(( Art. 6 bis 
 
 
 Modifiche alla disciplina in materia di collaboratori di giustizia 
 
  1.  Al  decreto-legge  15  gennaio  1991,  n.  8,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  15  marzo  1991,  n.  82,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 11: 
  1) al comma 2, le  parole:  «comma  3-bis»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «commi 3-bis e  3-quater»,  dopo  le  parole:  «procuratore
nazionale antimafia», ovunque ricorrono, sono inserite  le  seguenti:
«e antiterrorismo» e l'ultimo periodo e' soppresso; 
  2) al comma 4, le parole:  «il  parere  del  procuratore  nazionale
antimafia  e»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «il   parere   del
procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo nonche'» e  dopo  le
parole:  «il  procuratore  nazionale  antimafia»  sono  inserite   le
seguenti: «e antiterrorismo»; 
  3)  ai  commi  5  e  6,  dopo  le  parole:  «procuratore  nazionale
antimafia»,  ovunque  ricorrono,  sono  inserite  le   seguenti:   «e
antiterrorismo»; 
  b)  all'articolo  16-octies,  comma  1,  le  parole:   «procuratore
nazionale antimafia o» sono sostituite dalle  seguenti:  «procuratore
nazionale antimafia e antiterrorismo e»; 
  c) all'articolo 16-nonies: 
  1) al comma 1, le parole: «sentiti i procuratori generali presso le
corti di appello interessati a norma dell'articolo  11  del  presente
decreto o il procuratore nazionale antimafia» sono  sostituite  dalle
seguenti:   «sentito   il   procuratore   nazionale    antimafia    e
antiterrorismo»; 
  2) al comma 2, al primo periodo, le parole: «i procuratori generali
o il procuratore  nazionale  antimafia  forniscono»  sono  sostituite
dalle seguenti: «il procuratore nazionale antimafia e  antiterrorismo
fornisce» e, al secondo periodo, la parola: «allegano» e'  sostituita
dalla seguente: «allega». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'articolo 11, commi 2, 4,  5  e
          6, nonche' degli articoli 16-octies e 16-nonies, commi 1  e
          2, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 15  marzo  1991,  n.  82  (Nuove
          norme in  materia  di  sequestri  di  persona  a  scopo  di
          estorsione e per la protezione dei testimoni di  giustizia)
          come modificati dalla presente legge: 
              «Art. 11 (Proposta di ammissione) 
              (Omissis). 
              2.  Quando  le  dichiarazioni  indicate  nel  comma   1
          attengono a procedimenti per taluno  dei  delitti  previsti
          dall'articolo 51, commi 3-bis e  3-quater,  del  codice  di
          procedura penale, in relazione ai quali  risulta  che  piu'
          uffici  del  pubblico  ministero   procedono   a   indagini
          collegate a norma dell'articolo 371 dello stesso codice, la
          proposta  e'  formulata  da  uno  degli  uffici  procedenti
          d'intesa  con  gli  altri  e  comunicata   al   procuratore
          nazionale antimafia e antiterrorismo; nel caso  di  mancata
          intesa il procuratore nazionale antimafia e  antiterrorismo
          risolve il contrasto. La proposta e' formulata d'intesa con
          i  procuratori  generali  presso  le   corti   di   appello
          interessati, a norma dell'articolo 118-bis delle  norme  di
          attuazione, di coordinamento e transitorie  del  codice  di
          procedura penale,  approvate  con  decreto  legislativo  28
          luglio 1989, n. 271, quando  la  situazione  delineata  nel
          periodo precedente riguarda procedimenti relativi a delitti
          commessi  per  finalita'  di  terrorismo  o  di   eversione
          dell'ordine costituzionale. 
              (Omissis). 
              4. Quando non ricorrono le ipotesi indicate  nel  comma
          2,  l'autorita'  che  formula  la  proposta  puo'  comunque
          richiedere il parere del procuratore nazionale antimafia  e
          antiterrorismo nonche' dei procuratori generali  presso  le
          corti di  appello  interessati  allorche'  ritiene  che  le
          notizie,  le  informazioni  e   i   dati   attinenti   alla
          criminalita' organizzata di cui  il  procuratore  nazionale
          antimafia  e  antiterrorismo  o  i   procuratori   generali
          dispongono per l'esercizio delle  loro  funzioni,  a  norma
          dell'articolo 371-bis del codice di procedura penale e  del
          citato articolo 118-bis delle relative norme di attuazione,
          di coordinamento e transitorie, possano essere utili per la
          deliberazione della commissione centrale. 
              5.  Anche  per  il  tramite  del  suo  presidente,   la
          commissione  centrale  puo'  esercitare  sia  la   facolta'
          indicata nel comma 4 sia quella di richiedere il parere del
          procuratore nazionale  antimafia  e  antiterrorismo  o  dei
          procuratori generali presso le corti di appello interessati
          quando ritiene che la proposta doveva essere formulata  dal
          procuratore della Repubblica d'intesa con altre  procure  e
          risulta che cio' non e' avvenuto. In tale ultima ipotesi  e
          sempreche' ritengano ricorrere le condizioni  indicate  nel
          comma   2,   il   procuratore   nazionale    antimafia    e
          antiterrorismo e i procuratori generali, oltre a rendere il
          parere, danno comunicazione dei motivi che hanno  originato
          la richiesta al procuratore generale  presso  la  Corte  di
          cassazione. 
              6. Nelle ipotesi di cui ai  commi  2,  3,  4  e  5,  il
          procuratore  nazionale  antimafia  e  antiterrorismo  e   i
          procuratori generali presso le corti di appello interessati
          possono  acquisire  copie  di  atti   nonche'   notizie   o
          informazioni dalle autorita' giudiziarie  che  procedono  a
          indagini o a giudizi connessi  o  collegati  alle  medesime
          condotte di collaborazione. 
              (Omissis).» 
              «Art. 16-octies (Revoca o sostituzione  della  custodia
          cautelare per effetto della collaborazione) 
              1. La misura della custodia cautelare non  puo'  essere
          revocata o sostituita con altra misura meno  grave  per  il
          solo fatto che  la  persona  nei  cui  confronti  e'  stata
          disposta  tiene  o  ha  tenuto  taluna  delle  condotte  di
          collaborazione  che   consentono   la   concessione   delle
          circostanze attenuanti previste  dal  codice  penale  o  da
          disposizioni speciali. In tali casi,  alla  revoca  o  alla
          sostituzione puo' procedersi  solo  se,  nell'ambito  degli
          accertamenti condotti  in  ordine  alla  sussistenza  delle
          esigenze cautelari, il  giudice  che  procede,  sentiti  il
          procuratore  nazionale  antimafia  e  antiterrorismo  e   i
          procuratori   generali   presso   le   corti   di   appello
          interessati, non ha acquisito elementi dai quali si  desuma
          l'attualita'   dei   collegamenti   con   la   criminalita'
          organizzata di tipo mafioso o  terroristico-eversivo  e  ha
          accertato che il collaboratore,  ove  soggetto  a  speciali
          misure di protezione, ha rispettato gli impegni  assunti  a
          norma dell' articolo 12.» 
                
              «Art. 16-nonies (Benefici penitenziari) 
              1.  Nei  confronti  delle  persone  condannate  per  un
          delitto commesso per finalita' di terrorismo o di eversione
          dell'ordinamento costituzionale o per uno  dei  delitti  di
          cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice  di  procedura
          penale, che  abbiano  prestato,  anche  dopo  la  condanna,
          taluna delle condotte di collaborazione che  consentono  la
          concessione  delle  circostanze  attenuanti  previste   dal
          codice penale o da disposizioni  speciali,  la  liberazione
          condizionale,  la  concessione  dei   permessi   premio   e
          l'ammissione  alla  misura  della  detenzione   domiciliare
          prevista dall' articolo 47-ter della legge 26 luglio  1975,
          n.  354,  e  successive  modificazioni,  sono  disposte  su
          proposta ovvero sentito il procuratore nazionale  antimafia
          e antiterrorismo. 
              2. Nella proposta o nel parere il procuratore nazionale
          antimafia e antiterrorismo fornisce ogni utile informazione
          sulle caratteristiche  della  collaborazione  prestata.  Su
          richiesta del tribunale o del magistrato  di  sorveglianza,
          allega  alla  proposta  o  al  parere  copia  del   verbale
          illustrativo dei contenuti della collaborazione  e,  se  si
          tratta  di  persona  sottoposta  a   speciali   misure   di
          protezione, il relativo provvedimento di applicazione. 
              (Omissis).».