(( Art. 6 ter 
 
 
Modifica all'articolo 47 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.
                                 231 
 
  1. All'articolo 47, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o
al terrorismo». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo  dell'articolo  47,  comma  1,  del
          decreto legislativo  21  novembre  2007,  n.  231  (per  la
          rubrica si vedano le note riportate  all'articolo  2)  come
          modificato dalla presente legge: 
                
              «Art. 47 (Analisi della segnalazione) 
              1.  La  UIF,   sentito   il   Comitato   di   sicurezza
          finanziaria,  definisce  i  criteri  per  l'approfondimento
          finanziario delle segnalazioni di  operazioni  sospette  ed
          espleta le seguenti attivita': 
              a) effettua, avvalendosi dei risultati delle analisi  e
          degli   studi   compiuti   nonche'    tramite    ispezioni,
          approfondimenti  sotto   il   profilo   finanziario   delle
          segnalazioni ricevute nonche' delle operazioni sospette non
          segnalate di cui viene a conoscenza sulla base  di  dati  e
          informazioni contenuti in archivi propri ovvero sulla  base
          delle informazioni comunicate dagli organi  delle  indagini
          ai sensi dell' articolo 9, comma  10,  dalle  autorita'  di
          vigilanza di settore, dagli ordini  professionali  e  dalle
          UIF estere; 
              b)  effettua,  sulla  base  di   protocolli   d'intesa,
          approfondimenti  che  coinvolgono   le   competenze   delle
          autorita' di vigilanza di settore in collaborazione con  le
          medesime  le  quali  integrano  le  informazioni  con   gli
          ulteriori  elementi  desumibili  dagli  archivi   in   loro
          possesso; 
              c) archivia  le  segnalazioni  che  ritiene  infondate,
          mantenendone evidenza per dieci anni, secondo procedure che
          consentano la consultazione agli  organi  investigativi  di
          cui all' articolo 8, comma  3,  sulla  base  di  protocolli
          d'intesa; 
              d) fuori dei casi  previsti  dalla  lettera  c),  fermo
          restando quanto previsto dall'articolo 331  del  codice  di
          procedura penale, trasmette,  senza  indugio,  anche  sulla
          base di protocolli d'intesa, le segnalazioni, completate ai
          sensi del presente  comma  e  corredate  da  una  relazione
          tecnica contenente le informazioni relative alle operazioni
          sospette di riciclaggio o di finanziamento  del  terrorismo
          alla DIA e al Nucleo speciale di  polizia  valutaria  della
          Guardia  di  finanza,  che  ne  informano  il   procuratore
          nazionale  antimafia  e   antiterrorismo,   qualora   siano
          attinenti alla criminalita' organizzata o al terrorismo.».