L'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE Visto l'art. 1, comma 15, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione, in base al quale la trasparenza dell'attivita' amministrativa costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", adottato ai sensi dell'art. 1, commi 35 e 36 della predetta legge n. 190 del 2012; Visto l'art. 14 del d.lgs. 33/2013, riguardante gli obblighi di pubblicazione delle informazioni concernenti i titolari di incarichi politici di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale, regionale e locale; Vista la delibera dell'Autorita' nazionale anticorruzione (A.N.AC.) n. 144 del 7 ottobre 2014 relativa agli obblighi di pubblicazione di dati riguardanti gli organi di indirizzo politico nelle pubbliche amministrazioni; Vista la delibera dell'Autorita' nazionale anticorruzione (A.N.AC.) n. 146 del 18 novembre 2014 in materia di esercizio del potere di ordine nel caso di mancata adozione di atti o provvedimenti richiesti dal Piano nazionale anticorruzione e dal piano triennale di prevenzione della corruzione nonche' dalle regole sulla trasparenza dell'attivita' amministrativa o nel caso di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza; Visto l'art. 47 del d.lgs. 33/2013 in materia di sanzioni per casi specifici, ove al comma 1 e' previsto che "la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'art. 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarita' di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonche' tutti i compensi cui da' diritto l'assunzione della carica, da' luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento e' pubblicato sul sito internet dell'amministrazione organismo interessato"; Vista la legge 5 luglio 1982, n. 441, recante disposizioni per la pubblicita' della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti; Visto l'art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013, ove e' disposto che "per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresi' pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo"; Visto l'art. 22, comma 3, del d.lgs. n. 33/2013, ove e' disposto che "nel sito dell'amministrazione e' inserito il collegamento con i siti istituzionali degli enti di cui al comma 1, nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico in applicazione degli articoli 14 e 15"; Vista la determinazione dell'A.N.AC. n. 8 del 17 giugno 2015 recante «Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle societa' e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici»; Visto l'art. 47 cit., ove al comma 2 e' stabilito che "la violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 22, comma 2, da' luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico e il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennita' di risultato, entro trenta giorni dal percepimento."; Visto l'art. 47 cit., ove al comma 3 e' disposto che "le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dall'autorita' amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689"; Visto l'art. 19, comma 7, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante 'Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114, ai sensi del quale "il Presidente dell'Autorita' nazionale anticorruzione segnala all'autorita' amministrativa di cui all'art. 47, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le violazioni in materia di comunicazione delle informazioni e dei dati e di obblighi di pubblicazione previste nel citato art. 47, ai fini dell'esercizio del potere sanzionatorio di cui al medesimo articolo"; Vista la delibera dell'Autorita' n. 10 del 21 gennaio 2015, con cui, in base ad una lettura sistematica della normativa sulla trasparenza e della legge 689/1981, modificando l'orientamento espresso nella delibera n. 66 del 31 luglio 2013, viene individuata l'A.N.AC. quale soggetto competente all'avvio del procedimento sanzionatorio per le violazioni di cui all'art. 47, commi 1 e 2, d.lgs. 33/2013 ed e' altresi' individuata nel Prefetto del luogo in cui ha sede l'amministrazione o l'ente in cui sono state riscontrate le violazioni l'autorita' amministrativa competente all'irrogazione delle sanzioni definitive; Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, riguardante "Modifiche al sistema penale", con particolare riferimento agli articoli da 13 a 18; Visto l'art. 17 della legge 689/1981 sull'applicazione delle sanzioni amministrative, ove e' stabilito che, nelle materie di competenza statale, per l'irrogazione della sanzione definitiva, in caso di mancato pagamento in misura ridotta, intervenga il Prefetto in assenza di altri uffici sul territorio e dunque a chiusura del sistema sanzionatorio; Visto l'art. 43 d.lgs. 33/2013 riguardante i compiti del responsabile per la trasparenza; Visto quanto specificato nei comunicati dell'Autorita' del 27 maggio e 6 giugno 2014 in merito ai compiti degli organismi indipendenti di valutazione (OIV) di cui all'art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni; Ritenuto opportuno disciplinare con un apposito regolamento il procedimento sanzionatorio di cui all'art. 47 d.lgs. 33/2013, per la parte relativa all'applicazione, da parte di A.N.AC., della sanzione in misura ridotta, in conformita' alla delibera n. 10 del 2015; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e in particolare gli articoli 59 e 60; Emana il seguente regolamento. Art. 1 Definizioni Ai fini del presente Regolamento, si intende per: a) «Autorita'», l'Autorita' nazionale anticorruzione; b) «Presidente», il Presidente dell'Autorita'; c) «Consiglio», il Consiglio dell'Autorita'; d) «Ufficio», l'Ufficio competente dell'istruttoria relativa al procedimento sanzionatorio per le violazioni di cui all'art. 47, commi 1 e 2, del d.lgs. 33/2013; e) «responsabile del procedimento», il dirigente responsabile dell'Ufficio, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 5; f) «amministrazioni interessate», i soggetti compresi nell'ambito di applicazione del d.lgs. n. 33/2013, in conformita' a quanto disposto all'art. 11 del medesimo decreto e alle indicazioni fornite dall'Autorita' con la determinazione n. 8 del 2015; g) «responsabile per la trasparenza», il soggetto individuato da ciascuna amministrazione ai sensi dell'art. 43, d.lgs. 33/2013 e di seguito RT; h) «OIV» l'Organismo indipendente di valutazione di cui all'art. 14, d.lgs. n. 150/2009; i) «titolare dell'incarico», il componente dell'organo di indirizzo politico di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale, regionale e locale ai sensi dell'art. 14, d.lgs. 33/2013; l) «responsabile della violazione» ai sensi dell'art. 47, comma 2, d.lgs. 33/2013, il responsabile della pubblicazione dei dati come individuato nel programma triennale trasparenza e integrita', ovvero in altro atto organizzativo interno dell'amministrazione interessata, che non abbia ottemperato a tale obbligo; m) «amministratori societari» ai sensi dell'art. 47, comma 2, del d.lgs. 33/2013, sono il presidente e i componenti del consiglio di amministrazione, o di altro organo con analoghe funzioni comunque denominato, e l'amministratore delegato delle societa' di cui all'art. 22, comma 1, lettere b) e c) del citato decreto; n) «Prefetto», il prefetto del luogo dove ha sede l'amministrazione o l'ente in cui sono state riscontrate le violazioni; o) «d.l. 90/2014», il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114.