(( Art. 5 bis Affidamento in custodia giudiziale di prodotti energetici sottoposti a sequestro 1. Al fine di potenziare l'attivita' di controllo del territorio per contrastare il terrorismo, anche internazionale, e di accrescere la sicurezza pubblica ed economico-finanziaria a tutela del bilancio pubblico, l'autorita' giudiziaria puo' affidare in custodia giudiziale alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ove ne facciano richiesta, per l'impiego nelle relative attivita', i prodotti energetici idonei alla carburazione e alla lubrificazione, sottoposti a sequestro penale per violazione degli articoli 40 e 49 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. Nel caso di dissequestro dei prodotti, all'avente diritto e' corrisposto un indennizzo calcolato sulla base del valore medio del prezzo al consumo, riferito al momento del sequestro, come rilevato periodicamente dal Ministero dello sviluppo economico ovvero, in mancanza, da pubblicazioni specializzate di settore. ))
Riferimenti normativi Si riporta il testo vigente degli articoli 40 e 49 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni): «Art. 40 (Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici) 1. E' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro, chiunque: a) fabbrica o raffina clandestinamente prodotti energetici; b) sottrae con qualsiasi mezzo i prodotti energetici, compreso il gas naturale, all'accertamento o al pagamento dell'accisa; c) destina ad usi soggetti ad imposta od a maggiore imposta prodotti esenti o ammessi ad aliquote agevolate; d) effettua operazioni di miscelazione non autorizzate dalle quali si ottengono prodotti soggetti ad una accisa superiore a quella assolta sui singoli componenti; e) rigenera prodotti denaturati per renderne piu' facile ed elusivo l'impiego in usi soggetti a maggiore imposta; f) detiene prodotti energetici denaturati in condizioni diverse da quelle prescritte per l'ammissione al trattamento agevolato; g) detiene o utilizza prodotti ottenuti da fabbricazioni clandestine o da miscelazioni non autorizzate. 2. La multa e' commisurata, per le violazioni di cui alle lettere a) e d) del comma 1, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti nella fabbrica o nei locali in cui e' commessa la violazione; e, per le violazioni di cui alla lettera e), oltre che ai prodotti in corso di rigenerazione o complessivamente rigenerati, compresi quelli comunque esitati, anche ai prodotti denaturati rinvenuti sul luogo in cui e' commessa la violazione. 3. Il tentativo e' punito con la stessa pena prevista per il reato consumato. La fabbricazione di prodotti soggetti ad accisa in tempi diversi da quelli dichiarati nella comunicazione di lavoro, se prevista, si configura come tentativo di sottrarre il prodotto all'accertamento, salvo che venga fornita prova contraria. 4. Se la quantita' di prodotti energetici e' superiore a 2.000 chilogrammi la pena e' della reclusione da uno a cinque anni, oltre la multa. 5. Se la quantita' di gas naturale sottratto all'accertamento o al pagamento dell'accisa e' inferiore a 5.000 metri cubi la pena e' della sola multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a lire 516 euro. 6. Per le violazioni di cui alla lettera c) del comma 1 se la quantita' dei prodotti energetici e' inferiore a 100 chilogrammi si applica esclusivamente la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa.» «Art. 49 (Irregolarita' nella circolazione) 1. I prodotti sottoposti ad accisa, anche se destinati ad usi esenti od agevolati, ad esclusione dei tabacchi lavorati, del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e della birra, trasportati senza la specifica documentazione prevista in relazione a detta imposta, ovvero con documento falso od alterato o che non consente di individuare i soggetti interessati all'operazione di trasporto, la merce o la quantita' effettivamente trasportata, si presumono di illecita provenienza. In tali casi si applicano al trasportatore ed allo speditore le pene previste per la sottrazione del prodotto all'accertamento o al pagamento dell'imposta. 2. Nei casi di cui al comma 1, se viene dimostrata la legittima provenienza dei prodotti ed il regolare assolvimento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 516 euro a 3098 euro, salvo che per i cali di prodotti in cauzione, per i quali si applicano le specifiche sanzioni previste dal presente testo unico 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano qualora i prodotti trasportati differiscano quantitativamente rispetto ai dati risultanti dal sistema informatizzato o dai documenti che accompagnano i medesimi prodotti, in misura non superiore all'uno per cento, se in piu', o al 2 per cento oltre il calo ammesso dalle norme doganali vigenti, se in meno. 4. Nei casi di irregolare predisposizione della documentazione prescritta ai fini della circolazione, diversi da quelli previsti nel comma 1, si applica allo speditore la sanzione amministrativa di cui al comma 2. La stessa sanzione si applica al trasportatore che non esegue gli adempimenti prescritti. 5. Le sanzioni amministrative di cui ai commi 2 e 4 si applicano, altresi', per le violazioni previste nei medesimi commi relative ai trasferimenti dei prodotti di cui all' art. 21, comma 3. Qualora non venga fornita dimostrazione che il prodotto sia stato destinato ad usi diversi da quelli soggetti ad imposta si applica la presunzione di reato di cui al comma 1; l'imposta evasa e' calcolata in base all'aliquota indicata all' art. 21, comma 2. 6. Qualora sia stabilita l'utilizzazione di documenti di cui all' Art. 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, quali documenti di accompagnamento specifici dei prodotti soggetti ad accisa, si applicano, in luogo delle sanzioni previste nel medesimo decreto, quelle contemplate nel presente articolo. 7. Le sanzioni previste dalle norme vigenti per le irregolarita' relative alla documentazione prescritta ai fini della circolazione del vino o delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra si applicano anche nel caso in cui tali documenti siano quelli specifici dei prodotti sottoposti ad accisa.».