Art. 3 Responsabile del procedimento 1. Il responsabile del procedimento e' il dirigente responsabile dell'ufficio competente dell'istruttoria per l'irrogazione delle sanzioni di cui al presente Regolamento. Egli puo' individuare, all'interno dell'Ufficio, un funzionario per lo svolgimento dell'istruttoria relativa ai singoli procedimenti. 2. Il responsabile del procedimento assicura il legittimo, adeguato, completo e tempestivo svolgimento dell'istruttoria, garantendo il contraddittorio e l'effettivita' del diritto di difesa del soggetto obbligato destinatario della comunicazione di avvio del procedimento.