(( Art. 3 bis 
 
 
Modifiche all'ordinamento penitenziario  e  al  codice  di  procedura
                               penale 
 
  1. All'articolo 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354,
dopo le parole: «630 del codice penale,» sono inserite  le  seguenti:
«all'articolo 12, commi 1 e 3, del  testo  unico  delle  disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla  condizione
dello straniero, di cui al decreto legislativo  25  luglio  1998,  n.
286, e successive modificazioni,». 
  2. Al comma 2 dell'articolo 380 del  codice  di  procedura  penale,
dopo la lettera m-bis),  introdotta  dall'articolo  2,  comma  1-ter,
lettera a), del presente decreto, e' aggiunta la seguente: 
  «m-ter)   delitti   di   promozione,   direzione,   organizzazione,
finanziamento  o  effettuazione  di  trasporto  di  persone  ai  fini
dell'ingresso  illegale  nel   territorio   dello   Stato,   di   cui
all'articolo 12, commi 1 e 3,  del  testo  unico  delle  disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla  condizione
dello straniero, di cui al decreto legislativo  25  luglio  1998,  n.
286, e successive modificazioni». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'articolo 4-bis, comma 1, della
          legge  26  luglio  1975,  n.  354  (Norme  sull'ordinamento
          penitenziario e sulla esecuzione delle misure  privative  e
          limitative della liberta') come modificato  dalla  presente
          legge: 
                
              «Art. 4-bis (Divieto  di  concessione  dei  benefici  e
          accertamento della pericolosita' sociale dei condannati per
          taluni delitti) 
              1. L'assegnazione al  lavoro  all'esterno,  i  permessi
          premio e le misure alternative alla detenzione previste dal
          capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono  essere
          concessi ai detenuti e internati  per  i  seguenti  delitti
          solo nei casi in cui tali detenuti e internati  collaborino
          con la  giustizia  a  norma  dell'  articolo  58-ter  della
          presente  legge:  delitti   commessi   per   finalita'   di
          terrorismo,   anche   internazionale,   o   di    eversione
          dell'ordine democratico mediante il compimento di  atti  di
          violenza, delitti di cui agli articoli  416-bis  e  416-ter
          del  codice  penale,  delitti  commessi  avvalendosi  delle
          condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di
          agevolare l'attivita' delle associazioni in esso  previste,
          delitti di cui agli articoli  600,  600-bis,  primo  comma,
          600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-octies e  630
          del codice penale, all'articolo 12, commi 1 e 3, del  testo
          unico  delle   disposizioni   concernenti   la   disciplina
          dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
          di cui al decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.  286,  e
          successive modificazioni, all'articolo 291-quater del testo
          unico delle disposizioni legislative in  materia  doganale,
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  23
          gennaio 1973, n. 43, e all' articolo  74  del  testo  unico
          delle leggi in materia di disciplina degli  stupefacenti  e
          sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
          relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto  del
          Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,  n.  309.  Sono
          fatte salve le  disposizioni  degli  articoli  16-nonies  e
          17-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 15  marzo  1991,  n.  82,  e
          successive modificazioni. 
              (Omissis).». 
                
              Per l'articolo 380 del codice di  procedura  penale  si
          vedano i riferimenti riportati all'articolo 2.