L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA 
                         SULLE ASSICURAZIONI 
 
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 concernente la riforma  della
vigilanza sulle assicurazioni e l'istituzione dell'ISVAP; 
  Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito
con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per
la revisione della spesa  pubblica  con  invarianza  dei  servizi  ai
cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS; 
  Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n.  209  recante  il
codice delle  assicurazioni  private,  come  modificato  dal  decreto
legislativo 12 maggio  2015,  n.  74  attuativo  della  direttiva  n.
2009/138/CE in materia di accesso ed  esercizio  delle  attivita'  di
assicurazione e  riassicurazione  e,  in  particolare,  gli  articoli
45-bis, 45-ter, 66-quater, 216-ter, 216-quinquies e 216-sexies; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2015/35 della  Commissione,  del
10 ottobre 2014, che integra la direttiva n. 2009/138/CE  in  materia
di  accesso  ed  esercizio  delle  attivita'   di   assicurazione   e
riassicurazione e, in particolare, gli articoli 86, 179, comma 3,  da
208 a 215 e il Titolo II, Capo I, Sezione 1; 
  Viste le Linee guida emanate da EIOPA  concernenti  il  rischio  di
base nella formula standard; 
  Visto il regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 sull'attuazione
delle disposizioni di cui all'art. 23 della legge 28  dicembre  2005,
n.  262,  in  materia  di  procedimenti  per   l'adozione   di   atti
regolamentari e generali dell'Istituto; 
 
                               Adotta 
                      il seguente Regolamento: 
 
 
                               INDICE 
 
 
                              Titolo I 
                 Disposizioni di carattere generale 
 
  Art. 1 (Fonti normative) 
  Art. 2 (Definizioni) 
  Art. 3 (Ambito di applicazione) 
 
                              Titolo II 
                           Rischio di base 
 
  Art. 4 (Significativita' del rischio di base) 
  Art. 5  (Utilizzo  di  tecniche  finanziarie  di  attenuazione  del
rischio) 
  Art. 6 (Utilizzo  di  tecniche  di  attenuazione  del  rischio  che
utilizzano contratti di riassicurazione o societa' veicolo) 
 
                             Titolo III 
                         Disposizioni finali 
 
  Art. 7 (Pubblicazione ed entrata in vigore) 
                               Art. 1 
 
 
                           Fonti normative 
 
  1. Il presente regolamento e'  adottato  ai  sensi  degli  articoli
45-quinquies, comma 2, e  191,  comma  1,  lettera  b),  numero  2  e
216-ter, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre  2005,  n.  209
come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.