Art. 3 
 
                      Tutela della riservatezza 
 
  1. I servizi trasfusionali e le unita' di raccolta sono tenuti: 
    a. a garantire che la compilazione del  questionario  anamnestico
ed il colloquio con il donatore siano effettuati in locali  idonei  a
tutelarne la riservatezza; 
    b. ad adottare adeguate misure volte a garantire la  riservatezza
delle informazioni  fornite  dal  donatore,  riguardanti  la  propria
salute, e dei risultati degli accertamenti diagnostici eseguiti sulle
donazioni e nei controlli periodici, ivi compresi quelli inerenti  ai
dati  genetici  del  donatore,  nonche',   ove   applicabile,   delle
informazioni relative ad indagini retrospettive; 
    c. a garantire al  donatore  la  possibilita'  di  richiedere  al
personale medico dei servizi trasfusionali e delle unita' di raccolta
di  non  utilizzare  la  propria  donazione,  tramite  una  procedura
riservata di autoesclusione; 
    d. a comunicare al donatore, in modo riservato, nel  rispetto  di
quanto previsto dall'art. 84 del decreto legislativo  196  del  2003,
qualsiasi significativa alterazione clinica  riscontrata  durante  la
valutazione pre-donazione e negli esami di qualificazione biologica e
di controllo; 
    e. a garantire che la trasmissione dei risultati  delle  indagini
diagnostiche eseguite  sia  effettuato  da  personale  incaricato  al
trattamento di dati  personali  ai  sensi  della  normativa  vigente,
adeguatamente  formato  anche  in  materia  di  protezione  di   dati
personali. 
    f. la consegna dei referti con modalita' elettronica avviene  nel
rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente del  Consiglio
dei ministri 8 agosto 2013.