L'AUTORITA' NAZIONALE 
                           ANTICORRUZIONE 
 
  Visto l'art. 1, comma 15, della legge  6  novembre  2012,  n.  190,
recante disposizioni  per  la  prevenzione  e  la  repressione  della
corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione, in base
al quale la  trasparenza  dell'attivita'  amministrativa  costituisce
livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali  e
civili ai sensi dell'art.  117,  secondo  comma,  lettera  m),  della
Costituzione; 
  Visto il decreto legislativo 14  marzo  2013,  n.  33,  recante  il
"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi  di  pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni", adottato ai sensi dell'art. 1, commi 35 e 36  della
predetta legge n. 190 del 2012; 
  Visto l'art. 14 del d.lgs. 33/2013,  riguardante  gli  obblighi  di
pubblicazione delle informazioni concernenti i titolari di  incarichi
politici di carattere elettivo o comunque di esercizio di  poteri  di
indirizzo politico, di livello statale, regionale e locale; 
  Vista la delibera dell'Autorita' nazionale anticorruzione (A.N.AC.)
n. 144 del 7 ottobre 2014 relativa agli obblighi di pubblicazione  di
dati riguardanti gli organi di  indirizzo  politico  nelle  pubbliche
amministrazioni; 
  Vista la delibera dell'Autorita' nazionale anticorruzione (A.N.AC.)
n. 146 del 18 novembre 2014 in materia di  esercizio  del  potere  di
ordine nel caso di mancata adozione di atti o provvedimenti richiesti
dal  Piano  nazionale  anticorruzione  e  dal  piano   triennale   di
prevenzione della corruzione nonche' dalle regole  sulla  trasparenza
dell'attivita' amministrativa o nel  caso  di  comportamenti  o  atti
contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza; 
  Visto l'art. 47 del d.lgs. 33/2013 in materia di sanzioni per  casi
specifici, ove al comma 1 e' previsto che "la  mancata  o  incompleta
comunicazione delle informazioni e  dei  dati  di  cui  all'art.  14,
concernenti  la  situazione  patrimoniale  complessiva  del  titolare
dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarita' di
imprese, le partecipazioni  azionarie  proprie,  del  coniuge  e  dei
parenti entro il secondo grado, nonche'  tutti  i  compensi  cui  da'
diritto  l'assunzione  della  carica,  da'  luogo  a   una   sanzione
amministrativa  pecuniaria  da  500  a  10.000  euro  a  carico   del
responsabile della mancata comunicazione e il relativo  provvedimento
e'  pubblicato  sul  sito  internet  dell'amministrazione   organismo
interessato"; 
  Vista la legge 5 luglio 1982, n. 441, recante disposizioni  per  la
pubblicita' della situazione  patrimoniale  di  titolari  di  cariche
elettive e di cariche direttive di alcuni enti; 
  Visto l'art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013,  ove  e'  disposto
che "per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma
1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale,  alla  misura
della  eventuale  partecipazione  dell'amministrazione,  alla  durata
dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo  gravante  per
l'anno   sul   bilancio   dell'amministrazione,   al    numero    dei
rappresentanti  dell'amministrazione  negli  organi  di  governo,  al
trattamento economico complessivo a ciascuno di  essi  spettante,  ai
risultati di bilancio degli  ultimi  tre  esercizi  finanziari.  Sono
altresi' pubblicati i dati relativi agli incarichi di  amministratore
dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo"; 
  Visto l'art. 22, comma 3, del d.lgs. n. 33/2013,  ove  e'  disposto
che "nel sito dell'amministrazione e' inserito il collegamento con  i
siti istituzionali degli enti di cui  al  comma  1,  nei  quali  sono
pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo  e
ai soggetti titolari di incarico in applicazione degli articoli 14  e
15"; 
  Vista la determinazione  dell'A.N.AC.  n.  8  del  17  giugno  2015
recante «Linee guida per l'attuazione della normativa in  materia  di
prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle societa'  e
degli  enti  di  diritto  privato  controllati  e  partecipati  dalle
pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici»; 
  Visto l'art.  47  cit.,  ove  al  comma  2  e'  stabilito  che  "la
violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 22,  comma
2, da' luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000
euro a carico del responsabile della violazione. La  stessa  sanzione
si applica agli amministratori societari che non comunicano  ai  soci
pubblici il proprio incarico e  il  relativo  compenso  entro  trenta
giorni dal conferimento ovvero, per le indennita' di risultato, entro
trenta giorni dal percepimento."; 
  Visto l'art. 47 cit., ove al comma 3 e' disposto che  "le  sanzioni
di cui ai commi 1 e 2  sono  irrogate  dall'autorita'  amministrativa
competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n.
689"; 
  Visto l'art. 19, comma 7, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.  90,
recante 'Misure urgenti  per  la  semplificazione  e  la  trasparenza
amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari, convertito
in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma  1,  della  legge  11
agosto 2014, n. 114, ai sensi del quale "il Presidente dell'Autorita'
nazionale anticorruzione segnala all'autorita' amministrativa di  cui
all'art. 47, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2013,  n.  33,
le violazioni in materia di comunicazione delle  informazioni  e  dei
dati e di obblighi di pubblicazione previste nel citato art.  47,  ai
fini dell'esercizio del  potere  sanzionatorio  di  cui  al  medesimo
articolo"; 
  Vista la delibera dell'Autorita' n. 10 del  21  gennaio  2015,  con
cui, in  base  ad  una  lettura  sistematica  della  normativa  sulla
trasparenza  e  della  legge  689/1981,  modificando   l'orientamento
espresso nella delibera n. 66 del 31 luglio 2013,  viene  individuata
l'A.N.AC.  quale  soggetto  competente  all'avvio  del   procedimento
sanzionatorio per le violazioni di cui all'art.  47,  commi  1  e  2,
d.lgs. 33/2013 ed e' altresi' individuata nel Prefetto del  luogo  in
cui ha sede l'amministrazione o l'ente in cui sono state  riscontrate
le violazioni l'autorita' amministrativa  competente  all'irrogazione
delle sanzioni definitive; 
  Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, riguardante "Modifiche  al
sistema penale", con particolare riferimento agli articoli  da  13  a
18; 
  Visto  l'art.  17  della  legge  689/1981  sull'applicazione  delle
sanzioni amministrative, ove  e'  stabilito  che,  nelle  materie  di
competenza statale, per l'irrogazione della sanzione  definitiva,  in
caso di mancato pagamento in misura ridotta, intervenga  il  Prefetto
in assenza di altri uffici sul territorio e  dunque  a  chiusura  del
sistema sanzionatorio; 
  Visto  l'art.  43  d.lgs.  33/2013  riguardante   i   compiti   del
responsabile per la trasparenza; 
  Visto quanto  specificato  nei  comunicati  dell'Autorita'  del  27
maggio  e  6  giugno  2014  in  merito  ai  compiti  degli  organismi
indipendenti di valutazione (OIV) di  cui  all'art.  14  del  decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,  in  materia  di  ottimizzazione
della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza
delle pubbliche amministrazioni; 
  Ritenuto opportuno disciplinare  con  un  apposito  regolamento  il
procedimento sanzionatorio di cui all'art. 47 d.lgs. 33/2013, per  la
parte relativa all'applicazione, da parte di A.N.AC., della  sanzione
in misura ridotta, in conformita' alla delibera n. 10 del 2015; 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante
"Codice in materia di protezione dei dati personali" e in particolare
gli articoli 59 e 60; 
 
                                Emana 
 
 
                      il seguente regolamento. 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  Ai fini del presente Regolamento, si intende per: 
    a) «Autorita'», l'Autorita' nazionale anticorruzione; 
    b) «Presidente», il Presidente dell'Autorita'; 
    c) «Consiglio», il Consiglio dell'Autorita'; 
    d) «Ufficio», l'Ufficio competente dell'istruttoria  relativa  al
procedimento sanzionatorio per le  violazioni  di  cui  all'art.  47,
commi 1 e 2, del d.lgs. 33/2013; 
    e) «responsabile del  procedimento»,  il  dirigente  responsabile
dell'Ufficio, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 5; 
    f) «amministrazioni interessate», i soggetti compresi nell'ambito
di applicazione del  d.lgs.  n.  33/2013,  in  conformita'  a  quanto
disposto all'art. 11 del medesimo decreto e alle indicazioni  fornite
dall'Autorita' con la determinazione n. 8 del 2015; 
    g) «responsabile per la trasparenza», il soggetto individuato  da
ciascuna amministrazione ai sensi dell'art. 43, d.lgs. 33/2013  e  di
seguito RT; 
    h) «OIV» l'Organismo indipendente di valutazione di cui  all'art.
14, d.lgs. n. 150/2009; 
    i)  «titolare  dell'incarico»,  il  componente   dell'organo   di
indirizzo politico di carattere elettivo o comunque di  esercizio  di
poteri di indirizzo politico, di livello statale, regionale e  locale
ai sensi dell'art. 14, d.lgs. 33/2013; 
    l) «responsabile della violazione» ai sensi dell'art.  47,  comma
2, d.lgs. 33/2013, il responsabile della pubblicazione dei dati  come
individuato nel programma triennale trasparenza e integrita',  ovvero
in altro atto organizzativo interno dell'amministrazione interessata,
che non abbia ottemperato a tale obbligo; 
    m) «amministratori societari» ai sensi dell'art. 47, comma 2, del
d.lgs. 33/2013, sono il presidente e i componenti  del  consiglio  di
amministrazione, o di altro organo  con  analoghe  funzioni  comunque
denominato,  e  l'amministratore  delegato  delle  societa'  di   cui
all'art. 22, comma 1, lettere b) e c) del citato decreto; 
    n)   «Prefetto»,   il   prefetto   del   luogo   dove   ha   sede
l'amministrazione  o  l'ente  in  cui  sono  state   riscontrate   le
violazioni; 
    o) «d.l. 90/2014»,  il  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,
recante "Misure urgenti  per  la  semplificazione  e  la  trasparenza
amministrativa  e  per   l'efficienza   degli   uffici   giudiziari",
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma  1,  della
legge 11 agosto 2014, n. 114.