Art. 3 Integrazione della disciplina dei reati concernenti l'uso e la custodia di sostanze esplodenti (( e di quella della detenzione di armi comuni da sparo e dei relativi caricatori, nonche' tracciabilita' delle armi e delle sostanze esplodenti )) 1. Dopo l'articolo 678 del codice penale, e' inserito il seguente: «Art. 678-bis. (Detenzione abusiva di precursori di esplosivi) Chiunque, senza averne titolo, introduce nel territorio dello Stato, detiene, usa o mette a disposizione di privati le sostanze o le miscele che le contengono indicate come precursori di esplosivi nell'allegato I del regolamento (CE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, e' punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda fino a (( euro 1.000 )).». 2. Dopo l'articolo 679 del codice penale, e' inserito il seguente: «Art. 679-bis. (Omissioni in materia di precursori di esplosivi) Chiunque omette di denunciare all'Autorita' il furto o la sparizione delle materie indicate come precursori di esplosivi negli Allegati I e II del Regolamento (CE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, e di miscele o sostanze che le contengono, e' punito con l'arresto fino a dodici mesi o con l'ammenda fino a euro 371.». 3. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro nei confronti di chiunque omette di segnalare all'Autorita' le transazioni sospette, relative alle sostanze indicate negli allegati I e II del regolamento (CE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, o le miscele o sostanze che le contengono. Ai fini della presente disposizione, le transazioni si considerano sospette quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del predetto regolamento. (( 3-bis. Al fine di assicurare al Ministero dell'interno l'immediata raccolta delle informazioni in materia di armi, munizioni e sostanze esplodenti, i soggetti di cui agli articoli 35 e 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, nonche' le imprese di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, come da ultimo modificato dal comma 3-ter del presente articolo, comunicano tempestivamente alle questure territorialmente competenti le informazioni e i dati ivi previsti, avvalendosi di mezzi informatici o telematici, secondo modalita' e tempi stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 3-ter. All'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «A decorrere dal 5 aprile 2015, le imprese sono tenute ad utilizzare» sono sostituite dalle seguenti: «Le imprese possono utilizzare»; b) il primo periodo del comma 2 e' sostituito dal seguente: «Ogni impresa istituisce un sistema di raccolta dei dati per gli esplosivi per uso civile, che comprende la loro identificazione univoca lungo tutta la catena della fornitura e durante l'intero ciclo di vita dell'esplosivo, ovvero puo' consorziarsi con altre imprese al fine di istituire e condividere un sistema di raccolta automatizzato dei dati relativi alle operazioni di carico e di scarico degli esplosivi che consenta la loro pronta tracciabilita', secondo quanto previsto dal comma 1.»; c) al comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «E' fatto obbligo alle imprese di provvedere alla verifica periodica del sistema di raccolta dei dati per assicurare la sua efficacia e la qualita' dei dati registrati, nonche' di proteggere i dati raccolti dal danneggiamento e dalla distruzione accidentali o dolosi.». 3-quater. Gli obblighi per le imprese, previsti dalle disposizioni di cui al comma 3-ter, si applicano dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 3-quinquies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 3-sexies. All'articolo 31, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai titolari della licenza di cui al periodo precedente e nell'ambito delle attivita' autorizzate con la licenza medesima, le autorizzazioni e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente non sono richiesti per i caricatori di cui all'articolo 38, primo comma, secondo periodo.». 3-septies. All'articolo 38, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La denuncia e' altresi' necessaria per i soli caricatori in grado di contenere un numero superiore a 5 colpi per le armi lunghe e un numero superiore a 15 colpi per le armi corte, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni.». 3-octies. All'articolo 697, primo comma, del codice penale, dopo le parole: «detiene armi o» sono inserite le seguenti: «caricatori soggetti a denuncia ai sensi dell'articolo 38 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, o». 3-novies. Chiunque, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, detiene caricatori soggetti a denuncia ai sensi dell'articolo 38, primo comma, secondo periodo, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, introdotto dal comma 3-septies del presente articolo, deve provvedere alla denuncia entro il 4 novembre 2015. Sono fatte salve le ipotesi di esclusione dall'obbligo di denuncia previste dal medesimo articolo 38, secondo comma. 3-decies. Dopo il comma 2 dell'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e' inserito il seguente: «2-bis. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2, l'attivita' venatoria non e' consentita con l'uso del fucile rientrante tra le armi da fuoco semiautomatiche somiglianti ad un'arma da fuoco automatica, di cui alla categoria B, punto 7, dell'allegato I alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, nonche' con l'uso di armi e cartucce a percussione anulare di calibro non superiore a 6 millimetri Flobert». 3-undecies. Alle armi escluse dall'uso venatorio ai sensi dell'articolo 13, comma 2-bis, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, introdotto dal comma 3-decies del presente articolo, detenute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continuano ad applicarsi i limiti numerici sulla detenzione vigenti anteriormente alla medesima data. In caso di cessione, a qualunque titolo, delle armi medesime, si applicano i limiti detentivi di cui all'articolo 10, sesto comma, primo periodo, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni. ))
Riferimenti normativi Si riporta il testo dell'articolo 678-bis del codice penale, come modificato dalla presente legge: «Art. 678-bis (Detenzione abusiva di precursori di esplosivi) Chiunque, senza averne titolo, introduce nel territorio dello Stato, detiene, usa o mette a disposizione di privati le sostanze o le miscele che le contengono indicate come precursori di esplosivi nell'allegato I del regolamento (CE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, e' punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda fino a euro 1000.». Si riporta il testo vigente dell'articolo 679-bis del codice penale: «Art. 679-bis (Omissioni in materia di precursori di esplosivi). Chiunque omette di denunciare all'Autorita' il furto o la sparizione delle materie indicate come precursori di esplosivi negli Allegati I e II del Regolamento (CE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, e di miscele o sostanze che le contengono, e' punito con l'arresto fino a dodici mesi o con l'ammenda fino a euro 371.». Si riporta il testo dell'articolo 9, paragrafo 3, e gli allegati I e II del Regolamento (CE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013 relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi : «Art. 9 (Segnalazione di transazioni sospette, sparizioni e furti) (Omissis). 3. Gli operatori economici possono riservarsi il diritto di rifiutare la transazione sospetta e segnalano la transazione o il tentativo di transazione senza indebito ritardo, includendo se possibile l'identita' del cliente, al punto di contatto nazionale dello Stato membro in cui la transazione e' stata conclusa o tentata, nel caso in cui abbiano ragionevoli motivi di ritenere sospetta una transazione proposta riguardante una o piu' sostanze elencate negli allegati, o riguardante miscele o sostanze che le contengono, tenuto conto di tutte le circostanze e, in particolare, quando il potenziale cliente: a) non e' in grado di precisare l'uso previsto della sostanza o miscela; b) sembra essere estraneo all'uso previsto per la sostanza o miscela o non e' in grado di spiegarlo in modo plausibile; c) intende acquistare le sostanze in quantita', combinazioni o concentrazioni insolite di sostanze per uso privato; d) e' restio a esibire un documento attestante l'identita' o il luogo di residenza; o e) insiste per utilizzare metodi di pagamento inconsueti, incluse grosse somme in contanti.»; «Allegato I Sostanze che non sono messe a disposizione dei privati, da sole o in miscele o sostanze che le contengano, se non in concentrazioni pari o inferiori ai valori limite di seguito indicati Nome della sostanza e numero di registrazione CAS (Chemical Abstracts Service) Valore limite Codice della nomenclatura combinata (NC) dei composti di costituzione chimica definita presentati isolatamente, contemplati alla nota 1 del capitolo 28 o 29 della NC (1) Codice della nomenclatura combinata (NC) per miscele senza componenti (ad esempio mercurio, metalli preziosi o delle terre rare o sostanze radioattive) che determinerebbero una classificazione sotto un altro codice NC (1) Perossido di idrogeno (CAS RN 7722-84-1) 12% p/p 2847 00 00 3824 90 97 Nitrometano (CAS RN 75-52-5) 30% p/p 2904 20 00 3824 90 97 Acido nitrico (CAS RN 7697-37-2) 3% p/p 2808 00 00 3824 90 97 Clorato di potassio (CAS RN 3811-04-9) 40% p/p 2829 19 00 3824 90 97 Perclorato di potassio (CAS RN 7778-74-7) 40% p/p 2829 90 10 3824 90 97 Clorato di sodio (CAS RN 7775-09-9) 40% p/p 2829 11 00 3824 90 97 Perclorato di sodio (CAS RN 7601-89-0) 40% p/p 2829 90 10 3824 90 97 (1) Regolamento (CE) n. 948/2009 della Commissione (GU L 287 del 31.10.2009, pag. 1). » «Allegato II Sostanze, da sole o in miscele o sostanze, per le quali le transazioni sospette devono essere segnalate Nome della sostanza e numero di registrazione CAS (Chemical Abstracts Service) Codice della nomenclatura combinata (NC) dei composti di costituzione chimica definita presentati isolatamente, contemplati alla nota 1 del capitolo 28, alla nota 1 del capitolo 29 o alla nota 1 b) del capitolo 31 della NC (1) Codice della nomenclatura combinata (NC) per miscele senza componenti (ad esempio mercurio, metalli preziosi o delle terre rare o sostanze radioattive) che determinerebbero una classificazione sotto un altro codice NC (1) Esammina (CAS RN 100-97-0) 2921 29 00 3824 90 97 Acido solforico (CAS RN 7664-93-9) 2807 00 10 3824 90 97 Acetone (CAS RN 67-64-1) 2914 11 00 3824 90 97 Nitrato di potassio (CAS RN 7757-79-1) 2834 21 00 3824 90 97 Nitrato di sodio (CAS RN 7631-99-4) 3102 50 10 (naturale) 3824 90 97 3102 50 90 (altro) 3824 90 97 Nitrato di calcio (CAS RN 10124-37-5) 2834 29 80 3824 90 97 Calcio nitrato di ammonio (CAS RN 15245-12-2) 3102 60 00 3824 90 97 Nitrato di ammonio (CAS RN 6484-52-2) [in concentrazione pari o superiore al 16% in peso d'azoto in relazione al nitrato di ammonio] 3102 30 10 (in soluzione acquosa) 3824 90 97 3102 30 90 (altro) (1) Regolamento (CE) n. 948/2009. ». Si riporta il testo degli articoli 35 e 55 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza): «Art. 35. L'armaiolo di cui all' articolo 1- bis , comma 1, lettera g), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, e' obbligato a tenere un registro delle operazioni giornaliere, nel quale devono essere indicate le generalita' delle persone con cui le operazioni stesse sono compiute. Il registro e' tenuto in formato elettronico, secondo le modalita' definite nel regolamento. Il registro di cui al comma 1 deve essere esibito a richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza e deve essere conservato per un periodo di 50 anni. Alla cessazione dell'attivita', i registri delle operazioni giornaliere, sia in formato cartaceo che elettronico, devono essere consegnati all'Autorita' di pubblica sicurezza che aveva rilasciato la licenza, che ne cura la conservazione per il periodo necessario. Le informazioni registrate nel sistema informatico di cui all' articolo 3 del decreto legislativo del 25 gennaio 2010, n. 8, sono conservate per i 50 anni successivi alla cessazione dell'attivita'. Gli armaioli devono, altresi', comunicare mensilmente all'ufficio di polizia competente per territorio le generalita' dei privati che hanno acquistato o venduto loro le armi, nonche' la specie e la quantita' delle armi vendute o acquistate e gli estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati. Le comunicazioni possono essere trasmesse anche per via telematica. E' vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere armi a privati che non siano muniti di permesso di porto d'armi ovvero di nulla osta all'acquisto rilasciato dal questore. Il nulla osta non puo' essere rilasciato ai minori di 18 anni, ha la validita' di un mese ed e' esente da ogni tributo. La domanda e' redatta in carta libera. Il questore subordina il rilascio del nulla osta alla presentazione di certificato rilasciato dal settore medico legale delle Aziende sanitarie locali, o da un medico militare, della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal quale risulti che il richiedente non e' affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacita' di intendere e di volere, ovvero non risulti assumere, anche occasionalmente, sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero abusare di alcool, nonche' dalla presentazione di ogni altra certificazione sanitaria prevista dalle disposizioni vigenti. Il contravventore e' punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 4.000 euro a 20.000 euro. L'acquirente o cessionario di armi in violazione delle norme del presente articolo e' punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da 2.000 euro a 10.000 euro. Il provvedimento con cui viene rilasciato il nulla osta all'acquisto delle armi, nonche' quello che consente l'acquisizione, a qualsiasi titolo, della disponibilita' di un'arma devono essere comunicati, a cura dell'interessato, ai conviventi maggiorenni, anche diversi dai familiari, compreso il convivente more uxorio, individuati dal regolamento e indicati dallo stesso interessato all'atto dell'istanza, secondo le modalita' definite nel medesimo regolamento. In caso di violazione degli obblighi previsti in attuazione del presente comma, si applica la sanzione amministrativa da 2.000 euro a 10.000 euro. Puo' essere disposta, altresi', la revoca della licenza o del nulla osta alla detenzione.» «Art. 55. Gli esercenti fabbriche, depositi o rivendite di esplodenti di qualsiasi specie sono obbligati a tenere un registro delle operazioni giornaliere, in cui saranno indicate le generalita' delle persone con le quali le operazioni stesse sono compiute. Il registro e' tenuto in formato elettronico, secondo le modalita' definite nel regolamento. I rivenditori di materie esplodenti devono altresi' comunicare mensilmente all'ufficio di polizia competente per territorio le generalita' delle persone e delle ditte che hanno acquistato munizioni ed esplosivi, la specie, i contrassegni e la quantita' delle munizioni e degli esplosivi venduti e gli estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati. Tale registro deve essere esibito a ogni richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza e deve essere conservato per un periodo di cinquanta anni anche dopo la cessazione dell'attivita'. Alla cessazione dell'attivita', i registri delle operazioni giornaliere, sia in formato cartaceo che elettronico, devono essere consegnati all'Autorita' di pubblica sicurezza che aveva rilasciato la licenza, che ne curera' la conservazione per il periodo necessario. Le informazioni registrate nel sistema informatico di cui all' articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, devono essere conservate per i 50 anni successivi alla cessazione dell'attivita'. E' vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere materie esplodenti di Iª, IIª, IIIª, IVª e Vª categoria, gruppo A e gruppo B, a privati che non siano muniti di permesso di porto d'armi ovvero di nulla osta rilasciato dal Questore, nonche' materie esplodenti di Vª categoria, gruppo C, a privati che non siano maggiorenni e che non esibiscano un documento di identita' in corso di validita'. Il nulla osta non puo' essere rilasciato a minori: ha la validita' di un mese ed e' esente da ogni tributo. La domanda e' redatta in carta libera. Il Questore puo' subordinare il rilascio del nulla osta di cui al comma precedente, alla presentazione di certificato del medico provinciale, o dell'ufficiale sanitario o di un medico militare, dal quale risulti che il richiedente non e' affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacita' di intendere e di volere. Il contravventore e' punito con l'arresto da nove mesi a tre anni e con l'ammenda non inferiore a euro 154 (lire 300.000). Gli obblighi di registrazione delle operazioni giornaliere e di comunicazione mensile all'ufficio di polizia competente per territorio non si applicano alle materie esplodenti di Vª categoria, gruppo D e gruppo E. L'acquirente o cessionario di materie esplodenti in violazione delle norme del presente articolo e' punito con l'arresto sino a diciotto mesi e con l'ammenda sino a euro 154 (lire 300.000).». Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8 (Attuazione della direttiva 2008/43/CE, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE, di un sistema di identificazione e tracciabilita' degli esplosivi per uso civile) come modificato dalla presente legge: «Art. 3 (Sistema informatico di raccolta dei dati) 1. Le imprese possono utilizzare, per gli esplosivi per uso civile, il sistema informatico di raccolta dei dati del Ministero dell'interno, di seguito denominato: «G.E.A.», che consente la loro identificazione univoca, di cui alle disposizioni dei capi I e II, e la loro tracciabilita' lungo tutta la catena della fornitura e durante l'intero ciclo di vita dell'esplosivo, con la possibilita' di pronta ed affidabile identificazione di coloro che ne hanno avuto il possesso. 2. Ogni impresa istituisce un sistema di raccolta dei dati per gli esplosivi per uso civile, che comprende la loro identificazione univoca lungo tutta la catena della fornitura e durante l'intero ciclo di vita dell'esplosivo, ovvero puo' consorziarsi con altre imprese al fine di istituire e condividere un sistema di raccolta automatizzato dei dati relativi alle operazioni di carico e di scarico degli esplosivi che consenta la loro pronta tracciabilita', secondo quanto previsto dal comma 1. Agli oneri per il collegamento al sistema G.E.A. provvedono le imprese consorziate. 3. Il sistema G.E.A. e' realizzato con modalita' che assicurano alle imprese la possibilita' di riversare, anche mediante i propri sistemi informatici, i dati necessari per consentire al Ministero dell'interno di rintracciare in modo affidabile ed in tempo reale gli esplosivi civili dalle stesse imprese comunque detenuti o immessi sul mercato, identificandone i detentori primari ed i successivi senza soluzione di continuita', sino ai detentori in atto. 4. Le imprese che utilizzano il sistema G.E.A., ai sensi del comma 1, assumono a loro carico le spese di funzionamento del sistema in proporzione all'entita' dell'effettivo utilizzo del servizio offerto dal medesimo sistema. La ripartizione dei conseguenti oneri verra' definita nel decreto di cui all' articolo 5. 5. I dati riversati in tempo reale nel sistema G.E.A., compresi quelli relativi all'identificazione univoca, di cui alle disposizioni dei Capi I e II, sono comunque conservati dalle imprese per un periodo minimo di 10 anni, decorrenti dal giorno in cui e' effettuata la consegna o dalla fine del ciclo di vita dell'esplosivo, qualora nota, anche nel caso in cui sia cessata l'attivita' d'impresa. E' fatto obbligo alle imprese di provvedere alla verifica periodica del sistema di raccolta dei dati per assicurare la sua efficacia e la qualita' dei dati registrati, nonche' di proteggere i dati raccolti dal danneggiamento o dalla distruzione accidentali o dolosi. 6. E' fatto obbligo alle imprese di provvedere alla tenuta di un registro, anche in modalita' informatizzata, relativo a tutte le movimentazioni degli esplosivi di cui al comma 2. Il registro cartaceo, in bollo e vidimato in ciascuna pagina dalla questura competente per territorio, e' conforme al modello unico predisposto dal Ministero dell'interno ed e' tenuto secondo le modalita' di cui al decreto previsto dall' articolo 5. 7. Nel caso di cessazione di attivita', le imprese sono tenute a consegnare tutti i registri alla questura competente, per la loro conservazione. 8. Relativamente agli esplosivi fabbricati o importati anteriormente alla data del 5 aprile 2015, le imprese conservano i registri secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente e secondo le modalita' previste dal decreto di cui all' articolo 5. 9. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, e' fatto altresi' obbligo alle imprese di comunicare al Ministero dell'interno ed alle questure che ne facciano richiesta, tutte le informazioni commerciali relative alla provenienza e alla localizzazione di ogni esplosivo durante il suo intero ciclo di vita e lungo tutta la catena della fornitura. A tale fine esse forniscono alle predette autorita', anche attraverso l'utilizzo del sistema G.E.A., il nominativo ed il recapito di una persona che possa rilasciare le informazioni di interesse al di fuori del normale orario di lavoro. 10. Resta fermo l'obbligo, prima della chiusura giornaliera dell'attivita', di stampare le operazioni effettuate per l'apposizione del prescritto bollo.». Si riporta il testo degli articoli 31, comma 1, e 38 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) come modificati dalla presente legge: «Art. 31. L'armaiolo di cui all' articolo 1- bis, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, e' obbligato a tenere un registro delle operazioni giornaliere, nel quale devono essere indicate le generalita' delle persone con cui le operazioni stesse sono compiute. Il registro e' tenuto in formato elettronico, secondo le modalita' definite nel regolamento. Ai titolari di licenza di cui al periodo precedente e nell'ambito delle attivita' autorizzate con la licenza medesima, le autorizzazioni e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente non sono richiesti per i caricatori di cui all'articolo 38, primo comma, secondo periodo. (Omissis).»; «Art. 38. Chiunque detiene armi, parti di esse, di cui all' articolo 1-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, munizioni finite o materie esplodenti di qualsiasi genere, deve farne denuncia entro le 72 ore successive alla acquisizione della loro materiale disponibilita', all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, quando questo manchi, al locale comando dell'Arma dei carabinieri, ovvero anche per via telematica alla questura competente per territorio attraverso trasmissione al relativo indirizzo di posta elettronica certificata. La denuncia e' altresi' necessaria per i soli caricatori in grado di contenere un numero superiore a 5 colpi per le armi lunghe e un numero superiore a 15 colpi per le armi corte, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni. (Omissis).». Si riporta il testo vigente degli articoli 2, secondo comma, e 10, sesto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi): «Art. 2. (Armi e munizioni comuni da sparo) (Omissis). Sono altresi' armi comuni da sparo i fucili e le carabine che, pur potendosi prestare all'utilizzazione del munizionamento da guerra, presentino specifiche caratteristiche per l'effettivo impiego per uso di caccia o sportivo, abbiano limitato volume di fuoco e siano destinate ad utilizzare munizioni di tipo diverso da quelle militari. Salvo che siano destinate alle Forze armate o ai Corpi armati dello Stato, ovvero all'esportazione, non e' consentita la fabbricazione, l'introduzione nel territorio dello Stato e la vendita di armi da fuoco corte semiautomatiche o a ripetizione, che sono camerate per il munizionamento nel calibro 9x19 parabellum, nonche' di armi comuni da sparo, salvo quanto previsto per quelle per uso sportivo, per le armi antiche e per le repliche di armi antiche, con caricatori o serbatoi, fissi o amovibili, contenenti un numero superiore a 5 colpi per le armi lunghe ed un numero superiore a 15 colpi per le armi corte, nonche' di tali caricatori e di ogni dispositivo progettato o adattato per attenuare il rumore causato da uno sparo. Per le repliche di armi antiche e' ammesso un numero di colpi non superiore a 10. Nei casi consentiti e' richiesta la licenza di cui all' articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. (Omissis).» «Art. 10 (Divieto di detenzione e raccolta di armi da guerra. Collezione di armi comuni da sparo) (Omissis). La detenzione di armi comuni da sparo per fini diversi da quelli previsti dall'articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e' consentita nel numero di tre per le armi comuni da sparo e di sei per le armi di uso sportivo. Per le armi da caccia resta valido il disposto dell' articolo 37, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157. La detenzione di armi comuni da sparo in misura superiore e' subordinata al rilascio di apposita licenza di collezione da parte del questore, nel limite di un esemplare per ogni modello del catalogo nazionale; il limite di un esemplare per ogni modello non si applica ai fucili da caccia ad anima liscia ed alle repliche di armi ad avancarica. (Omissis).». Si riporta il testo dell'articolo 697, primo comma, del codice penale come modificato dalla presente legge: «Art. 697 (Detenzione abusiva di armi) Chiunque detiene armi o caricatori soggetti a denuncia ai sensi dell'articolo 38 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, o munizioni senza averne fatto denuncia all'autorita', quando la denuncia e' richiesta, e' punito con l'arresto fino a dodici mesi o con l'ammenda fino a euro 371. (Omissis).». Si riporta il testo dell'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) come modificato dalla presente legge: «Art. 13 (Mezzi per l'esercizio dell'attivita' venatoria ) 1. L'attivita' venatoria e' consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non piu' di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonche' con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40. I caricatori dei fucili ad anima rigata a ripetizione semiautomatica non possono contenere piu' di due cartucce durante l'esercizio dell'attivita' venatoria e possono contenere fino a cinque cartucce limitatamente all'esercizio della caccia al cinghiale. 2. E' consentito, altresi', l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6, nonche' l'uso dell'arco e del falco. 2-bis. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2, l'attivita' venatoria non e' consentita con l'uso del fucile rientrante tra le armi da fuoco semiautomatiche somiglianti ad un'arma da fuoco automatica, di cui alla categoria B, punto 7, dell'allegato I alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, nonche' con l'uso di armi e cartucce a percussione anulare di calibro non superiore a 6 millimetri Flobert. 3. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia. 4. Nella zona faunistica delle Alpi e' vietato l'uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere piu' di un colpo. 5. Sono vietati tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo. 6. Il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia e' autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.».