Art. 2 
 
 
                             Definizioni 
 
  a) «attivita' di coltivazione»: insieme delle operazioni necessarie
per la produzione di idrocarburi liquidi e gassosi; 
  b) «attivita' di prospezione»:  attivita'  consistente  in  rilievi
geografici, geologici, geochimici e geofisici eseguiti con  qualunque
metodo e mezzo, escluse le perforazioni meccaniche  di  ogni  specie,
intese ad accertare la natura del sottosuolo e del sottofondo marino; 
  c)  «attivita'  di  ricerca»:  insieme   delle   operazioni   volte
all'accertamento dell'esistenza di  idrocarburi  liquidi  e  gassosi,
comprendenti le  attivita'  di  indagini  geologiche,  geochimiche  e
geofisiche,  eseguite  con  qualunque  metodo  e  mezzo,  nonche'  le
attivita'   di   perforazioni   meccaniche,    previa    acquisizione
dell'autorizzazione di cui all'art. 27 della legge 23 luglio 2009, n.
99; 
  d) «CIRM»: Commissione per gli idrocarburi e le  risorse  minerarie
di cui si avvale la Direzione generale per le  risorse  minerarie  ed
energetiche del Ministero dello  sviluppo  economico,  istituita  con
decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78; 
  e) «concessione di coltivazione»: titolo esclusivo che consente  le
attivita' di sviluppo e coltivazione di un giacimento di  idrocarburi
liquidi e gassosi, rilasciato ai sensi  dell'art.  9  della  legge  9
gennaio 1991, n. 9, come modificato dall'art. 1, comma 82-ter,  della
legge 20 agosto 2004, n. 239, modificato dal comma  34  dell'art.  27
della legge 23 luglio 2009, n. 99; 
  f) «fase di ricerca»: nell'ambito  del  titolo  concessorio  unico,
fase dell'attivita' che consiste nell'insieme delle operazioni  volte
all'accertamento dell'esistenza di  idrocarburi  liquidi  e  gassosi,
comprendenti le  attivita'  di  indagini  geologiche,  geochimiche  e
geofisiche,  eseguite  con  qualunque  metodo  e  mezzo,  nonche'  le
attivita' di perforazioni meccaniche; 
  g) «fase  di  coltivazione»:  nell'ambito  del  titolo  concessorio
unico, insieme delle  operazioni  necessarie  per  la  produzione  di
idrocarburi liquidi e gassosi che inizia dopo il  riconoscimento  del
rinvenimento di idrocarburi e l'attestazione del passaggio di fase; 
  h) «giacimento»: formazione rocciosa sotterranea costituita da  uno
o piu' livelli contenenti idrocarburi tale da consentire tecnicamente
ed economicamente la coltivazione mineraria; 
  i) «permesso di prospezione»: titolo non esclusivo che consente  le
attivita' di prospezione, rilasciato ai sensi dell'art. 3 della legge
9 gennaio 1991, n. 9 e ai sensi della legge n. 239 del 2004; 
  j) «pre-qualifica»: procedimento attraverso il quale  il  Ministero
accerta,  preventivamente  alla  presentazione  delle   istanze,   il
possesso dei requisiti  di  ordine  generale,  capacita'  tecnica  ed
economica, in capo ai soggetti che intendano svolgere nel  territorio
italiano le attivita'  di  prospezione,  ricerca  e  coltivazione  di
idrocarburi liquidi e gassosi; 
  k) «titolo concessorio unico»: titolo minerario  esclusivo  per  la
ricerca e la coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, conferito
dal Ministero, d'intesa per la terraferma con la Regione, sulla  base
di un programma generale dei lavori articolato in una fase di ricerca
e in una fase di coltivazione comprensiva della  fase  di  ripristino
finale,  rilasciato  ai  sensi  del  comma   5   dell'art.   38   del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni
dalla legge 11 novembre 2014, n. 164; 
  l)  «permesso  di  ricerca»:  titolo  esclusivo  che  consente   le
"attivita' di ricerca" rilasciato ai sensi dell'art. 6 della legge  9
gennaio 1991, n. 9, come modificato  dall'art.  1,  comma  77,  della
legge 20 agosto 2004, n. 239, per  ultimo  modificato  dal  comma  34
dell'art. 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99; 
  m) «mare continentale»: mare sul quale lo Stato  italiano  esercita
la  propria  sovranita'  costituito  dalle   acque   interne,   acque
territoriali, acque nella zona economica  esclusiva,  nella  zona  di
protezione ecologica o sulla piattaforma continentale, come  indicate
dallo Stato italiano, conformemente alla  convenzione  delle  Nazioni
Unite sul diritto del mare del 10  dicembre  1982,  ratificata  dalla
legge 2 dicembre 1994 n. 689; 
  n) «Ministero»: Ministero dello sviluppo economico; 
  o) «progetti sperimentali»: progetti sperimentali  di  coltivazione
di giacimenti finalizzati alla produzione di idrocarburi  subordinata
alla   dimostrazione   dell'assenza   di   effetti   di    subsidenza
dell'attivita' sulla costa, sull'equilibrio dell'ecosistema  e  sugli
insediamenti  antropici  di  cui  al  comma  1-bis  dell'art.  8  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ed inserito dal comma 10  dell'art.
38 del decreto-legge  12  settembre  2014,  n.  133,  convertito  con
modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164; 
  p) «Regione»: Regione a statuto  ordinario  con  cui  il  Ministero
perviene ad intesa per le determinazioni da assumere  in  materia  di
prospezione, ricerca e coltivazione idrocarburi in terraferma; 
  q) «Sezione UNMIG»: uffici dirigenziali  della  Direzione  generale
per le risorse minerarie ed energetiche del Ministero  competenti  in
materia  di  gestione  tecnico-amministrativa  delle   attivita'   di
prospezione, ricerca, coltivazione  e  stoccaggio  di  idrocarburi  e
stoccaggio  di  gas  naturale  nonche'  autorita'  di  vigilanza  per
l'applicazione delle  norme  di  polizia  mineraria,  in  materia  di
sicurezza  dei  luoghi  di  lavoro  e  di  tutela  della  salute  dei
lavoratori addetti alle attivita' minerarie di prospezione, ricerca e
coltivazione,  ai  sensi  degli  articoli  4  e  5  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 24 maggio  1979,  n.  886,  dell'art.  3,
comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 e  dell'art.
13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 
  r) «UNMIG»: Ufficio nazionale minerario per gli  idrocarburi  e  le
georisorse della Direzione  generale  per  le  risorse  minerarie  ed
energetiche del Ministero.