Art. 3 
 
Attivita' di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e  le
                       relative autorizzazioni 
 
  1.  Le  attivita'  di  prospezione,  ricerca  e   coltivazione   di
idrocarburi e le relative opere e gli impianti previsti nei programmi
lavori, incluse le opere strumentali alle infrastrutture  energetiche
strategiche ed allo sfruttamento dei titoli  minerari,  anche  quando
localizzate  al  di  fuori  del  perimetro   delle   concessioni   di
coltivazione o dei titoli unici in fase  di  coltivazione,  rivestono
carattere di  interesse  strategico  e  sono  di  pubblica  utilita',
urgenti e indifferibili. I relativi titoli  minerari  comprendono  la
dichiarazione  di  pubblica  utilita',  indifferibilita'  e   urgenza
dell'opera e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio  dei
beni in esse compresi, ai sensi  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  8  giugno  2001,  n.  327  e  successive   modifiche   ed
integrazioni. Nel caso in cui le opere di  cui  sopra  comportino  la
variazione degli strumenti urbanistici, il  rilascio  delle  relative
autorizzazioni ha effetto di variante urbanistica ai sensi  dell'art.
27, comma 34, della legge 23 luglio 2009, n.99.