Art. 2 
 
 
            Sensibilizzazione e informazione del donatore 
 
  1. Le Associazioni e Federazioni dei donatori volontari di  sangue,
i servizi trasfusionali e le unita' di raccolta di  cui  all'art.  2,
comma 1, lettere e) ed f), del decreto legislativo 20 dicembre  2007,
n. 261, mettono a disposizione dei donatori e donatrici di  sangue  e
di  emocomponenti  materiale  informativo  accurato  e  adeguatamente
comprensibile ai fini della loro sensibilizzazione e informazione sul
valore della donazione  volontaria,  non  remunerata,  consapevole  e
periodica. 
  2. Nell'Allegato II,  parte  A,  sono  riportati  i  contenuti  del
materiale informativo di  cui  al  comma  1  del  presente  articolo,
nonche' le informazioni da fornire e da raccogliere, a  tutela  della
salute del donatore e del ricevente. 
  3. Con decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro un anno
dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  sentiti  il
Garante per la protezione dei dati personali e  la  Consulta  tecnica
permanente per il sistema trasfusionale, sulla base delle indicazioni
fornite  dal  Centro  nazionale  sangue,  al  fine  di  migliorare  e
uniformare la raccolta dei dati sui comportamenti sessuali a  rischio
che hanno impatto sulla gestione del donatore e sulla sicurezza della
trasfusione,    si    provvede    a     definire     il     materiale
informativo-educativo riguardante il  reclutamento  dei  donatori  in
relazione  al  rischio  di  trasmissione   dell'infezione   da   HIV,
comprensivo delle informazioni in merito alla disponibilita' del test
HIV presso strutture sanitarie diverse dai servizi trasfusionali.