
                
              «Art.  9   (Segnalazione   di   transazioni   sospette,
          sparizioni e furti) 
              (Omissis). 
              3.  Gli  operatori  economici  possono  riservarsi   il
          diritto di rifiutare la transazione sospetta e segnalano la
          transazione o il tentativo di  transazione  senza  indebito
          ritardo, includendo se possibile l'identita'  del  cliente,
          al punto di contatto nazionale dello Stato membro in cui la
          transazione e' stata conclusa o tentata, nel  caso  in  cui
          abbiano  ragionevoli  motivi  di  ritenere   sospetta   una
          transazione  proposta  riguardante  una  o  piu'   sostanze
          elencate negli allegati, o riguardante miscele  o  sostanze
          che le contengono, tenuto conto di tutte le circostanze  e,
          in particolare, quando il potenziale cliente: 
              a) non e' in grado di precisare  l'uso  previsto  della
          sostanza o miscela; 
              b) sembra  essere  estraneo  all'uso  previsto  per  la
          sostanza o miscela o non e' in grado di spiegarlo  in  modo
          plausibile; 
              c)  intende  acquistare  le  sostanze   in   quantita',
          combinazioni o concentrazioni insolite di sostanze per  uso
          privato; 
              d)  e'  restio  a  esibire  un   documento   attestante
          l'identita' o il luogo di residenza; o 
              e)  insiste  per   utilizzare   metodi   di   pagamento
          inconsueti, incluse grosse somme in contanti.»; 
                
              «Allegato I 
              Sostanze che non sono messe a disposizione dei privati,
          da sole o in miscele o sostanze che le contengano,  se  non
          in concentrazioni pari o  inferiori  ai  valori  limite  di
          seguito indicati 
              Nome della  sostanza  e  numero  di  registrazione  CAS
          (Chemical Abstracts Service)  Valore  limite  Codice  della
          nomenclatura combinata (NC) dei  composti  di  costituzione
          chimica definita presentati isolatamente, contemplati  alla
          nota 1 del capitolo 28 o  29  della  NC  (1)  Codice  della
          nomenclatura combinata (NC) per  miscele  senza  componenti
          (ad esempio mercurio, metalli preziosi o delle terre rare o
          sostanze    radioattive)    che    determinerebbero     una
          classificazione sotto un altro codice NC (1) 
              Perossido di idrogeno (CAS RN 7722-84-1) 12%  p/p  2847
          00 00 3824 90 97 
              Nitrometano (CAS RN 75-52-5) 30% p/p 2904 20 00 3824 90
          97 
              Acido nitrico (CAS RN 7697-37-2) 3% p/p 2808 00 00 3824
          90 97 
              Clorato di potassio (CAS RN 3811-04-9) 40% p/p 2829  19
          00 3824 90 97 
              Perclorato di potassio (CAS RN 7778-74-7) 40% p/p  2829
          90 10 3824 90 97 
              Clorato di sodio (CAS RN 7775-09-9) 40% p/p 2829 11  00
          3824 90 97 
              Perclorato di sodio (CAS RN 7601-89-0) 40% p/p 2829  90
          10 3824 90 97 
              (1) Regolamento (CE) n. 948/2009 della Commissione  (GU
          L 287 del 31.10.2009, pag. 1). » 
              «Allegato II 
              Sostanze, da sole o in miscele o sostanze, per le quali
          le transazioni sospette devono essere segnalate 
              Nome della  sostanza  e  numero  di  registrazione  CAS
          (Chemical  Abstracts  Service)  Codice  della  nomenclatura
          combinata  (NC)  dei  composti  di   costituzione   chimica
          definita presentati isolatamente, contemplati alla  nota  1
          del capitolo 28, alla nota 1 del capitolo 29 o alla nota  1
          b) del capitolo 31 della NC (1) Codice  della  nomenclatura
          combinata (NC) per miscele  senza  componenti  (ad  esempio
          mercurio, metalli preziosi o delle terre  rare  o  sostanze
          radioattive) che determinerebbero una classificazione sotto
          un altro codice NC (1) 
              Esammina (CAS RN 100-97-0) 2921 29 00 3824 90 97 
              Acido solforico (CAS RN 7664-93-9) 2807 00 10  3824  90
          97 
              Acetone (CAS RN 67-64-1) 2914 11 00 3824 90 97 
              Nitrato di potassio (CAS RN 7757-79-1) 2834 21 00  3824
          90 97 
              Nitrato  di  sodio  (CAS  RN  7631-99-4)  3102  50   10
          (naturale) 3824 90 97 
              3102 50 90 (altro) 3824 90 97 Nitrato di calcio (CAS RN
          10124-37-5) 
              2834 29 80 3824 90 97 Calcio nitrato di ammonio (CAS RN
          15245-12-2) 
              3102 60 00 3824  90  97  Nitrato  di  ammonio  (CAS  RN
          6484-52-2) [in concentrazione pari o superiore  al  16%  in
          peso d'azoto in relazione al nitrato di ammonio] 
              3102 30 10 (in soluzione acquosa) 3824 90 97 3102 30 90
          (altro) 
              (1) Regolamento (CE) n. 948/2009. ». 
                
              Si riporta il testo degli articoli 35 e  55  del  regio
          decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi  di
          pubblica sicurezza): 
                
              «Art. 35. L'armaiolo di cui  all'  articolo  1-  bis  ,
          comma 1, lettera g), del decreto  legislativo  30  dicembre
          1992, n. 527, e'  obbligato  a  tenere  un  registro  delle
          operazioni giornaliere, nel quale devono essere indicate le
          generalita' delle persone con cui le operazioni stesse sono
          compiute. Il registro e'  tenuto  in  formato  elettronico,
          secondo le modalita' definite nel regolamento. 
              Il registro di cui al comma 1  deve  essere  esibito  a
          richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza e
          deve essere conservato per un periodo di 50 anni. 
              Alla  cessazione  dell'attivita',  i   registri   delle
          operazioni  giornaliere,  sia  in  formato   cartaceo   che
          elettronico,  devono  essere  consegnati  all'Autorita'  di
          pubblica sicurezza che aveva rilasciato la licenza, che  ne
          cura  la  conservazione  per  il  periodo  necessario.   Le
          informazioni registrate nel sistema informatico di cui all'
          articolo 3 del decreto legislativo del 25 gennaio 2010,  n.
          8, sono conservate per i 50 anni successivi alla cessazione
          dell'attivita'. 
              Gli armaioli devono, altresi',  comunicare  mensilmente
          all'ufficio  di  polizia  competente  per   territorio   le
          generalita' dei privati che hanno acquistato o venduto loro
          le armi, nonche'  la  specie  e  la  quantita'  delle  armi
          vendute o acquistate e gli estremi dei  titoli  abilitativi
          all'acquisto esibiti dagli  interessati.  Le  comunicazioni
          possono essere trasmesse anche per via telematica. 
              E' vietato vendere o in  qualsiasi  altro  modo  cedere
          armi a privati che non siano muniti di  permesso  di  porto
          d'armi ovvero di nulla  osta  all'acquisto  rilasciato  dal
          questore. 
              Il nulla osta non puo' essere rilasciato ai  minori  di
          18 anni, ha la validita' di un mese ed e'  esente  da  ogni
          tributo. La domanda e' redatta in carta libera. 
              Il questore subordina il rilascio del nulla  osta  alla
          presentazione di certificato rilasciato dal settore  medico
          legale delle Aziende  sanitarie  locali,  o  da  un  medico
          militare, della Polizia di Stato o del Corpo nazionale  dei
          vigili del fuoco, dal quale risulti che il richiedente  non
          e' affetto da  malattie  mentali  oppure  da  vizi  che  ne
          diminuiscono,  anche  temporaneamente,  la   capacita'   di
          intendere e di volere, ovvero non risulti  assumere,  anche
          occasionalmente, sostanze stupefacenti o psicotrope  ovvero
          abusare di alcool,  nonche'  dalla  presentazione  di  ogni
          altra certificazione sanitaria prevista dalle  disposizioni
          vigenti. 
              Il contravventore e' punito con l'arresto da sei mesi a
          due anni e con l'ammenda da 4.000 euro a 20.000 euro. 
              L'acquirente o cessionario di armi in violazione  delle
          norme del presente articolo e' punito con l'arresto fino  a
          un anno e con l'ammenda da 2.000 euro a 10.000 euro. 
              Il provvedimento con cui viene rilasciato il nulla osta
          all'acquisto  delle  armi,  nonche'  quello  che   consente
          l'acquisizione, a qualsiasi titolo, della disponibilita' di
          un'arma devono essere comunicati, a cura  dell'interessato,
          ai conviventi maggiorenni,  anche  diversi  dai  familiari,
          compreso  il  convivente  more  uxorio,   individuati   dal
          regolamento e indicati dallo  stesso  interessato  all'atto
          dell'istanza, secondo le modalita'  definite  nel  medesimo
          regolamento. In caso di violazione degli obblighi  previsti
          in attuazione del presente comma, si  applica  la  sanzione
          amministrativa da 2.000 euro a  10.000  euro.  Puo'  essere
          disposta, altresi', la revoca della  licenza  o  del  nulla
          osta alla detenzione.» 
                
              «Art. 55. Gli esercenti fabbriche, depositi o rivendite
          di esplodenti di qualsiasi specie sono obbligati  a  tenere
          un registro delle operazioni giornaliere,  in  cui  saranno
          indicate le generalita'  delle  persone  con  le  quali  le
          operazioni stesse sono compiute. Il registro e'  tenuto  in
          formato elettronico,  secondo  le  modalita'  definite  nel
          regolamento. I rivenditori  di  materie  esplodenti  devono
          altresi'  comunicare  mensilmente  all'ufficio  di  polizia
          competente per territorio le generalita'  delle  persone  e
          delle ditte che hanno acquistato munizioni ed esplosivi, la
          specie, i contrassegni e la  quantita'  delle  munizioni  e
          degli  esplosivi  venduti  e   gli   estremi   dei   titoli
          abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati. 
              Tale registro deve  essere  esibito  a  ogni  richiesta
          degli ufficiali od agenti  di  pubblica  sicurezza  e  deve
          essere conservato per un periodo di  cinquanta  anni  anche
          dopo la cessazione dell'attivita'. 
              Alla  cessazione  dell'attivita',  i   registri   delle
          operazioni  giornaliere,  sia  in  formato   cartaceo   che
          elettronico,  devono  essere  consegnati  all'Autorita'  di
          pubblica sicurezza che aveva rilasciato la licenza, che  ne
          curera' la conservazione  per  il  periodo  necessario.  Le
          informazioni registrate nel sistema informatico di cui all'
          articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 2010,  n.  8,
          devono essere conservate per  i  50  anni  successivi  alla
          cessazione dell'attivita'. 
              E' vietato vendere o in  qualsiasi  altro  modo  cedere
          materie esplodenti di Iª, IIª, IIIª, IVª  e  Vª  categoria,
          gruppo A e gruppo B, a privati  che  non  siano  muniti  di
          permesso di porto d'armi ovvero di  nulla  osta  rilasciato
          dal Questore, nonche' materie esplodenti di  Vª  categoria,
          gruppo C, a privati che non siano  maggiorenni  e  che  non
          esibiscano un documento di identita' in corso di validita'.
          Il nulla osta non puo' essere rilasciato a  minori:  ha  la
          validita' di un mese ed  e'  esente  da  ogni  tributo.  La
          domanda e' redatta in carta libera. 
              Il Questore puo' subordinare il rilascio del nulla osta
          di  cui  al  comma  precedente,   alla   presentazione   di
          certificato  del  medico  provinciale,   o   dell'ufficiale
          sanitario o di un medico militare, dal quale risulti che il
          richiedente non e' affetto da malattie  mentali  oppure  da
          vizi  che  ne  diminuiscono,  anche   temporaneamente,   la
          capacita' di intendere e di volere. 
              Il contravventore e' punito con l'arresto da nove  mesi
          a tre anni e con l'ammenda non inferiore a euro  154  (lire
          300.000). 
              Gli  obblighi   di   registrazione   delle   operazioni
          giornaliere  e  di  comunicazione  mensile  all'ufficio  di
          polizia competente per territorio  non  si  applicano  alle
          materie esplodenti di Vª categoria, gruppo D e gruppo E. 
              L'acquirente o cessionario  di  materie  esplodenti  in
          violazione delle norme del presente articolo e' punito  con
          l'arresto sino a diciotto mesi e con l'ammenda sino a  euro
          154 (lire 300.000).». 
                
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  3  del   decreto
          legislativo  25  gennaio  2010,  n.  8  (Attuazione   della
          direttiva 2008/43/CE,  relativa  all'istituzione,  a  norma
          della direttiva 93/15/CEE, di un sistema di identificazione
          e tracciabilita'  degli  esplosivi  per  uso  civile)  come
          modificato dalla presente legge: 
                
              «Art. 3 (Sistema informatico di raccolta dei dati) 
              1. Le imprese possono utilizzare, per gli esplosivi per
          uso civile, il sistema informatico di raccolta dei dati del
          Ministero dell'interno, di  seguito  denominato:  «G.E.A.»,
          che consente la loro identificazione univoca, di  cui  alle
          disposizioni dei capi I e  II,  e  la  loro  tracciabilita'
          lungo tutta la catena della fornitura  e  durante  l'intero
          ciclo di vita dell'esplosivo, con la possibilita' di pronta
          ed affidabile identificazione di coloro che ne hanno  avuto
          il possesso. 
              2. Ogni impresa istituisce un sistema di  raccolta  dei
          dati per gli esplosivi per uso  civile,  che  comprende  la
          loro identificazione univoca lungo tutta  la  catena  della
          fornitura e durante l'intero ciclo di vita  dell'esplosivo,
          ovvero puo' consorziarsi  con  altre  imprese  al  fine  di
          istituire   e   condividere   un   sistema   di    raccolta
          automatizzato dei dati relativi alle operazioni di carico e
          di scarico degli esplosivi  che  consenta  la  loro  pronta
          tracciabilita', secondo quanto previsto dal comma  1.  Agli
          oneri per il collegamento al sistema G.E.A.  provvedono  le
          imprese consorziate. 
              3. Il sistema G.E.A. e' realizzato  con  modalita'  che
          assicurano alle imprese la possibilita' di riversare, anche
          mediante i propri sistemi informatici, i dati necessari per
          consentire al Ministero  dell'interno  di  rintracciare  in
          modo affidabile ed in  tempo  reale  gli  esplosivi  civili
          dalle  stesse  imprese  comunque  detenuti  o  immessi  sul
          mercato,  identificandone  i   detentori   primari   ed   i
          successivi  senza  soluzione  di   continuita',   sino   ai
          detentori in atto. 
              4. Le imprese che  utilizzano  il  sistema  G.E.A.,  ai
          sensi del comma 1, assumono  a  loro  carico  le  spese  di
          funzionamento  del  sistema  in   proporzione   all'entita'
          dell'effettivo utilizzo del servizio offerto  dal  medesimo
          sistema.  La  ripartizione  dei  conseguenti  oneri  verra'
          definita nel decreto di cui all' articolo 5. 
              5. I dati riversati in tempo reale nel sistema  G.E.A.,
          compresi quelli relativi  all'identificazione  univoca,  di
          cui alle disposizioni  dei  Capi  I  e  II,  sono  comunque
          conservati dalle imprese per un periodo minimo di 10  anni,
          decorrenti dal giorno in cui e' effettuata  la  consegna  o
          dalla fine del ciclo di vita dell'esplosivo, qualora  nota,
          anche nel caso in cui sia cessata l'attivita' d'impresa. E'
          fatto obbligo alle  imprese  di  provvedere  alla  verifica
          periodica del sistema di raccolta dei dati  per  assicurare
          la sua efficacia e la qualita' dei dati registrati, nonche'
          di proteggere i dati raccolti dal  danneggiamento  o  dalla
          distruzione accidentali o dolosi. 
              6. E' fatto obbligo alle  imprese  di  provvedere  alla
          tenuta di un registro, anche in  modalita'  informatizzata,
          relativo a tutte le movimentazioni degli esplosivi  di  cui
          al comma 2. Il registro cartaceo, in bollo  e  vidimato  in
          ciascuna pagina dalla questura competente  per  territorio,
          e' conforme al  modello  unico  predisposto  dal  Ministero
          dell'interno ed e' tenuto secondo le modalita'  di  cui  al
          decreto previsto dall' articolo 5. 
              7. Nel caso di cessazione di attivita', le imprese sono
          tenute  a  consegnare  tutti  i  registri   alla   questura
          competente, per la loro conservazione. 
              8. Relativamente agli esplosivi fabbricati o  importati
          anteriormente alla data  del  5  aprile  2015,  le  imprese
          conservano i  registri  secondo  le  disposizioni  previste
          dalla normativa vigente e secondo le modalita' previste dal
          decreto di cui all' articolo 5. 
              9. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e  2,  e'
          fatto  altresi'  obbligo  alle  imprese  di  comunicare  al
          Ministero dell'interno ed alle  questure  che  ne  facciano
          richiesta, tutte le informazioni commerciali relative  alla
          provenienza e alla localizzazione di ogni esplosivo durante
          il suo intero ciclo di vita e lungo tutta la  catena  della
          fornitura.  A  tale  fine  esse  forniscono  alle  predette
          autorita', anche attraverso l'utilizzo del sistema  G.E.A.,
          il nominativo ed il  recapito  di  una  persona  che  possa
          rilasciare le informazioni di interesse  al  di  fuori  del
          normale orario di lavoro. 
              10.  Resta  fermo  l'obbligo,  prima   della   chiusura
          giornaliera  dell'attivita',  di  stampare  le   operazioni
          effettuate per l'apposizione del prescritto bollo.». 
                
              Si riporta il testo degli articoli 31, comma  1,  e  38
          del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle
          leggi di pubblica sicurezza) come modificati dalla presente
          legge: 
                
              «Art. 31. L'armaiolo di cui all' articolo 1- bis, comma
          1, lettera g), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
          527, e' obbligato a tenere  un  registro  delle  operazioni
          giornaliere,  nel   quale   devono   essere   indicate   le
          generalita' delle persone con cui le operazioni stesse sono
          compiute. Il registro e'  tenuto  in  formato  elettronico,
          secondo le modalita' definite nel regolamento. Ai  titolari
          di licenza di cui al periodo precedente e nell'ambito delle
          attivita'  autorizzate  con   la   licenza   medesima,   le
          autorizzazioni e gli adempimenti previsti  dalla  normativa
          vigente  non  sono  richiesti  per  i  caricatori  di   cui
          all'articolo 38, primo comma, secondo periodo. 
              (Omissis).»; 
                
              «Art. 38. Chiunque detiene armi, parti di esse, di  cui
          all' articolo 1-bis,  comma  1,  lettera  b),  del  decreto
          legislativo 30 dicembre 1992, n. 527,  munizioni  finite  o
          materie esplodenti di qualsiasi genere, deve farne denuncia
          entro le 72 ore successive  alla  acquisizione  della  loro
          materiale disponibilita', all'ufficio  locale  di  pubblica
          sicurezza  o,  quando  questo  manchi,  al  locale  comando
          dell'Arma dei carabinieri, ovvero anche per via  telematica
          alla  questura   competente   per   territorio   attraverso
          trasmissione al relativo  indirizzo  di  posta  elettronica
          certificata. La denuncia e' altresi' necessaria per i  soli
          caricatori in grado di contenere un numero  superiore  a  5
          colpi per le armi lunghe e un numero superiore a  15  colpi
          per  le  armi  corte,  fermo   restando   quanto   previsto
          dall'articolo 2, secondo comma, della legge 18 aprile 1975,
          n. 110, e successive modificazioni. 
              (Omissis).». 
                
              Si riporta il testo vigente degli articoli  2,  secondo
          comma, e 10, sesto comma, della legge 18  aprile  1975,  n.
          110 (Norme integrative  della  disciplina  vigente  per  il
          controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi): 
                
              «Art. 2. (Armi e munizioni comuni da sparo) 
              (Omissis). 
              Sono altresi' armi  comuni  da  sparo  i  fucili  e  le
          carabine che, pur potendosi prestare all'utilizzazione  del
          munizionamento    da    guerra,    presentino    specifiche
          caratteristiche per l'effettivo impiego per uso di caccia o
          sportivo,  abbiano  limitato  volume  di  fuoco   e   siano
          destinate ad utilizzare munizioni di tipo diverso da quelle
          militari. Salvo che siano destinate alle Forze armate o  ai
          Corpi armati dello Stato, ovvero all'esportazione,  non  e'
          consentita la fabbricazione, l'introduzione nel  territorio
          dello  Stato  e  la  vendita  di  armi   da   fuoco   corte
          semiautomatiche o a ripetizione, che sono camerate  per  il
          munizionamento nel calibro 9x19 parabellum, nonche' di armi
          comuni da sparo, salvo quanto previsto per quelle  per  uso
          sportivo, per le armi antiche e per  le  repliche  di  armi
          antiche, con caricatori  o  serbatoi,  fissi  o  amovibili,
          contenenti un numero superiore a 5 colpi per le armi lunghe
          ed un numero superiore  a  15  colpi  per  le  armi  corte,
          nonche' di tali caricatori e di ogni dispositivo progettato
          o adattato per attenuare il rumore causato  da  uno  sparo.
          Per le repliche di armi antiche e'  ammesso  un  numero  di
          colpi non superiore a 10. Nei casi consentiti e'  richiesta
          la licenza di cui all' articolo 31 del  testo  unico  delle
          leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18
          giugno 1931, n. 773. 
              (Omissis).» 
                
              «Art. 10 (Divieto di detenzione e raccolta di  armi  da
          guerra. Collezione di armi comuni da sparo) 
              (Omissis). 
              La detenzione di armi comuni da sparo per fini  diversi
          da quelli previsti dall'articolo 31 del testo  unico  delle
          leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D.  18  giugno
          1931, n. 773, e' consentita nel numero di tre per  le  armi
          comuni da sparo e di sei per le armi di uso  sportivo.  Per
          le armi da caccia resta valido il disposto  dell'  articolo
          37, comma 2, della legge  11  febbraio  1992,  n.  157.  La
          detenzione di armi comuni da sparo in misura  superiore  e'
          subordinata al rilascio di apposita licenza  di  collezione
          da parte del questore, nel limite di un esemplare per  ogni
          modello del catalogo nazionale; il limite di  un  esemplare
          per ogni modello non si applica  ai  fucili  da  caccia  ad
          anima liscia ed alle repliche di armi ad avancarica. 
              (Omissis).». 
                
              Si riporta il testo dell'articolo 697, primo comma, del
          codice penale come modificato dalla presente legge: 
                
              «Art. 697 (Detenzione abusiva di armi) 
              Chiunque detiene armi o caricatori soggetti a  denuncia
          ai sensi dell'articolo 38 del testo unico di cui  al  regio
          decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni,
          o munizioni  senza  averne  fatto  denuncia  all'autorita',
          quando la denuncia e' richiesta, e'  punito  con  l'arresto
          fino a dodici mesi o con l'ammenda fino a euro 371. 
              (Omissis).». 
                
              Si riporta il testo dell'articolo  13  della  legge  11
          febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della  fauna
          selvatica omeoterma  e  per  il  prelievo  venatorio)  come
          modificato dalla presente legge: 
                
              «Art.  13   (Mezzi   per   l'esercizio   dell'attivita'
          venatoria ) 
              1. L'attivita' venatoria e' consentita  con  l'uso  del
          fucile con canna ad  anima  liscia  fino  a  due  colpi,  a
          ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non
          piu' di due cartucce,  di  calibro  non  superiore  al  12,
          nonche' con fucile con canna ad anima rigata a  caricamento
          singolo manuale o a ripetizione semiautomatica  di  calibro
          non inferiore a millimetri  5,6  con  bossolo  a  vuoto  di
          altezza non inferiore a millimetri  40.  I  caricatori  dei
          fucili ad anima rigata  a  ripetizione  semiautomatica  non
          possono contenere piu' di due cartucce durante  l'esercizio
          dell'attivita' venatoria e possono contenere fino a  cinque
          cartucce  limitatamente  all'esercizio  della   caccia   al
          cinghiale. 
              2. E' consentito, altresi', l'uso del fucile  a  due  o
          tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia  di
          calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di
          calibro non  inferiore  a  millimetri  5,6,  nonche'  l'uso
          dell'arco e del falco. 
              2-bis. In deroga a quanto previsto dai  commi  1  e  2,
          l'attivita' venatoria  non  e'  consentita  con  l'uso  del
          fucile rientrante tra  le  armi  da  fuoco  semiautomatiche
          somiglianti ad un'arma da fuoco  automatica,  di  cui  alla
          categoria  B,  punto  7,  dell'allegato  I  alla  direttiva
          91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991,  nonche'  con
          l'uso di armi e cartucce a percussione anulare  di  calibro
          non superiore a 6 millimetri Flobert. 
              3. I bossoli delle cartucce  devono  essere  recuperati
          dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia. 
              4. Nella zona faunistica delle Alpi  e'  vietato  l'uso
          del  fucile  con  canna  ad  anima  liscia  a   ripetizione
          semiautomatica  salvo  che  il  relativo   caricatore   sia
          adattato in modo da non contenere piu' di un colpo. 
              5. Sono vietati tutte le  armi  e  tutti  i  mezzi  per
          l'esercizio  venatorio  non  esplicitamente   ammessi   dal
          presente articolo. 
              6. Il titolare della licenza di porto di  fucile  anche
          per  uso  di  caccia  e'   autorizzato,   per   l'esercizio
          venatorio, a  portare,  oltre  alle  armi  consentite,  gli
          utensili  da  punta  e  da  taglio   atti   alle   esigenze
          venatorie.».