Art. 2 Oggetto e ambito di applicazione 1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a tutti i soggetti, pubblici e privati, in possesso delle previste abilitazioni di sicurezza per il trattamento di informazioni classificate e disciplinano le modalita' di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali nonche' la validazione temporale di documenti informatici classificati. 2. Quanto previsto al precedente comma 1 si applica anche ai documenti informatici non classificati, quando formati, sottoscritti e gestiti su sistemi omologati in conformita' a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela delle informazioni classificate.