Art. 8 
 
 
Disposizioni in materia di garanzie funzionali  e  di  tutela,  anche
processuale,  del  personale  e  delle  strutture  dei   servizi   di
                    informazione per la sicurezza 
 
  1. All'articolo 497, comma 2-bis, del codice di  procedura  penale,
dopo le parole: «di polizia esteri,» sono inserite  le  seguenti:  «i
dipendenti dei servizi di informazione per la sicurezza,» e  dopo  le
parole: «della legge  16  marzo  2006,  n.  146,»  sono  inserite  le
seguenti: «e della legge 3 agosto 2007, n. 124,». 
  2. (( Fino al 31 gennaio 2018: 
  a) non possono essere autorizzate, ai sensi dell'articolo 18  della
legge 3 agosto 2007, n. 124, condotte previste dalla legge come reato
per  le  quali  non  e'  opponibile  il  segreto  di  Stato  a  norma
dell'articolo 39, comma 11, della medesima legge n. 124 del 2007,  ad
eccezione delle fattispecie di cui agli articoli 270, secondo  comma,
270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 302,  306,  secondo
comma, e 414, quarto comma, del codice penale; 
  b) con le modalita' di cui all'articolo 23, comma 2, della legge  3
agosto 2007, n. 124, e  successive  modificazioni,  la  qualifica  di
agente di pubblica sicurezza, con funzione di polizia di prevenzione,
puo' essere attribuita anche al personale delle Forze armate, che non
ne sia gia' in possesso, il quale sia adibito, ai sensi dell'articolo
12 della medesima legge n. 124 del  2007,  al  concorso  alla  tutela
delle strutture e del personale del Dipartimento  delle  informazioni
per  la  sicurezza  (DIS)  o  dei  Servizi  di  informazione  per  la
sicurezza; 
  c) le identita' di copertura, di  cui  all'articolo  24,  comma  1,
della legge 3 agosto 2007, n. 124, possono  essere  utilizzate  negli
atti dei procedimenti penali di cui all'articolo  19  della  medesima
legge n. 124 del 2007, dandone comunicazione con modalita'  riservate
all'autorita' giudiziaria procedente contestualmente  all'opposizione
della causa di giustificazione; 
  d) fermo restando quanto previsto dall'articolo 497,  comma  2-bis,
del codice di procedura penale, l'autorita' giudiziaria, su richiesta
del  direttore  generale  del  DIS  o  dei   direttori   dell'Agenzia
informazioni e sicurezza esterna (AISE) o dell'Agenzia informazioni e
sicurezza interna (AISI), quando sia necessario mantenerne segreta la
reale identita' nell'interesse della sicurezza della Repubblica o per
tutelarne l'incolumita', autorizza gli addetti agli organismi di  cui
agli articoli 4, 6  e  7  della  legge  3  agosto  2007,  n.  124,  e
successive  modificazioni,  a  deporre  in  ogni  stato  o  grado  di
procedimento con identita' di copertura. 
  2-bis. E' affidato all'AISE il compito  di  svolgere  attivita'  di
informazione  anche  mediante   assetti   di   ricerca   elettronica,
esclusivamente verso l'estero, a protezione degli interessi politici,
militari,  economici,  scientifici  e  industriali  della  Repubblica
italiana.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  informa  il
Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica  con  cadenza
mensile circa le attivita' di ricerca elettronica. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo vigente  dell'articolo  497,  comma
          2-bis, del codice  di  procedura  penale,  come  modificato
          dalla presente legge: 
                
              «Art. 497 (Atti preliminari all'esame dei testimoni) 
              (Omissis). 
              2-bis.  Gli  ufficiali  e   gli   agenti   di   polizia
          giudiziaria, anche appartenenti  ad  organismi  di  polizia
          esteri, i dipendenti dei servizi  di  informazione  per  la
          sicurezza, gli ausiliari, nonche'  le  interposte  persone,
          chiamati a deporre, in ogni stato e grado del procedimento,
          in ordine alle attivita' svolte sotto  copertura  ai  sensi
          dell'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e  della
          legge 3 agosto 2007, n. 124,  e  successive  modificazioni,
          invitati a fornire le proprie generalita', indicano  quelle
          di copertura utilizzate nel corso delle attivita' medesime. 
              (Omissis).». 
                
              Si riporta il testo vigente degli articoli 4, 6, 7,  12
          18, 19, 23, comma 2, 24, comma 1, e  39,  comma  11,  della
          legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione per la
          sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto): 
              «Art.  4  (Dipartimento  delle  informazioni   per   la
          sicurezza) 
              1. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 3  e'
          istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,
          il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS). 
              2.  Il  Presidente  del  Consiglio   dei   ministri   e
          l'Autorita' delegata, ove istituita, si avvalgono  del  DIS
          per  l'esercizio  delle  loro  competenze,   al   fine   di
          assicurare piena  unitarieta'  nella  programmazione  della
          ricerca informativa del  Sistema  di  informazione  per  la
          sicurezza,  nonche'  nelle  analisi   e   nelle   attivita'
          operative dei servizi di informazione per la sicurezza. 
              3. Il DIS svolge i seguenti compiti: 
              a) coordina l'intera attivita' di informazione  per  la
          sicurezza, verificando altresi' i risultati delle attivita'
          svolte dall'AISE e dall'AISI, ferma restando la  competenza
          dei  predetti  servizi  relativamente  alle  attivita'   di
          ricerca informativa e di collaborazione con  i  servizi  di
          sicurezza degli Stati esteri; 
              b)  e'  costantemente  informato  delle  operazioni  di
          competenza dei servizi di informazione per la  sicurezza  e
          trasmette al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  le
          informative  e  le  analisi   prodotte   dal   Sistema   di
          informazione per la sicurezza; 
              c) raccoglie le informazioni, le analisi e  i  rapporti
          provenienti dai servizi di informazione per  la  sicurezza,
          dalle Forze armate  e  di  polizia,  dalle  amministrazioni
          dello Stato e da  enti  di  ricerca  anche  privati;  ferma
          l'esclusiva   competenza   dell'AISE   e   dell'AISI    per
          l'elaborazione dei rispettivi piani di  ricerca  operativa,
          elabora  analisi  strategiche  o  relative  a   particolari
          situazioni; formula valutazioni e previsioni, sulla  scorta
          dei contributi analitici settoriali dell'AISE e dell'AISI; 
              d) elabora, anche sulla base delle informazioni  e  dei
          rapporti  di  cui  alla  lettera  c),  analisi  globali  da
          sottoporre   al   CISR,   nonche'   progetti   di   ricerca
          informativa, sui quali decide il Presidente  del  Consiglio
          dei ministri, dopo avere acquisito il parere del CISR; 
              d-bis) sulla base delle direttive di cui all'  articolo
          1, comma 3-bis, nonche' delle informazioni e  dei  rapporti
          di cui alla lettera c)  del  presente  comma,  coordina  le
          attivita' di ricerca informativa finalizzate  a  rafforzare
          la  protezione  cibernetica  e  la  sicurezza   informatica
          nazionali; 
              e) promuove e  garantisce,  anche  attraverso  riunioni
          periodiche, lo scambio informativo tra l'AISE, l'AISI e  le
          Forze di polizia; comunica al Presidente del Consiglio  dei
          ministri  le   acquisizioni   provenienti   dallo   scambio
          informativo e i risultati delle riunioni periodiche; 
              f)  trasmette,  su  disposizione  del  Presidente   del
          Consiglio dei ministri, sentito  il  CISR,  informazioni  e
          analisi ad  amministrazioni  pubbliche  o  enti,  anche  ad
          ordinamento  autonomo,  interessati   all'acquisizione   di
          informazioni per la sicurezza; 
              g) elabora, d'intesa con l'AISE e l'AISI, il  piano  di
          acquisizione delle risorse umane  e  materiali  e  di  ogni
          altra  risorsa  comunque  strumentale   all'attivita'   dei
          servizi di informazione per  la  sicurezza,  da  sottoporre
          all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri; 
              h)  sentite  l'AISE  e  l'AISI,  elabora  e   sottopone
          all'approvazione del Presidente del Consiglio dei  ministri
          lo schema del regolamento di cui all' articolo 21, comma 1; 
              i)  esercita  il  controllo  sull'AISE   e   sull'AISI,
          verificando la conformita' delle attivita' di  informazione
          per la sicurezza alle leggi e ai regolamenti, nonche'  alle
          direttive e alle disposizioni del Presidente del  Consiglio
          dei  ministri.  Per  tale  finalita',  presso  il  DIS   e'
          istituito  un  ufficio  ispettivo  le  cui   modalita'   di
          organizzazione e di  funzionamento  sono  definite  con  il
          regolamento di cui al comma 7. Con le modalita' previste da
          tale regolamento e' approvato  annualmente,  previo  parere
          del Comitato parlamentare di cui all' articolo 30, il piano
          annuale delle attivita' dell'ufficio  ispettivo.  L'ufficio
          ispettivo, nell'ambito delle  competenze  definite  con  il
          predetto regolamento, puo' svolgere, anche a richiesta  del
          direttore generale del DIS, autorizzato dal Presidente  del
          Consiglio dei  ministri,  inchieste  interne  su  specifici
          episodi  e  comportamenti  verificatisi   nell'ambito   dei
          servizi di informazione per la sicurezza; 
              l) assicura l'attuazione delle  disposizioni  impartite
          dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  con  apposito
          regolamento adottato ai sensi dell' articolo 1, comma 2, ai
          fini della tutela amministrativa del  segreto  di  Stato  e
          delle classifiche di segretezza, vigilando  altresi'  sulla
          loro corretta applicazione; 
              m) cura le attivita' di promozione e  diffusione  della
          cultura della sicurezza e la comunicazione istituzionale; 
              n) impartisce gli indirizzi per  la  gestione  unitaria
          del personale di cui all' articolo 21, secondo le modalita'
          definite dal regolamento di cui al  comma  1  del  medesimo
          articolo; 
              n-bis)  gestisce  unitariamente,  ferme   restando   le
          competenze   operative   dell'AISE   e    dell'AISI,    gli
          approvvigionamenti e i servizi logistici comuni. 
              4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 118-bis
          del codice di procedura penale, introdotto  dall'  articolo
          14 della presente legge, qualora le informazioni  richieste
          alle Forze di polizia, ai sensi delle lettere c) ed e)  del
          comma 3 del presente articolo, siano relative a indagini di
          polizia giudiziaria, le stesse, se coperte dal  segreto  di
          cui  all'articolo  329  del  codice  di  procedura  penale,
          possono essere  acquisite  solo  previo  nulla  osta  della
          autorita' giudiziaria competente.  L'autorita'  giudiziaria
          puo' trasmettere  gli  atti  e  le  informazioni  anche  di
          propria iniziativa. 
              5. La direzione generale del  DIS  e'  affidata  ad  un
          dirigente di prima fascia o equiparato dell'amministrazione
          dello Stato,  la  cui  nomina  e  revoca  spettano  in  via
          esclusiva al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito
          il CISR.  L'incarico  ha  comunque  la  durata  massima  di
          quattro anni ed e' rinnovabile  per  una  sola  volta.  Per
          quanto previsto dalla presente legge, il direttore del  DIS
          e' il diretto referente del Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri e dell'Autorita' delegata,  ove  istituita,  salvo
          quanto previsto dall' articolo 6, comma 5, e dall' articolo
          7,  comma  5,  ed  e'  gerarchicamente   e   funzionalmente
          sovraordinato al personale del DIS e degli uffici istituiti
          nell'ambito del medesimo Dipartimento. 
              6. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il
          direttore  generale  del  DIS,  nomina  uno  o  piu'   vice
          direttori generali; il direttore generale affida gli  altri
          incarichi nell'ambito del Dipartimento, ad eccezione  degli
          incarichi il cui  conferimento  spetta  al  Presidente  del
          Consiglio dei ministri. 
              7. L'ordinamento e l'organizzazione  del  DIS  e  degli
          uffici istituiti nell'ambito del medesimo Dipartimento sono
          disciplinati con apposito regolamento. 
              8. Il regolamento previsto dal  comma  7  definisce  le
          modalita' di organizzazione e di funzionamento dell'ufficio
          ispettivo di cui al comma 3, lettera i), secondo i seguenti
          criteri: 
              a)  agli  ispettori  e'  garantita  piena  autonomia  e
          indipendenza di giudizio nell'esercizio delle  funzioni  di
          controllo; 
              b) salva specifica autorizzazione  del  Presidente  del
          Consiglio  dei  ministri  o  dell'Autorita'  delegata,  ove
          istituita,  i  controlli  non  devono  interferire  con  le
          operazioni in corso; 
              c) sono previste per  gli  ispettori  specifiche  prove
          selettive e un'adeguata formazione; 
              d)  non  e'  consentito  il  passaggio   di   personale
          dall'ufficio ispettivo ai servizi di  informazione  per  la
          sicurezza; 
              e) gli ispettori, previa autorizzazione del  Presidente
          del Consiglio dei ministri o dell'Autorita'  delegata,  ove
          istituita, possono accedere a  tutti  gli  atti  conservati
          presso i servizi di informazione per la sicurezza e  presso
          il DIS; possono altresi' acquisire,  tramite  il  direttore
          generale del DIS, altre informazioni  da  enti  pubblici  e
          privati.»; 
                
              «Art. 6 (Agenzia informazioni e sicurezza esterna) 
              1. E'  istituita  l'Agenzia  informazioni  e  sicurezza
          esterna (AISE),  alla  quale  e'  affidato  il  compito  di
          ricercare ed elaborare nei settori di competenza  tutte  le
          informazioni   utili   alla    difesa    dell'indipendenza,
          dell'integrita' e della sicurezza della  Repubblica,  anche
          in attuazione  di  accordi  internazionali,  dalle  minacce
          provenienti dall'estero. 
              2. Spettano all'AISE inoltre le attivita' in materia di
          controproliferazione concernenti  i  materiali  strategici,
          nonche' le attivita' di informazione per la sicurezza,  che
          si  svolgono  al  di  fuori  del  territorio  nazionale,  a
          protezione degli interessi politici,  militari,  economici,
          scientifici e industriali dell'Italia. 
              3.  E',  altresi',  compito  dell'AISE  individuare   e
          contrastare  al  di  fuori  del  territorio  nazionale   le
          attivita'  di  spionaggio  dirette  contro  l'Italia  e  le
          attivita' volte a danneggiare gli interessi nazionali. 
              4.  L'AISE  puo'  svolgere  operazioni  sul  territorio
          nazionale soltanto in  collaborazione  con  l'AISI,  quando
          tali operazioni siano strettamente  connesse  ad  attivita'
          che la  stessa  AISE  svolge  all'estero.  A  tal  fine  il
          direttore  generale  del  DIS  provvede  ad  assicurare  le
          necessarie   forme   di   coordinamento   e   di   raccordo
          informativo,  anche  al  fine  di  evitare  sovrapposizioni
          funzionali o territoriali. 
              5. L'AISE risponde  al  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri. 
              6. L'AISE informa tempestivamente e con continuita'  il
          Ministro della difesa, il Ministro degli affari esteri e il
          Ministro  dell'interno  per   i   profili   di   rispettiva
          competenza. 
              7.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  con
          proprio decreto, nomina e revoca  il  direttore  dell'AISE,
          scelto  tra  dirigenti  di  prima   fascia   o   equiparati
          dell'amministrazione  dello   Stato,   sentito   il   CISR.
          L'incarico ha comunque la durata massima di quattro anni ed
          e' rinnovabile per una sola volta. 
              8.  Il  direttore  dell'AISE  riferisce   costantemente
          sull'attivita'  svolta  al  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o all'Autorita' delegata, ove  istituita,  per  il
          tramite  del  direttore   generale   del   DIS.   Riferisce
          direttamente al Presidente del Consiglio  dei  ministri  in
          caso di urgenza o quando altre particolari  circostanze  lo
          richiedano,  informandone  senza   ritardo   il   direttore
          generale del DIS; presenta al  CISR,  per  il  tramite  del
          direttore  generale  del  DIS,  un  rapporto  annuale   sul
          funzionamento e sull'organizzazione dell'Agenzia. 
              9. Il Presidente del Consiglio dei  ministri  nomina  e
          revoca, sentito il direttore dell'AISE,  uno  o  piu'  vice
          direttori.  Il  direttore  dell'AISE   affida   gli   altri
          incarichi nell'ambito dell'Agenzia. 
              10. L'organizzazione e il funzionamento dell'AISE  sono
          disciplinati con apposito regolamento.»; 
                
              «Art. 7 (Agenzia informazioni e sicurezza interna) 
              1. E'  istituita  l'Agenzia  informazioni  e  sicurezza
          interna (AISI),  alla  quale  e'  affidato  il  compito  di
          ricercare ed elaborare nei settori di competenza  tutte  le
          informazioni utili a  difendere,  anche  in  attuazione  di
          accordi  internazionali,   la   sicurezza   interna   della
          Repubblica  e  le  istituzioni  democratiche  poste   dalla
          Costituzione a suo fondamento da  ogni  minaccia,  da  ogni
          attivita' eversiva e da ogni forma di aggressione criminale
          o terroristica. 
              2. Spettano all'AISI le attivita' di  informazione  per
          la sicurezza, che si svolgono  all'interno  del  territorio
          nazionale, a protezione degli interessi politici, militari,
          economici, scientifici e industriali dell'Italia. 
              3.  E',  altresi',  compito  dell'AISI  individuare   e
          contrastare  all'interno  del   territorio   nazionale   le
          attivita'  di  spionaggio  dirette  contro  l'Italia  e  le
          attivita' volte a danneggiare gli interessi nazionali. 
              4. L'AISI puo' svolgere operazioni all'estero  soltanto
          in collaborazione con l'AISE, quando tali operazioni  siano
          strettamente connesse  ad  attivita'  che  la  stessa  AISI
          svolge all'interno del territorio nazionale. A tal fine  il
          direttore  generale  del  DIS  provvede  ad  assicurare  le
          necessarie   forme   di   coordinamento   e   di   raccordo
          informativo,  anche  al  fine  di  evitare  sovrapposizioni
          funzionali o territoriali. 
              5. L'AISI risponde  al  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri. 
              6. L'AISI informa tempestivamente e con continuita'  il
          Ministro dell'interno, il Ministro degli affari esteri e il
          Ministro  della  difesa  per  i   profili   di   rispettiva
          competenza. 
              7. Il Presidente del Consiglio dei  ministri  nomina  e
          revoca, con proprio decreto, il direttore dell'AISI, scelto
          tra   i   dirigenti   di   prima   fascia   o    equiparati
          dell'amministrazione  dello   Stato,   sentito   il   CISR.
          L'incarico ha comunque la durata massima di quattro anni ed
          e' rinnovabile per una sola volta. 
              8.  Il  direttore  dell'AISI  riferisce   costantemente
          sull'attivita'  svolta  al  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o all'Autorita' delegata, ove  istituita,  per  il
          tramite  del  direttore   generale   del   DIS.   Riferisce
          direttamente al Presidente del Consiglio  dei  ministri  in
          caso di urgenza o quando altre particolari  circostanze  lo
          richiedano,  informandone  senza   ritardo   il   direttore
          generale del DIS; presenta al  CISR,  per  il  tramite  del
          direttore  generale  del  DIS,  un  rapporto  annuale   sul
          funzionamento e sull'organizzazione dell'Agenzia. 
              9. Il Presidente del Consiglio dei  ministri  nomina  e
          revoca, sentito il direttore dell'AISI,  uno  o  piu'  vice
          direttori.  Il  direttore  dell'AISI   affida   gli   altri
          incarichi nell'ambito dell'Agenzia. 
              10. L'organizzazione e il funzionamento dell'AISI  sono
          disciplinati con apposito regolamento.»; 
                
              «Art. 12 (Collaborazione delle  Forze  armate  e  delle
          Forze di polizia) 
              1. Nell'ambito delle rispettive attribuzioni, le  Forze
          armate, le Forze di polizia, gli ufficiali e gli agenti  di
          polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza forniscono ogni
          possibile cooperazione, anche di tipo tecnico-operativo, al
          personale  addetto  ai  servizi  di  informazione  per   la
          sicurezza,  per  lo  svolgimento  dei  compiti   a   questi
          affidati. 
              2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 118-bis
          del codice di procedura penale, introdotto  dall'  articolo
          14 della presente legge, qualora le informazioni  richieste
          alle Forze di polizia, ai sensi  delle  lettere  c)  ed  e)
          dell' articolo 4, comma 3, siano  relative  a  indagini  di
          polizia giudiziaria, le stesse, se coperte dal  segreto  di
          cui  all'articolo  329  del  codice  di  procedura  penale,
          possono essere  acquisite  solo  previo  nulla  osta  della
          autorita' giudiziaria competente.  L'autorita'  giudiziaria
          puo' trasmettere  gli  atti  e  le  informazioni  anche  di
          propria iniziativa. 
              3. Il Comitato di  analisi  strategica  antiterrorismo,
          istituito presso il Ministero dell'interno,  fornisce  ogni
          possibile cooperazione al Sistema di  informazione  per  la
          sicurezza della Repubblica per lo svolgimento dei compiti a
          questo affidati dalla presente legge.»; 
                
              «Art. 18 (Procedure di  autorizzazione  delle  condotte
          previste dalla legge come reato) 
              1. In presenza dei presupposti di cui all' articolo  17
          e nel rispetto rigoroso dei limiti da  esso  stabiliti,  il
          Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  o   l'Autorita'
          delegata, ove istituita,  autorizza  le  condotte  previste
          dalla legge come reato e le operazioni  di  cui  esse  sono
          parte. 
              2.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei   ministri,   o
          l'Autorita'    delegata,    ove     istituita,     rilascia
          l'autorizzazione,   motivandola,   sulla   base   di    una
          circostanziata richiesta  del  direttore  del  servizio  di
          informazione per la sicurezza interessato,  tempestivamente
          trasmessa  informandone  il  DIS.   Le   richieste   e   le
          autorizzazioni devono avere forma scritta,  anche  ai  fini
          della loro conservazione nello schedario di cui al comma 7. 
              3.  Il  Presidente  del  Consiglio   dei   ministri   o
          l'Autorita' delegata, ove  istituita,  puo'  in  ogni  caso
          modificare o revocare il provvedimento adottato a norma del
          comma 1 con l'utilizzo delle medesime  forme  previste  dal
          comma 2. 
              4. Nei casi di assoluta urgenza, che non consentono  di
          acquisire tempestivamente l'autorizzazione di cui al  comma
          2, e qualora l'Autorita' delegata  non  sia  istituita,  il
          direttore del servizio di  informazione  per  la  sicurezza
          autorizza le condotte  richieste  e  ne  da'  comunicazione
          immediata, e comunque non oltre  le  ventiquattro  ore,  al
          Presidente del Consiglio dei ministri, informandone il DIS,
          indicando circostanze e motivi dell'intervento di urgenza. 
              5.  Il  Presidente  del  Consiglio   dei   ministri   o
          l'Autorita' delegata, ove  istituita,  se  l'autorizzazione
          era di sua competenza, qualora riscontri la sussistenza dei
          presupposti di cui all' articolo 17,  nonche'  il  rispetto
          del termine di comunicazione di cui al comma 4, ratifica il
          provvedimento entro dieci giorni. 
              6. Nei casi in cui la  condotta  prevista  dalla  legge
          come reato sia stata posta  in  essere  in  assenza  ovvero
          oltre i limiti delle autorizzazioni previste  dal  presente
          articolo, il Presidente del Consiglio dei  ministri  adotta
          le necessarie  misure  e  informa  l'autorita'  giudiziaria
          senza ritardo. 
              7.  La  documentazione  relativa  alle   richieste   di
          autorizzazione previste nel presente articolo e' conservata
          presso il DIS in  apposito  schedario  segreto,  unitamente
          alla documentazione circa le  relative  spese,  secondo  le
          norme emanate con il regolamento di cui  all'  articolo  4,
          comma 7. La rendicontazione di tali spese e'  sottoposta  a
          specifica verifica da parte dell'ufficio ispettivo del DIS,
          di cui all' articolo 4, comma 3, lettera i).»; 
              «Art.  19  (Opposizione   della   speciale   causa   di
          giustificazione all'autorita' giudiziaria) 
              1.  Quando  risulta  che  per  taluna  delle   condotte
          indicate all' articolo 17  e  autorizzate  ai  sensi  dell'
          articolo  18  sono  iniziate   indagini   preliminari,   il
          direttore del servizio di  informazione  per  la  sicurezza
          interessato,   tramite   il   DIS,   oppone   all'autorita'
          giudiziaria che procede l'esistenza della speciale causa di
          giustificazione. 
              2. Nel caso indicato al comma 1, il  procuratore  della
          Repubblica  interpella  immediatamente  il  Presidente  del
          Consiglio dei ministri, chiedendo  che  sia  data  conferma
          della sussistenza dell'autorizzazione di cui all'  articolo
          18. Gli atti delle indagini sul  fatto  e  quelli  relativi
          all'opposizione  sono  separati  e  iscritti  in   apposito
          registro riservato, per essere custoditi secondo  modalita'
          che ne tutelino la segretezza. 
              3.  Quando  l'esistenza   della   speciale   causa   di
          giustificazione   e'   opposta   nel   corso   dell'udienza
          preliminare o del giudizio, il Presidente del Consiglio dei
          ministri e' interpellato dal giudice che procede. 
              4.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,   se
          sussiste l'autorizzazione, ne da' comunicazione entro dieci
          giorni all'autorita' che  procede,  indicandone  i  motivi.
          Della conferma e' data immediata comunicazione al  Comitato
          parlamentare di cui all'  articolo  30.  Nelle  more  della
          pronuncia del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  il
          procedimento e' sospeso. 
              5. Se la conferma non interviene nel  termine  indicato
          al  comma  4,  essa  si  intende   negata   e   l'autorita'
          giudiziaria procede secondo le ordinarie disposizioni. 
              6. Se il Presidente del Consiglio dei ministri conferma
          la  sussistenza   dell'autorizzazione,   il   giudice,   su
          richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, pronuncia,  a
          seconda dei casi, sentenza di non luogo a  procedere  o  di
          assoluzione. Gli atti  del  procedimento  sono,  all'esito,
          trasmessi  al  procuratore   della   Repubblica,   che   li
          custodisce in  archivio  secondo  modalita',  dallo  stesso
          determinate, idonee a tutelarne la segretezza. 
              7. Analoga  procedura  di  custodia  degli  atti  viene
          seguita quando e' sollevato conflitto di attribuzione  fino
          a che il conflitto non sia stato risolto. 
              8. Se e' stato sollevato conflitto di attribuzione,  la
          Corte  costituzionale  ha  pieno  accesso  agli  atti   del
          procedimento  e  al  provvedimento  di  autorizzazione  del
          Presidente del Consiglio dei ministri, con le  garanzie  di
          segretezza che la Corte stessa stabilisce. 
              9.  Quando  l'esistenza   della   speciale   causa   di
          giustificazione e' eccepita dall'appartenente ai servizi di
          informazione per la sicurezza o da uno dei soggetti di  cui
          all' articolo 17,  comma  7,  al  momento  dell'arresto  in
          flagranza  o  dell'esecuzione  di  una  misura   cautelare,
          l'esecuzione del provvedimento e' sospesa e la  persona  e'
          accompagnata dalla polizia giudiziaria  nei  propri  uffici
          per esservi trattenuta per il tempo strettamente necessario
          ai primi accertamenti e  comunque  non  oltre  ventiquattro
          ore, salvo il caso previsto al comma 10. 
              10. Il  procuratore  della  Repubblica,  immediatamente
          informato, provvede a norma degli articoli 390  e  seguenti
          del codice  di  procedura  penale,  dispone  le  necessarie
          verifiche e chiede conferma al direttore generale del  DIS,
          che deve rispondere entro ventiquattro ore dalla richiesta.
          La  persona  e'  trattenuta  negli  uffici  della   polizia
          giudiziaria  sino  a  quando  perviene  la   conferma   del
          direttore  generale  del   DIS   e   comunque   non   oltre
          ventiquattro ore dalla ricezione della  richiesta.  Decorso
          il termine senza che sia pervenuta la  conferma  richiesta,
          si procede a norma del codice di procedura penale. 
              11. Se  necessario,  il  procuratore  della  Repubblica
          chiede conferma al Presidente del Consiglio  dei  ministri,
          che  conferma  o  smentisce  l'esistenza  della  causa   di
          giustificazione entro dieci giorni dalla richiesta.  Se  la
          conferma non  interviene  nel  termine  indicato,  essa  si
          intende negata e l'autorita' giudiziaria procede secondo le
          ordinarie disposizioni.»; 
                
              «Art. 23 (Esclusione della qualifica di ufficiale o  di
          agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza) 
              (Omissis). 
              2.  In  relazione   allo   svolgimento   di   attivita'
          strettamente necessarie  a  una  specifica  operazione  dei
          servizi di informazione  per  la  sicurezza  o  volte  alla
          tutela delle strutture  e  del  personale  del  DIS  o  dei
          servizi di informazione per la sicurezza, la  qualifica  di
          ufficiale o di agente di pubblica sicurezza,  con  funzioni
          di polizia di prevenzione, puo' essere attribuita a  taluno
          dei soggetti appartenenti al contingente  speciale  di  cui
          all' articolo 21, per non oltre un anno, dal Presidente del
          Consiglio dei ministri, su proposta del direttore  generale
          del DIS. Con le stesse modalita' la qualifica di agente  di
          pubblica sicurezza, con funzione di polizia di prevenzione,
          puo' essere  attribuita  anche  al  personale  delle  Forze
          armate, che non ne sia gia' in possesso, che  sia  adibito,
          ai sensi dell' articolo 12, al concorso alla  tutela  delle
          strutture  e  del  personale  del  DIS  o  dei  servizi  di
          informazione per la sicurezza. 
              (Omissis).»; 
                
              «Art. 24 (Identita' di copertura) 
              1. Il direttore generale del DIS, previa  comunicazione
          al Presidente del Consiglio dei  ministri  o  all'Autorita'
          delegata, ove istituita, puo' autorizzare, su proposta  dei
          direttori dell'AISE e  dell'AISI,  l'uso,  da  parte  degli
          addetti ai servizi di informazione  per  la  sicurezza,  di
          documenti  di  identificazione  contenenti  indicazioni  di
          qualita' personali diverse da quelle reali. Con la medesima
          procedura    puo'    essere    disposta    o    autorizzata
          l'utilizzazione temporanea di documenti  e  certificati  di
          copertura. 
              (Omissis).»; 
                
              «Art. 39 (Segreto di Stato) 
              (Omissis). 
              11. In nessun caso possono essere oggetto di segreto di
          Stato  notizie,  documenti  o  cose  relativi  a  fatti  di
          terrorismo o eversivi dell'ordine costituzionale o a  fatti
          costituenti i delitti di cui agli  articoli  285,  416-bis,
          416-ter e 422 del codice penale.».