Art. 2 Definizioni a) «attivita' di coltivazione»: insieme delle operazioni necessarie per la produzione di idrocarburi liquidi e gassosi; b) «attivita' di prospezione»: attivita' consistente in rilievi geografici, geologici, geochimici e geofisici eseguiti con qualunque metodo e mezzo, escluse le perforazioni meccaniche di ogni specie, intese ad accertare la natura del sottosuolo e del sottofondo marino; c) «attivita' di ricerca»: insieme delle operazioni volte all'accertamento dell'esistenza di idrocarburi liquidi e gassosi, comprendenti le attivita' di indagini geologiche, geochimiche e geofisiche, eseguite con qualunque metodo e mezzo, nonche' le attivita' di perforazioni meccaniche, previa acquisizione dell'autorizzazione di cui all'art. 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99; d) «CIRM»: Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie di cui si avvale la Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche del Ministero dello sviluppo economico, istituita con decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78; e) «concessione di coltivazione»: titolo esclusivo che consente le attivita' di sviluppo e coltivazione di un giacimento di idrocarburi liquidi e gassosi, rilasciato ai sensi dell'art. 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, come modificato dall'art. 1, comma 82-ter, della legge 20 agosto 2004, n. 239, modificato dal comma 34 dell'art. 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99; f) «fase di ricerca»: nell'ambito del titolo concessorio unico, fase dell'attivita' che consiste nell'insieme delle operazioni volte all'accertamento dell'esistenza di idrocarburi liquidi e gassosi, comprendenti le attivita' di indagini geologiche, geochimiche e geofisiche, eseguite con qualunque metodo e mezzo, nonche' le attivita' di perforazioni meccaniche; g) «fase di coltivazione»: nell'ambito del titolo concessorio unico, insieme delle operazioni necessarie per la produzione di idrocarburi liquidi e gassosi che inizia dopo il riconoscimento del rinvenimento di idrocarburi e l'attestazione del passaggio di fase; h) «giacimento»: formazione rocciosa sotterranea costituita da uno o piu' livelli contenenti idrocarburi tale da consentire tecnicamente ed economicamente la coltivazione mineraria; i) «permesso di prospezione»: titolo non esclusivo che consente le attivita' di prospezione, rilasciato ai sensi dell'art. 3 della legge 9 gennaio 1991, n. 9 e ai sensi della legge n. 239 del 2004; j) «pre-qualifica»: procedimento attraverso il quale il Ministero accerta, preventivamente alla presentazione delle istanze, il possesso dei requisiti di ordine generale, capacita' tecnica ed economica, in capo ai soggetti che intendano svolgere nel territorio italiano le attivita' di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi; k) «titolo concessorio unico»: titolo minerario esclusivo per la ricerca e la coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, conferito dal Ministero, d'intesa per la terraferma con la Regione, sulla base di un programma generale dei lavori articolato in una fase di ricerca e in una fase di coltivazione comprensiva della fase di ripristino finale, rilasciato ai sensi del comma 5 dell'art. 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164; l) «permesso di ricerca»: titolo esclusivo che consente le "attivita' di ricerca" rilasciato ai sensi dell'art. 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, come modificato dall'art. 1, comma 77, della legge 20 agosto 2004, n. 239, per ultimo modificato dal comma 34 dell'art. 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99; m) «mare continentale»: mare sul quale lo Stato italiano esercita la propria sovranita' costituito dalle acque interne, acque territoriali, acque nella zona economica esclusiva, nella zona di protezione ecologica o sulla piattaforma continentale, come indicate dallo Stato italiano, conformemente alla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982, ratificata dalla legge 2 dicembre 1994 n. 689; n) «Ministero»: Ministero dello sviluppo economico; o) «progetti sperimentali»: progetti sperimentali di coltivazione di giacimenti finalizzati alla produzione di idrocarburi subordinata alla dimostrazione dell'assenza di effetti di subsidenza dell'attivita' sulla costa, sull'equilibrio dell'ecosistema e sugli insediamenti antropici di cui al comma 1-bis dell'art. 8 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ed inserito dal comma 10 dell'art. 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164; p) «Regione»: Regione a statuto ordinario con cui il Ministero perviene ad intesa per le determinazioni da assumere in materia di prospezione, ricerca e coltivazione idrocarburi in terraferma; q) «Sezione UNMIG»: uffici dirigenziali della Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche del Ministero competenti in materia di gestione tecnico-amministrativa delle attivita' di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi e stoccaggio di gas naturale nonche' autorita' di vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia mineraria, in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e di tutela della salute dei lavoratori addetti alle attivita' minerarie di prospezione, ricerca e coltivazione, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, dell'art. 3, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 e dell'art. 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; r) «UNMIG»: Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse della Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche del Ministero.