(( Art. 5 bis 
 
 
Affidamento in custodia giudiziale di prodotti energetici  sottoposti
                             a sequestro 
 
  1. Al fine di potenziare l'attivita' di  controllo  del  territorio
per contrastare il terrorismo, anche internazionale, e di  accrescere
la sicurezza pubblica ed economico-finanziaria a tutela del  bilancio
pubblico,  l'autorita'  giudiziaria   puo'   affidare   in   custodia
giudiziale alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili  del
fuoco, ove  ne  facciano  richiesta,  per  l'impiego  nelle  relative
attivita', i prodotti energetici  idonei  alla  carburazione  e  alla
lubrificazione, sottoposti a sequestro penale  per  violazione  degli
articoli 40 e 49  del  testo  unico  delle  disposizioni  legislative
concernenti le imposte sulla produzione  e  sui  consumi  e  relative
sanzioni penali e amministrative, di cui al  decreto  legislativo  26
ottobre 1995,  n.  504,  e  successive  modificazioni.  Nel  caso  di
dissequestro dei  prodotti,  all'avente  diritto  e'  corrisposto  un
indennizzo calcolato sulla  base  del  valore  medio  del  prezzo  al
consumo,  riferito  al   momento   del   sequestro,   come   rilevato
periodicamente dal Ministero  dello  sviluppo  economico  ovvero,  in
mancanza, da pubblicazioni specializzate di settore. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo vigente degli articoli 40 e 49  del
          decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.  504  (Testo  unico
          delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
          produzione e sui consumi e relative sanzioni): 
              «Art. 40 (Sottrazione all'accertamento o  al  pagamento
          dell'accisa sui prodotti energetici) 
              1. E' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e
          con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa,  non
          inferiore in ogni caso a 7746 euro, chiunque: 
              a)  fabbrica  o   raffina   clandestinamente   prodotti
          energetici; 
              b) sottrae con qualsiasi mezzo i  prodotti  energetici,
          compreso il gas naturale, all'accertamento o  al  pagamento
          dell'accisa; 
              c) destina ad usi soggetti ad  imposta  od  a  maggiore
          imposta prodotti esenti o ammessi ad aliquote agevolate; 
              d) effettua operazioni di miscelazione non  autorizzate
          dalle quali si ottengono prodotti soggetti  ad  una  accisa
          superiore a quella assolta sui singoli componenti; 
              e)  rigenera  prodotti  denaturati  per  renderne  piu'
          facile ed elusivo l'impiego  in  usi  soggetti  a  maggiore
          imposta; 
              f) detiene prodotti energetici denaturati in condizioni
          diverse  da   quelle   prescritte   per   l'ammissione   al
          trattamento agevolato; 
              g)   detiene   o   utilizza   prodotti   ottenuti    da
          fabbricazioni   clandestine   o   da    miscelazioni    non
          autorizzate. 
              2. La multa e' commisurata, per le  violazioni  di  cui
          alle lettere a) e d) del comma 1,  oltre  che  ai  prodotti
          complessivamente ultimati, anche a quelli che si  sarebbero
          potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di
          lavorazione, o comunque  esistenti  nella  fabbrica  o  nei
          locali  in  cui  e'  commessa  la  violazione;  e,  per  le
          violazioni di cui alla lettera e), oltre che ai prodotti in
          corso  di  rigenerazione  o  complessivamente   rigenerati,
          compresi  quelli  comunque  esitati,  anche   ai   prodotti
          denaturati rinvenuti  sul  luogo  in  cui  e'  commessa  la
          violazione. 
              3. Il tentativo e' punito con la stessa  pena  prevista
          per  il  reato  consumato.  La  fabbricazione  di  prodotti
          soggetti ad accisa in tempi diversi  da  quelli  dichiarati
          nella comunicazione di lavoro, se  prevista,  si  configura
          come tentativo di sottrarre il  prodotto  all'accertamento,
          salvo che venga fornita prova contraria. 
              4. Se la quantita' di prodotti energetici e'  superiore
          a 2.000 chilogrammi la pena e' della reclusione  da  uno  a
          cinque anni, oltre la multa. 
              5.  Se  la  quantita'   di   gas   naturale   sottratto
          all'accertamento o al pagamento dell'accisa e' inferiore  a
          5.000 metri cubi la pena e' della sola multa dal doppio  al
          decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in  ogni  caso  a
          lire 516 euro. 
              6. Per le violazioni di cui alla lettera c) del comma 1
          se la quantita' dei prodotti energetici e' inferiore a  100
          chilogrammi   si   applica   esclusivamente   la   sanzione
          amministrativa del pagamento di una  somma  di  denaro  dal
          doppio al decuplo dell'imposta evasa.» 
                
              «Art. 49 (Irregolarita' nella circolazione) 
              1. I prodotti sottoposti ad accisa, anche se  destinati
          ad usi esenti od  agevolati,  ad  esclusione  dei  tabacchi
          lavorati, del vino e delle bevande fermentate  diverse  dal
          vino  e  della  birra,  trasportati  senza   la   specifica
          documentazione  prevista  in  relazione  a  detta  imposta,
          ovvero con documento falso od alterato o che  non  consente
          di individuare i  soggetti  interessati  all'operazione  di
          trasporto,  la  merce   o   la   quantita'   effettivamente
          trasportata, si presumono di illecita provenienza. In  tali
          casi si applicano al trasportatore  ed  allo  speditore  le
          pene   previste   per   la   sottrazione    del    prodotto
          all'accertamento o al pagamento dell'imposta. 2.  Nei  casi
          di cui  al  comma  1,  se  viene  dimostrata  la  legittima
          provenienza  dei  prodotti  ed  il  regolare   assolvimento
          dell'imposta, si applica  la  sanzione  amministrativa  del
          pagamento di una somma di denaro da 516 euro a  3098  euro,
          salvo che per i cali di prodotti in cauzione, per  i  quali
          si applicano le specifiche sanzioni previste  dal  presente
          testo unico 
              3. Le disposizioni dei commi 1 e  2  non  si  applicano
          qualora     i     prodotti     trasportati     differiscano
          quantitativamente rispetto ai dati risultanti  dal  sistema
          informatizzato o dai documenti che accompagnano i  medesimi
          prodotti, in misura non superiore all'uno per cento, se  in
          piu', o al 2 per cento oltre il calo  ammesso  dalle  norme
          doganali vigenti, se in meno. 
              4.  Nei  casi  di  irregolare   predisposizione   della
          documentazione  prescritta  ai  fini  della   circolazione,
          diversi da quelli previsti nel comma  1,  si  applica  allo
          speditore la sanzione amministrativa di cui al comma 2.  La
          stessa sanzione si applica al trasportatore che non  esegue
          gli adempimenti prescritti. 
              5. Le sanzioni amministrative di cui ai commi 2 e 4  si
          applicano,  altresi',  per  le  violazioni   previste   nei
          medesimi commi relative ai trasferimenti  dei  prodotti  di
          cui all' art.  21,  comma  3.  Qualora  non  venga  fornita
          dimostrazione che il prodotto sia stato  destinato  ad  usi
          diversi  da  quelli  soggetti  ad  imposta  si  applica  la
          presunzione di reato di cui al comma 1; l'imposta evasa  e'
          calcolata in base all'aliquota indicata all' art. 21, comma
          2. 
              6. Qualora sia stabilita l'utilizzazione  di  documenti
          di cui all' Art. 1, primo comma, del decreto del Presidente
          della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, quali documenti di
          accompagnamento specifici dei prodotti soggetti ad  accisa,
          si applicano, in luogo delle sanzioni previste nel medesimo
          decreto, quelle contemplate nel presente articolo. 
              7. Le sanzioni previste  dalle  norme  vigenti  per  le
          irregolarita' relative alla  documentazione  prescritta  ai
          fini della circolazione del vino o delle bevande fermentate
          diverse dal vino e dalla birra si applicano anche nel  caso
          in cui tali documenti siano quelli specifici  dei  prodotti
          sottoposti ad accisa.».