(( Art. 4 bis 
 
 
Disposizioni  in  materia  di  conservazione  dei  dati  di  traffico
                       telefonico e telematico 
 
  1. Al fine di poter agevolare  le  indagini  esclusivamente  per  i
reati di cui agli articoli  51,  comma  3-quater,  e  407,  comma  2,
lettera a), del codice  di  procedura  penale,  in  deroga  a  quanto
stabilito dall'articolo 132, comma 1, del codice di  cui  al  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  e  successive  modificazioni,  e
fermo restando quanto  stabilito  dall'articolo  123,  comma  2,  del
medesimo codice, i dati relativi al traffico telefonico effettuato  a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
del presente  decreto  sono  conservati  dal  fornitore  fino  al  31
dicembre 2016 per finalita' di accertamento e repressione dei  reati.
Per le medesime finalita' i  dati  relativi  al  traffico  telematico
effettuato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, esclusi comunque i contenuti  della
comunicazione, sono conservati dal  fornitore  fino  al  31  dicembre
2016. 
  2. I dati relativi  alle  chiamate  senza  risposta,  effettuate  a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
del presente decreto, trattati temporaneamente da parte dei fornitori
di servizi  di  comunicazione  elettronica  accessibile  al  pubblico
oppure di una rete pubblica di comunicazione, sono conservati fino al
31 dicembre 2016. 
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 cessano  di  applicarsi  a
decorrere dal 1° gennaio 2017. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo vigente degli  articoli  51,  comma
          3-quater, e 407, comma 2, del Codice di procedura penale: 
              «Art. 51 (Uffici del pubblico  ministero.  Attribuzioni
          del procuratore della Repubblica distrettuale) 
              (Omissis). 
              3-quater Quando si tratta di procedimenti per i delitti
          consumati o tentati con finalita' di terrorismo le funzioni
          indicate  nel  comma  1,  lettera   a),   sono   attribuite
          all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale  del
          capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede  il  giudice
          competente. 
              (Omissis).» 
                
              «Art. 407 (Termini di  durata  massima  delle  indagini
          preliminari) 
              (Omissis). 
              2. La durata massima e' tuttavia  di  due  anni  se  le
          indagini preliminari riguardano: 
              a) i delitti appresso indicati: 
              1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e 422
          del codice  penale,  291-ter,  limitatamente  alle  ipotesi
          aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del comma  2,
          e 291-quater,  comma  4,  del  testo  unico  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
          43; 
              2) delitti consumati o tentati  di  cui  agli  articoli
          575, 628, terzo comma, 629,  secondo  comma,  e  630  dello
          stesso codice penale; 
              3)  delitti  commessi  avvalendosi   delle   condizioni
          previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero  al
          fine di agevolare l'attivita' delle  associazioni  previste
          dallo stesso articolo; 
              4) delitti commessi per finalita' di  terrorismo  o  di
          eversione dell'ordinamento costituzionale per  i  quali  la
          legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel
          minimo a cinque anni o nel massimo a  dieci  anni,  nonche'
          delitti di cui  agli  articoli  270,  terzo  comma  e  306,
          secondo comma, del codice penale ; 
              5)  delitti  di  illegale  fabbricazione,  introduzione
          nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto
          in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra  o
          tipo  guerra  o  parti  di  esse,  di  esplosivi,  di  armi
          clandestine nonche' di piu' armi comuni  da  sparo  escluse
          quelle previste dall'articolo 2, comma terzo,  della  legge
          18 aprile 1975, n. 110; 
              6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente  alle
          ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, e  74
          del testo unico delle leggi in materia di disciplina  degli
          stupefacenti e sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura  e
          riabilitazione dei  relativi  stati  di  tossicodipendenza,
          approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  9
          ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni; 
              7) delitto di cui all'articolo 416  del  codice  penale
          nei casi in cui e' obbligatorio l'arresto in flagranza; 
              7-bis)  dei  delitti  previsto  dagli   articoli   600,
          600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma,  601,
          602, 609-bis nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo
          609-ter, 609-quater, 609-octies del codice penale,  nonche'
          dei delitti previsti dall'articolo 12, comma 3,  del  testo
          unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
          e successive modificazioni; 
              b)  notizie  di  reato  che   rendono   particolarmente
          complesse le investigazioni per la molteplicita'  di  fatti
          tra loro collegati ovvero per l'elevato numero  di  persone
          sottoposte alle indagini o di persone offese; 
              c)  indagini  che  richiedono  il  compimento  di  atti
          all'estero; 
              d) procedimenti in cui e' indispensabile  mantenere  il
          collegamento tra piu' uffici del pubblico ministero a norma
          dell'articolo 371. 
              (Omissis).». 
                
              Si riporta il testo vigente degli articoli  123,  comma
          2, e 132, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno  2003,
          n.  196  (Codice  in  materia  di   protezione   dei   dati
          personali): 
                
              «Art. 123 (Dati relativi al traffico) 
              (Omissis). 
              2.  Il  trattamento  dei  dati  relativi  al   traffico
          strettamente  necessari  a  fini  di  fatturazione  per  il
          contraente,   ovvero    di    pagamenti    in    caso    di
          interconnessione, e' consentito al  fornitore,  a  fini  di
          documentazione in caso di contestazione della fattura o per
          la pretesa del pagamento, per un periodo  non  superiore  a
          sei  mesi,  salva   l'ulteriore   specifica   conservazione
          necessaria per effetto di una contestazione anche  in  sede
          giudiziale. 
              (Omissis).» 
                
              «Art. 132 (Conservazione di dati di traffico per  altre
          finalita') 
              1. Fermo restando quanto previsto dall'  articolo  123,
          comma 2,  i  dati  relativi  al  traffico  telefonico  sono
          conservati dal fornitore per ventiquattro mesi  dalla  data
          della  comunicazione,  per  finalita'  di  accertamento   e
          repressione di reati, mentre, per le medesime finalita',  i
          dati relativi al traffico telematico,  esclusi  comunque  i
          contenuti  delle   comunicazioni,   sono   conservati   dal
          fornitore per dodici mesi dalla data della comunicazione. 
              (Omissis).».