Art. 6 
 
 
Modifiche al decreto-legge 27 luglio 2005, n.  144,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 (( , e all'articolo
            18-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 )) 
 
  1. Al  decreto-legge  27  luglio  2005,  n.  144,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 2,  comma  1,  dopo  le  parole:  «o  di  eversione
dell'ordine  democratico»  sono  inserite  le  seguenti:  «ovvero  di
criminalita' transnazionale»; 
  b) all'articolo 4, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: 
  «2-bis. Fino al 31 gennaio 2016, il Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, anche a mezzo del Direttore generale del Dipartimento delle
informazioni per la sicurezza, puo' richiedere che  i  direttori  dei
servizi di informazione per la sicurezza di cui all'articolo 2, comma
2, della legge 3 agosto 2007, n.  124,  ovvero  personale  dipendente
espressamente delegato, siano autorizzati a  colloqui  personali  con
detenuti e internati, al solo fine di acquisire informazioni  per  la
prevenzione  di  delitti  con  finalita'  terroristica   di   matrice
internazionale. 
  2-ter. L'autorizzazione di cui  al  comma  2-bis  e'  concessa  dal
procuratore generale di cui al comma 2 quando sussistano specifici  e
concreti   elementi    informativi    che    rendano    assolutamente
indispensabile l'attivita' di prevenzione. 
  2-quater. Dello svolgimento del  colloquio  e'  data  comunicazione
scritta al procuratore generale di cui al comma 2 (( e al procuratore
nazionale antimafia e antiterrorismo )) nel termine di cui al comma 3
dell'articolo 226 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.  Le
autorizzazioni di cui al comma 2-bis e  le  successive  comunicazioni
sono annotate in apposito registro riservato tenuto presso  l'ufficio
del procuratore generale. Dello svolgimento  del  colloquio  e'  data
informazione  al  Comitato  parlamentare  per  la   sicurezza   della
Repubblica a conclusione delle operazioni, secondo  i  termini  e  le
modalita' di cui al comma 4 dell'articolo 33  della  legge  3  agosto
2007, n. 124. 
  2-quinquies. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e  8
dell'articolo 23 della legge 3 agosto 2007, n. 124, nonche' quelle di
cui al comma 5 dell'articolo 226 del decreto  legislativo  28  luglio
1989, n. 271.». 
  (( 1-bis. All'articolo 18-bis, comma 5, della legge 26 luglio 1975,
n. 354,  dopo  le  parole:  «procuratore  nazionale  antimafia»  sono
inserite le seguenti: «e antiterrorismo» e le parole:  «nell'articolo
51, comma 3-bis» sono sostituite dalle seguenti:  «nell'articolo  51,
commi 3-bis e 3-quater». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 2,  comma  1,
          del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n.  155  (Misure
          urgenti per il  contrasto  del  terrorismo  internazionale)
          come modificato dalla presente legge: 
                
              «Art. 2 (Permessi di soggiorno a fini investigativi) 
              1.  Anche  fuori  dei  casi  di  cui  al  capo  II  del
          decreto-legge  15  gennaio  1991,  n.  8,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  15  marzo  1991,  n.  82,   e
          successive modificazioni, e  di  cui  all'articolo  18  del
          testo unico delle disposizioni  concernenti  la  disciplina
          dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
          di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.  286,  di
          seguito denominato: « decreto legislativo n. 286 del 1998»,
          e in deroga a quanto previsto dall' articolo 5 del  decreto
          legislativo  n.  286  del  1998,  quando,  nel   corso   di
          operazioni di polizia, di indagini  o  di  un  procedimento
          relativi a delitti commessi per  finalita'  di  terrorismo,
          anche   internazionale,   o   di   eversione    dell'ordine
          democratico ovvero di  criminalita'  transazionale,  vi  e'
          l'esigenza di garantire la permanenza nel territorio  dello
          Stato  dello  straniero  che  abbia  offerto  all'autorita'
          giudiziaria o agli organi  di  polizia  una  collaborazione
          avente le caratteristiche di cui al comma 3 dell'  articolo
          9 del citato decreto-legge n.  8  del  1991,  il  questore,
          autonomamente o su segnalazione dei responsabili di livello
          almeno  provinciale  delle  Forze  di  polizia  ovvero  dei
          direttori dei Servizi informativi e  di  sicurezza,  ovvero
          quando ne e' richiesto dal  procuratore  della  Repubblica,
          rilascia allo straniero uno speciale permesso di soggiorno,
          di durata annuale e rinnovabile per eguali periodi. 
              (Omissis).». 
                
              Si riporta il testo dell'articolo 4  del  sopra  citato
          decreto-legge 27  luglio  2005,  n.  144,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 31 luglio  2005,  n.  155,  come
          modificato dalla presente legge: 
                
              «Art.   4   (Nuove   norme   per    il    potenziamento
          dell'attivita' informativa). 
              1.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  puo'
          delegare i direttori dei servizi  di  informazione  per  la
          sicurezza di cui all' articolo 2, comma 2,  della  legge  3
          agosto 2007, n.  124,  a  richiedere  l'autorizzazione  per
          svolgere le attivita' di cui all'articolo 226  delle  norme
          di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
          procedura penale, di cui al decreto legislativo  28  luglio
          1989, n. 271,  e  successive  modificazioni,  quando  siano
          ritenute indispensabili per l'espletamento delle  attivita'
          loro demandate dagli articoli 6 e 7 della  legge  3  agosto
          2007, n. 124. 
              2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e'  richiesta  al
          procuratore generale presso la corte di appello di Roma. Si
          applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai
          commi 2,  3,  4  e  5  dell'articolo  226  delle  norme  di
          attuazione, di coordinamento e transitorie  del  codice  di
          procedura penale, di cui al decreto legislativo  28  luglio
          1989, n. 271, e successive modificazioni. 
              2-bis. Fino al  31  gennaio  2016,  il  Presidente  del
          Consiglio  dei  ministri,  anche  a  mezzo  del   Direttore
          generale  del  Dipartimento  delle  informazioni   per   la
          sicurezza, puo' richiedere che i direttori dei  servizi  di
          informazione per la sicurezza di cui all' articolo 2, comma
          2, della legge 3 agosto  2007,  n.  124,  ovvero  personale
          dipendente  espressamente  delegato,  siano  autorizzati  a
          colloqui personali con detenuti e internati, al  solo  fine
          di acquisire informazioni per la prevenzione di delitti con
          finalita' terroristica di matrice internazionale. 
              2-ter. L'autorizzazione di  cui  al  comma  2-  bis  e'
          concessa dal procuratore generale di cui al comma 2  quando
          sussistano specifici e concreti  elementi  informativi  che
          rendano   assolutamente   indispensabile   l'attivita'   di
          prevenzione. 
              2-quater.  Dello  svolgimento  del  colloquio  e'  data
          comunicazione scritta al procuratore  generale  di  cui  al
          comma 2 e al procuratore  antimafia  e  antiterrorismo  nel
          termine di cui al comma 3 dell' articolo  226  del  decreto
          legislativo 28 luglio 1989, n. 271.  Le  autorizzazioni  di
          cui al comma 2- bis  e  le  successive  comunicazioni  sono
          annotate  in  apposito  registro  riservato  tenuto  presso
          l'ufficio del procuratore generale. Dello  svolgimento  del
          colloquio e' data informazione al Comitato parlamentare per
          la  sicurezza  della   Repubblica   a   conclusione   delle
          operazioni, secondo i termini e  le  modalita'  di  cui  al
          comma 4 dell' articolo 33 della legge  3  agosto  2007,  n.
          124. 
              2-quinquies. Si applicano le  disposizioni  di  cui  ai
          commi 6, 7 e 8 dell' articolo 23 della legge 3 agosto 2007,
          n. 124, nonche' quelle di cui al comma 5 dell' articolo 226
          del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.». 
                
              Si riporta il  testo  dell'articolo  18-bis,  comma  5,
          della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme  sull'ordinamento
          penitenziario e sulla esecuzione delle misure  privative  e
          limitative della liberta') come modificato  dalla  presente
          legge: 
              «Art. 18-bis (Colloqui a fini investigativi) 
              (Omissis). 
              5. La facolta' di procedere a  colloqui  personali  con
          detenuti e internati e'  attribuita,  senza  necessita'  di
          autorizzazione, altresi' al Procuratore nazionale antimafia
          e antiterrorismo ai fini dell'esercizio delle  funzioni  di
          impulso e di coordinamento previste dall'art. 371-bis,  del
          codice  di  procedura  penale;  al   medesimo   Procuratore
          nazionale antimafia  e  antiterrorismo  sono  comunicati  i
          provvedimenti di cui ai commi 2 e  4,  qualora  concernenti
          colloqui con persone sottoposte  ad  indagini,  imputate  o
          condannate per taluno dei delitti  indicati  nell'art.  51,
          commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale.».