Art. 2 
 
                         Risorse finanziarie 
 
  1. I finanziamenti a  tasso  agevolato  per  le  finalita'  di  cui
all'art.  9,  del  citato  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.   91,
convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 116  sono
concessi nel limite massimo di Euro  350.000.000,00  a  valere  sulle
somme disponibili, alla data di emanazione del presente decreto,  nel
conto corrente infruttifero  n.  25036  intestato  «M.RO  AMB.  ART.1
C.1115 L.296-06», istituito presso la Tesoreria Centrale dello  Stato
ai sensi dell'art. 1, comma 1115, della legge 27  dicembre  2006,  n.
296. 
  2. Le  rate  di  rimborso  dei  finanziamenti  a  tasso  agevolato,
concessi ai sensi del richiamato art. 9, affluiscono al Fondo Kyoto e
sono destinate alle medesime finalita' di cui all'art. 1 del presente
decreto. 
  3. Nell'ambito del citato  conto  corrente  infruttifero  n.  25036
intestato «M.RO AMB. ART.1 C.1115 L.296-06» CDP  S.p.a.  gestisce  le
risorse di cui al comma 1 sulla base di modalita' contabili idonee ad
assicurare la separata rendicontazione delle stesse. 
  4. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono cosi' ripartite: 
    a) nella misura di € 250.000.000,  ai  progetti  di  investimento
presentati dai soggetti beneficiari di cui all'art. 3; 
    b) nella misura di € 100.000.000,  ai  progetti  di  investimento
presentati dai soggetti beneficiari di cui all'art. 6. 
  5. Alla chiusura dello sportello di presentazione delle domande, ai
sensi del successivo art. 10,  comma  2,  del  presente  decreto,  le
eventuali somme residue delle risorse di cui ai punti  a)  e  b)  del
precedente   comma,   nel   rispetto   dell'ordine   cronologico   di
presentazione, possono essere destinate, con  decreto  del  Ministero
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,  alla
copertura delle eventuali istanze residue presentate dai soggetti  di
cui ai successivi capi II e III, precedentemente non accolte a  causa
del superamento delle risorse finanziarie individuate dal  precedente
comma. 
  6. Con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare le risorse residue di cui alle lettere a) e  b)
del comma 4, dopo la conclusione  delle  procedure  di  al  comma  5,
possono  essere  riprogrammate  per  i  medesimi  fini  del  presente
decreto.