Art. 3 Attivita' di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e le relative autorizzazioni 1. Le attivita' di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e le relative opere e gli impianti previsti nei programmi lavori, incluse le opere strumentali alle infrastrutture energetiche strategiche ed allo sfruttamento dei titoli minerari, anche quando localizzate al di fuori del perimetro delle concessioni di coltivazione o dei titoli unici in fase di coltivazione, rivestono carattere di interesse strategico e sono di pubblica utilita', urgenti e indifferibili. I relativi titoli minerari comprendono la dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' e urgenza dell'opera e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in esse compresi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni. Nel caso in cui le opere di cui sopra comportino la variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio delle relative autorizzazioni ha effetto di variante urbanistica ai sensi dell'art. 27, comma 34, della legge 23 luglio 2009, n.99.