IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  3  agosto  2007,  n.  124,  recante  "Sistema  di
informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del
segreto"; 
  Visto il regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e  del
Consiglio,  del  23  luglio  2014,  in  materia  di   identificazione
elettronica e servizi fiduciari per le transazioni  elettroniche  nel
mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE; 
  Viste le disposizioni in  materia  di  protezione  e  tutela  delle
informazioni classificate; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  28  dicembre
2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa"; 
  Visto il decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, e  successive
modificazioni, recante "Codice dell'amministrazione digitale" (CAD); 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  dell'11
aprile 2002  recante  "Schema  nazionale  per  la  valutazione  e  la
certificazione della sicurezza delle tecnologie dell'informazione, ai
fini della tutela delle  informazioni  classificate,  concernenti  la
sicurezza interna ed esterna dello Stato"; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  22
febbraio 2013 recante "Regole tecniche  in  materia  di  generazione,
apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate
e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3,  24,  comma  4,  28,
comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  12
giugno 2009, n. 7, recante "Determinazione  dell'ambito  dei  singoli
livelli di segretezza, dei soggetti con  potere  di  classifica,  dei
criteri d'individuazione delle materie oggetto di classifica  nonche'
dei modi di accesso nei luoghi militari o definiti di  interesse  per
la sicurezza della Repubblica"; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22
luglio 2011, n. 4, recante "Disposizioni per la tutela amministrativa
del segreto di Stato e delle informazioni classificate"; 
  Visto l'art. 7, comma 1,  lettera  g),  del  suddetto  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, che attribuisce la funzione di
autorita' di certificazione all'Ufficio centrale per  la  segretezza,
nonche' l'art. 75  concernente  l'emanazione  di  nuove  disposizioni
tecniche al fine di adeguare la disciplina applicativa in materia  di
tutela amministrativa del  segreto  di  Stato  e  delle  informazioni
classificate ai principi del suddetto decreto; 
  Vista la deliberazione del Centro nazionale per l'informatica nella
pubblica amministrazione  (CNIPA)  n.  45/2009  del  21  maggio  2009
concernente le "Regole  per  il  riconoscimento  e  la  verifica  del
documento informatico" cosi' come  modificata  dalla  "Determinazione
Commissariale 28 luglio 2010"; 
  Visto l'art. 2, comma 6, del decreto legislativo del 7 marzo  2005,
n.  82,  secondo  cui  le  disposizioni  del  CAD  non  si  applicano
limitatamente all'esercizio delle attivita' e funzioni  di  ordine  e
sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale; 
  Considerato che le classifiche di segretezza  sono  attribuite  per
limitare la circolazione di informazioni la cui eventuale  diffusione
non autorizzata sia idonea ad arrecare un pregiudizio agli  interessi
fondamentali della Repubblica; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22
febbraio 2013 recante "Regole tecniche  in  materia  di  generazione,
apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate
e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3,  28,  comma  4,  28,
comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71"; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  13
novembre 2014, recante "Regole tecniche  in  materia  di  formazione,
trasmissione,  copia,  duplicazione,   riproduzione   e   validazione
temporale  dei  documenti  informatici  nonche'   di   formazione   e
conservazione   dei    documenti    informatici    delle    pubbliche
amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis,  23-ter,  40,
comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione  digitale
di cui al citato decreto legislativo n. 82 del 2005"; 
  Visto l'art. 4, comma 3, lettera l), della legge 3 agosto 2007,  n.
124, cosi' come modificato con decreto-legge 1° luglio 2009,  n.  78,
convertito con legge 3 agosto 2009 n. 102, il quale  prevede  che  il
Dipartimento   delle   informazioni   per   la   sicurezza   assicura
l'attuazione  delle  disposizioni  impartite   dal   Presidente   del
Consiglio dei ministri con apposito  regolamento  adottato  ai  sensi
dell'art. 1, comma 2, ai fini della tutela amministrativa del segreto
di Stato e delle classifiche di segretezza, vigilando altresi'  sulla
loro corretta applicazione; 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante
"Codice in materia di protezione dei dati personali"; 
  Visto l'art. 43 della legge 3 agosto 2007,  n.  124,  che  consente
l'adozione di regolamenti in deroga alle  disposizioni  dell'art.  17
della legge 23 agosto 1998, n. 400,  e  successive  modificazioni  e,
dunque, in assenza del parere del Consiglio di Stato; 
  Ravvisata la necessita' di regolamentare l'impiego delle  procedure
di firma digitale per i documenti informatici classificati; 
  Acquisito il parere tecnico dell'Agenzia per l'Italia  digitale  di
cui alla legge 7 agosto 2012, n. 134; 
  Consultato il Garante per la protezione dei dati personali; 
  Acquisito il parere del  Comitato  parlamentare  per  la  sicurezza
della Repubblica; 
  Sentito  il  Comitato  interministeriale  per  la  sicurezza  della
Repubblica; 
 
                             A d o t t a 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente regolamento sono definiti: 
    a) "Autorita' nazionale per la sicurezza  (ANS)",  il  Presidente
del Consiglio dei ministri nell'esercizio delle  funzioni  di  tutela
amministrativa  del   segreto   di   Stato   e   delle   informazioni
classificate; 
    b) "Autorita'  di  certificazione  (CA)",  l'ente  nazionale  che
effettua la  certificazione,  rilascia  il  certificato  qualificato,
pubblica e aggiorna gli elenchi dei certificati sospesi  e  revocati.
La CA si  avvale  di  altre  entita'  chiamate  Autorita'  Locali  di
Registrazione  (LRA),  per  garantire  che  l'utente  richiedente  un
certificato sia esattamente quello riportato nel certificato stesso; 
    c) "Autorita' di registrazione locale (LRA)", l'ente responsabile
della verifica  in  modo  affidabile  delle  identita'  dei  titolari
istituita presso tutti i soggetti, pubblici e  privati,  in  possesso
delle previste abilitazioni di sicurezza; 
    d) "CAD", il decreto  legislativo  del  7  marzo  2005  n.  82  e
successive  modificazioni,   recante   "Codice   dell'amministrazione
digitale"; 
    e) "certificate revocation list (CRL)", la lista conseguente alle
operazioni con cui la CA annulla la validita' di un certificato da un
dato momento,  non  retroattivo,  in  poi.  Tale  elenco  e'  firmato
digitalmente, aggiornato e pubblicato dalla CA; 
    f) "certificate suspension list (CSL)", la lista conseguente alle
operazioni con cui la CA sospende temporaneamente la validita' di  un
certificato da un dato momento, non retroattivo, in poi. Tale  elenco
e' firmato digitalmente, aggiornato e pubblicato dalla CA; 
    g) "certificato elettronico", attestato elettronico  che  collega
all'identita' del titolare i dati utilizzati per verificare le  firme
elettroniche; 
    h) "certificato qualificato", un certificato elettronico conforme
ai requisiti  di  cui  all'allegato  I  della  direttiva  1999/93/CE,
rilasciati da  certificatori  che  rispondono  ai  requisiti  di  cui
all'allegato II della medesima direttiva; 
    i) "certificazione", il risultato  della  procedura  informatica,
applicata  alla  chiave  pubblica  e  rilevabile   dai   sistemi   di
validazione,  mediante  la  quale  si  garantisce  la  corrispondenza
univoca tra  chiave  pubblica  e  soggetto  titolare,  si  identifica
quest'ultimo, si attesta  il  periodo  di  validita'  della  predetta
chiave e il termine di scadenza del relativo certificato; 
    l) "chiavi asimmetriche", la coppia di chiavi crittografiche, una
pubblica e una privata, correlate tra  loro,  utilizzate  nell'ambito
dei sistemi di validazione e di generazione della firma; 
    m)  "chiave   privata",   elemento   della   coppia   di   chiavi
asimmetriche,utilizzato dal soggetto titolare, mediante il  quale  si
appone la firma digitale sul documento informatico; 
    n)  "chiave  pubblica",  l'elemento  della   coppia   di   chiavi
asimmetriche destinato a  essere  reso  pubblico,  con  il  quale  si
verifica la firma digitale  apposta  sul  documento  informatico  dal
titolare delle chiavi asimmetriche; 
    o) "codici  personali",  codici  alfanumerici  o  caratteristiche
biometriche in possesso del titolare e  necessarie  per  attivare  le
procedure di firma digitale; 
    p) "copia per  immagine  su  supporto  informatico  di  documento
analogico",  il  documento  informatico  avente  contenuto  e   forma
identici a quelli del documento analogico da cui e' tratto; 
    q) "copia informatica di  documento  informatico",  il  documento
informatico avente contenuto identico a quello del documento  da  cui
e' tratto su supporto informatico  con  diversa  sequenza  di  valori
binari; 
    r) "crittografia", metodo di  codifica  e  protezione  dei  dati,
definito per impedire ad estranei di accedere alle informazioni senza
essere dotati di autorizzazione; 
    s) "Dipartimento delle  informazioni  per  la  sicurezza"  (DIS),
l'organismo di cui all'art. 4 della legge; 
    t) "dispositivo di firma", insieme  dei  dispositivi  hardware  e
software  che  consentono  di  sottoscrivere  con  firma  digitale  i
documenti informatici; 
    u)  "Direttiva",  il  provvedimento  in  materia   di   documenti
informatici classificati adottato ai sensi dell'art. 75  del  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 2011, n. 4; 
    v)  "Disciplinare  Tecnico"  documento  che  contiene  le  regole
tecniche che disciplinano la sottoscrizione  digitale  del  documento
informatico; 
    z)  "documento",  rappresentazione   in   formato   analogico   o
informatico di  atti,  fatti  e  dati  intelligibili  direttamente  o
attraverso un processo di elaborazione elettronica; 
    aa) "documento analogico", il documento formato  utilizzando  una
grandezza fisica che assume valori continui, come le tracce su  carta
(ad esempio i documenti cartacei), le immagini su  film  (microfilm),
le magnetizzazioni su nastro (cassette e nastri magnetici audio); 
    bb) "documento informatico", la rappresentazione  informatica  di
atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti, formata e gestita su  un
sistema per l'elaborazione automatica dei dati; 
    cc)   "documento   informatico   classificato",   un    documento
informatico, formato e  gestito  su  un  sistema  per  l'elaborazione
automatica dei dati omologato dall'UCSe, a cui e' stata  apposta  una
classifica di segretezza in  conformita'  a  quanto  stabilito  dalle
vigenti norme in materia di protezione e  tutela  delle  informazioni
classificate; 
    dd) "duplicato informatico", il  documento  informatico  ottenuto
mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi
diversi, della medesima  sequenza  di  valori  binari  del  documento
originario; 
    ee) "esibizione", l'operazione che consente  di  visualizzare  un
documento conservato e di ottenerne, eventualmente, copia; 
    ff) "firma digitale", un particolare tipo di firma elettronica: 
      1) basata su un certificato qualificato; 
      2) basata su un sistema di chiavi crittografiche, una  pubblica
e una privata, correlate tra loro, che consente al  titolare  tramite
la chiave privata  e  al  destinatario  tramite  la  chiave  pubblica
rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la  provenienza
e l'integrita' di  un  documento  informatico  o  di  un  insieme  di
documenti   informatici,    nonche'    eventualmente    il    momento
dell'apposizione della firma medesima; 
      3) realizzata mediante un dispositivo sicuro per  la  creazione
della firma; 
    gg) "firma elettronica", l'insieme di dati in forma  elettronica,
allegati oppure connessi tramite associazione logica  ad  altri  dati
elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica; 
    hh)  "firme  multiple",  firme  digitali   apposte   da   diversi
sottoscrittori allo stesso documento informatico; 
    ii) "integrita'", caratteristica dei dati  che  si  riferisce  al
loro livello di alterazione o danno; 
    ll) "formato di un  file",  un  modo  particolare  col  quale  le
informazioni sono codificate per la memorizzazione su un  dispositivo
di memoria; 
    mm) "legge", la legge 3 agosto 2007, n. 124; 
    nn)  "Manuale  Operativo",  documento  che  contiene  le   regole
tecniche che disciplinano l'attivita' della CA; 
    oo) "Organo nazionale di sicurezza (ONS)", il Direttore  generale
del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza di cui  all'art.
4  della  legge  nell'esercizio  delle  funzioni   di   direzione   e
coordinamento dell'Organizzazione  nazionale  di  sicurezza,  di  cui
all'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  22
luglio 2011, n. 4, e secondo le direttive impartite dall'ANS; 
    pp) "public key infrastructure (PKI)", l'insieme  di  tecnologie,
politiche, processi  e  persone  utilizzate  per  gestire  (generare,
distribuire, archiviare, utilizzare, revocare) chiavi di crittografia
e certificati digitali in sistemi di crittografia a chiave pubblica; 
    qq)  "registrazione  di  protocollo",  l'operazione  con  cui  si
attribuisce ai documenti prodotti  o  ricevuti  da  un  soggetto  una
numerazione univoca secondo un ordine cronologico  progressivo  e  si
annotano  informazioni  descrittive  idonee  all'identificazione   di
ciascun documento; 
    rr) "revoca di  un  certificato",  l'operazione  con  cui  la  CA
annulla  la  validita'  del  certificato  da  un  dato  momento,  non
retroattivo, in poi; 
    ss) "riferimento temporale", l'informazione, contenente la  data,
che viene associata ad uno o piu' documenti informatici; 
    tt)  "riservatezza",  garanzia  che   le   informazioni   vengano
utilizzate  unicamente   dalle   persone   o   dalle   organizzazioni
autorizzate; 
    uu) "segnatura di  protocollo",  l'apposizione  o  l'associazione
all'originale del documento, in forma  permanente  non  modificabile,
delle informazioni  riguardanti  il  documento  stesso;  consente  di
individuare ciascun  documento  in  modo  univoco  ed  e'  effettuata
congiuntamente all'operazione di registrazione di protocollo; 
    vv) "sospensione del certificato", l'operazione  con  cui  la  CA
sospende la validita' del certificato per un determinato  periodo  di
tempo; 
    zz) "titolare", persona fisica titolare di un certificato,  ossia
il legittimo possessore e utilizzatore della chiave privata associata
alla chiave pubblica che compare nel certificato; 
    aaa) "Ufficio  centrale  per  la  segretezza"  (UCSe),  l'Ufficio
istituito dall'art. 9 della legge; 
    bbb)  "validazione  temporale",  il  risultato  della   procedura
informatica,  con  cui  si  attribuisce,  ad  uno  o  piu'  documenti
informatici, un riferimento temporale opponibile ai terzi; 
    ccc) "validita' del certificato", l'efficacia e opponibilita'  al
titolare della chiave pubblica, dei dati  contenuti  nel  certificato
stesso.