Art. 2 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
  1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a tutti  i
soggetti, pubblici e privati, in possesso delle previste abilitazioni
di sicurezza  per  il  trattamento  di  informazioni  classificate  e
disciplinano le modalita'  di  generazione,  apposizione  e  verifica
delle firme digitali nonche' la validazione  temporale  di  documenti
informatici classificati. 
  2. Quanto previsto al  precedente  comma  1  si  applica  anche  ai
documenti informatici non classificati, quando formati,  sottoscritti
e gestiti su sistemi omologati in conformita' a quanto previsto dalla
normativa  vigente  in   materia   di   tutela   delle   informazioni
classificate.