Art. 7 
 
 
Nuove norme in materia di trattamento  di  dati  personali  da  parte
                       delle Forze di polizia 
 
  1. L'articolo 53 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 53. 
  (Ambito applicativo e titolari dei trattamenti). 
  1. Agli effetti del presente codice  si  intendono  effettuati  per
finalita' di polizia i trattamenti  di  dati  personali  direttamente
correlati all'esercizio dei compiti di  polizia  di  prevenzione  dei
reati, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica,  nonche'  di
polizia giudiziaria, svolti, ai sensi del codice di procedura penale,
per la prevenzione e repressione dei reati. 
  2. Ai trattamenti di dati personali  previsti  da  disposizioni  di
legge, di regolamento, nonche' individuati  dal  decreto  di  cui  al
comma 3, effettuati dal Centro  elaborazione  dati  del  Dipartimento
della pubblica sicurezza o da forze di polizia sui dati  destinati  a
confluirvi, ovvero da organi di pubblica sicurezza o  altri  soggetti
pubblici nell'esercizio delle attribuzioni conferite da  disposizioni
di legge o di regolamento non si  applicano,  se  il  trattamento  e'
effettuato per finalita' di polizia,  le  seguenti  disposizioni  del
codice: 
  a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a 5,
e da 39 a 45; 
  b) articoli da 145 a 151. 
  3. Con  decreto  ((  adottato  dal  Ministro  dell'interno,  previa
comunicazione  alle  competenti  Commissioni  parlamentari,  ))  sono
individuati, nell'allegato C) al presente codice, i  trattamenti  non
occasionali di cui al comma 2 effettuati con strumenti elettronici  e
i relativi titolari.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  53  del  decreto
          legislativo 30 giugno 2003,  n.  196  (per  la  rubrica  si
          vedano le note riportate all'articolo  4)  come  modificato
          dalla presente legge: 
                
              «Art.   53   (Ambito   applicativo   e   titolari   dei
          trattamenti) 
              1.  Agli  effetti  del  presente  codice  si  intendono
          effettuati per finalita' di polizia i trattamenti  di  dati
          personali direttamente correlati all'esercizio dei  compiti
          di polizia di prevenzione dei reati, di tutela  dell'ordine
          e della sicurezza pubblica, nonche' di polizia giudiziaria,
          svolti, ai sensi del codice di  procedura  penale,  per  la
          prevenzione e repressione dei reati. 
              2.  Ai  trattamenti  di  dati  personali  previsti   da
          disposizioni di legge, di regolamento, nonche'  individuati
          dal decreto di  cui  al  comma  3,  effettuati  dal  Centro
          elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza
          o da forze di polizia  sui  dati  destinati  a  confluirvi,
          ovvero da organi di pubblica  sicurezza  o  altri  soggetti
          pubblici nell'esercizio  delle  attribuzioni  conferite  da
          disposizioni di legge o di regolamento non si applicano, se
          il trattamento e' effettuato per finalita' di  polizia,  le
          seguenti disposizioni del codice: 
              a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18  a  22,  37,  38,
          commi da 1 a 5, e da 39 a 45; 
              b) articoli da 145 a 151. 
              3. Con  decreto  adottato  dal  Ministro  dell'interno,
          previa   comunicazione    alle    competenti    Commissioni
          parlamentari,  sono  individuati,   nell'allegato   C)   al
          presente codice, i trattamenti non occasionali  di  cui  al
          comma 2 effettuati con strumenti elettronici e  i  relativi
          titolari.».