Art. 2 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente regolamento, si intende per: 
    a) "Banca dati nazionale", la Banca dati  nazionale  unica  della
documentazione antimafia; 
    b) "Camera di commercio",  la  Camera  di  commercio,  industria,
artigianato e agricoltura; 
    c) "CED", il Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della
legge 1° aprile 1981, n. 121; 
    d) "Codice antimafia", il decreto legislativo 6  settembre  2011,
n. 159; 
    e) "DIA", la  Direzione  Investigativa  antimafia,  istituita  ai
sensi dell'articolo 108 del Codice antimafia; 
    f) "DNA", la Direzione Nazionale Antimafia,  istituita  ai  sensi
dell'articolo 103 del Codice antimafia; 
    g)    "Dipartimento    per    le    politiche    del    personale
dell'Amministrazione civile", il Dipartimento per  le  politiche  del
personale dell'amministrazione civile, per le risorse  strumentali  e
finanziarie del Ministero dell'interno; 
    h) "Prefettura-UTG", la Prefettura  -  Ufficio  Territoriale  del
Governo; 
    i)  "Prefettura-UTG  competente",   la   Prefettura   -   Ufficio
Territoriale del Governo competente territorialmente per il luogo  di
residenza o  di  sede  legale  della  persona  fisica,  dell'impresa,
dell'associazione o di altro soggetto  giuridico  nei  cui  confronti
viene richiesto il rilascio della documentazione antimafia; 
    l)  "Prefettura-UTG   designata",   la   Prefettura   -   Ufficio
Territoriale del Governo che, in base a disposizioni di legge o altri
provvedimenti attuativi  di  esse  e'  designata  al  rilascio  della
documentazione antimafia, in deroga alle  disposizioni  di  cui  agli
articoli 87, commi 1 e 2, e 90, commi 1 e 2, del Codice antimafia; 
    m) "DIS", il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza; 
    n) "AISE", l'Agenzia informazioni e sicurezza esterna; 
    o) "AISI", l'Agenzia informazioni e sicurezza interna. 
  2. Ai fini del presente regolamento, si intende, inoltre, per: 
    a)  "accesso",  l'operazione  di  trattamento   elettronico   che
consente di acquisire conoscenza dei dati conservati nella Banca dati
nazionale o in altre banche dati e di  estrarne  copia  su  qualunque
tipo di supporto; 
    b) "consultazione", l'operazione di trattamento  elettronico  che
consente ai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del  Codice
antimafia, attraverso il collegamento alla Banca dati  nazionale,  di
richiedere  e,  se  del  caso,  ottenere  il  rilascio  immediato  ed
automatico della documentazione antimafia,  senza  avere  visibilita'
del dettaglio dei dati in essa contenuti; 
    c) "immissione",  l'operazione  di  trattamento  elettronico  che
consente l'inserimento di dati nella Banca  dati  nazionale,  per  le
finalita' per cui essa e' istituita, nel  rispetto  dei  principi  di
esattezza, pertinenza, completezza  e  non  eccedenza  stabiliti  dal
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
    d) "aggiornamento", l'operazione di trattamento  elettronico  che
consente di modificare o di cancellare, con modalita' sicure, i  dati
gia' contenuti nella Banca dati nazionale, nel rispetto dei  principi
di esattezza, pertinenza, completezza e non eccedenza  stabiliti  dal
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
    e) "interrogazione", l'operazione di collegamento telematico  con
la  Banca  dati  nazionale  al  fine  di  effettuare  l'accesso,   la
consultazione, l'immissione e l'aggiornamento, o  l'accesso  ai  dati
conservati nella medesima Banca dati; 
    f) "impresa", la persona fisica in quanto eserciti  attivita'  di
impresa, l'impresa individuale o  organizzata  in  forma  societaria,
l'associazione o altro soggetto giuridico nei cui confronti e'  stata
richiesta o rilasciata la documentazione antimafia; 
    g) "operatore", la persona fisica  alle  dipendenze  di  uno  dei
soggetti  di  cui  all'articolo  97  del  Codice  antimafia,   ovvero
appartenente all'Amministrazione civile dell'interno, alle  Forze  di
polizia, alla DNA ed alla DIA nei cui confronti sono state rilasciate
le credenziali  di  autenticazione  che  consentono  l'accesso  o  la
consultazione della Banca dati nazionale. 
  3. Ai fini del presente regolamento si intendono, altresi', per: 
    a) "autenticazione", l'insieme degli strumenti elettronici  delle
procedure per la verifica dell'identita' dell'operatore; 
    b) "autenticazione forte", metodo di autenticazione che  si  basa
sull'utilizzo congiunto di due metodi di autenticazione individuale; 
    c) "casella di posta elettronica  corporate",  casella  di  posta
elettronica       istituzionale       rilasciata        all'operatore
dall'amministrazione o ente di appartenenza; 
    d) "censita", l'impresa nei cui confronti risulta,  agli  archivi
informativi della Banca dati nazionale, essere stata gia'  rilasciata
la documentazione antimafia, liberatoria  o  interdittiva,  ancorche'
non piu' in corso di validita'; 
    e) "client", postazione  di  lavoro  informatica  che  accede  ai
servizi o alle risorse di un'altra componente servente; 
    f) "credenziali di autenticazione", i dati  e  i  dispositivi  in
possesso dell'operatore, da questi conosciuti e ad esso  univocamente
correlati, necessari per l'autenticazione; 
    g) "identita' federata", meccanismo per lo  scambio  di  dati  di
autenticazione e autorizzazione tra domini di sicurezza distinti,  in
modo che gli operatori possano eseguire l'autenticazione  sui  propri
sistemi ottenendo cosi' l'accesso alle  applicazioni  e  servizi  che
appartengono ad un'altra organizzazione; 
    h) "login", la procedura di autenticazione per l'effettuazione di
operazioni di trattamento all'interno della Banca dati nazionale; 
    i) "OTP", la one time password, cioe' password  valida  solo  per
una singola  sessione  di  trattamento  dei  dati  della  Banca  dati
nazionale utilizzata dagli operatori cui  sono  state  rilasciate  le
credenziali di autenticazione; 
    l) "password", sequenza di caratteri alfanumerici utilizzata  per
accedere in modo esclusivo a una risorsa informatica; 
    m) "pin", Personal Identification  Number,  codice  numerico  che
consente l'uso  di  dispositivi  elettronici  solo  a  chi  ne  e'  a
conoscenza; 
    n) "profilo  di  autorizzazione",  l'insieme  delle  informazioni
univocamente associate ad un operatore che consente di individuare  a
quali dati della Banca  dati  nazionale  l'operatore  puo'  accedere,
nonche' i trattamenti a questo consentiti; 
    o) "SDI", il "Sistema di Indagine" informativo gestito dal CED; 
    p) "sistema di autorizzazione", l'insieme degli strumenti e delle
procedure che abilitano il trattamento  dei  dati  della  Banca  dati
nazionale in funzione  del  profilo  di  autorizzazione  riconosciuto
all'operatore  a  seconda  della  categoria  di  soggetti  cui   esso
appartiene o da cui dipende; 
    q) "URL", l'Uniform Resource Locator, sequenza di  caratteri  che
identifica univocamente l'indirizzo della rete internet  della  Banca
dati nazionale; 
    r) "username", nome con il quale l'utente viene  riconosciuto  da
un computer o da un programma informatico; 
    s) "VPN", Virtual  Private  Network,  rete  di  telecomunicazione
privata virtuale utilizzata dai soggetti legittimati  per  collegarsi
alla Banca dati nazionale; 
    t)  "web  service",  sistema  software  basato  su  tecnologie  e
protocolli internet che permette l'integrazione e l'interoperabilita'
tra diversi sistemi e applicazioni appartenenti alla stessa rete. 
 
          Note all'art. 2: 
              Per il testo dell'articolo  8  della  legge  1°  aprile
          1981, n. 121 si vedano le note riportate al Titolo. 
              Si riporta il testo degli articoli 83, commi 1 e 2, 87,
          90, 103 e 108 del citato decreto  legislativo  6  settembre
          2011, n. 159: 
              «Art. 83. (Ambito di applicazione della  documentazione
          antimafia) 
              1. Le pubbliche amministrazioni e  gli  enti  pubblici,
          anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, gli enti  e
          le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico  e
          le societa' o imprese comunque controllate dallo Stato o da
          altro  ente  pubblico  nonche'  i  concessionari  di  opere
          pubbliche, devono acquisire la documentazione antimafia  di
          cui  all'articolo  84  prima  di  stipulare,  approvare   o
          autorizzare i contratti e subcontratti relativi  a  lavori,
          servizi e forniture pubblici, ovvero prima di rilasciare  o
          consentire i provvedimenti indicati nell'articolo 67. 
              2. La disposizione di cui al  comma  1  si  applica  ai
          contraenti generali di cui  all'articolo  176  del  decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163, di  seguito  denominati
          «contraente generale». 
              (Omissis).» 
              «Art. 87. (Competenza al rilascio  della  comunicazione
          antimafia) 
              1. La comunicazione  antimafia  e'  acquisita  mediante
          consultazione della banca dati nazionale unica da parte dei
          soggetti di  cui  all'articolo  97,  comma  1,  debitamente
          autorizzati, salvo i casi di cui all'articolo 88, commi  2,
          3 e 3-bis. 
              2. Nei casi di cui all'articolo 88, commi 2, 3 e 3-bis,
          la comunicazione antimafia e' rilasciata: 
              a) dal prefetto  della  provincia  in  cui  le  persone
          fisiche, le imprese, le associazioni o i consorzi risiedono
          o hanno la sede legale ovvero dal prefetto della  provincia
          in cui e' stabilita una sede secondaria con  rappresentanza
          stabile nel territorio dello Stato per le societa'  di  cui
          all'articolo 2508 del codice civile; 
              b) dal prefetto  della  provincia  in  cui  i  soggetti
          richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, hanno sede
          per le societa' costituite all'estero, prive  di  una  sede
          secondaria con rappresentanza stabile nel territorio  dello
          Stato."; 
              3. Ai fini del rilascio della  comunicazione  antimafia
          le prefetture usufruiscono del collegamento alla banca dati
          nazionale unica di cui al successivo capo V.» 
              «Art. 90.  (Competenza  al  rilascio  dell'informazione
          antimafia) 
              1.  L'informazione  antimafia  e'  conseguita  mediante
          consultazione della banca dati nazionale unica da parte dei
          soggetti di  cui  all'articolo  97,  comma  1,  debitamente
          autorizzati, salvo i casi di cui all'articolo 92, commi 2 e
          3. 
              2. Nei casi di  cui  all'articolo  92,  commi  2  e  3,
          l'informazione antimafia e' rilasciata: 
              a) dal prefetto  della  provincia  in  cui  le  persone
          fisiche, le imprese, le associazioni o i consorzi risiedono
          o hanno la sede legale ovvero dal prefetto della  provincia
          in cui e' stabilita una sede secondaria con  rappresentanza
          stabile nel territorio dello Stato per le societa'  di  cui
          all'articolo 2508 del codice civile; 
              b) dal prefetto  della  provincia  in  cui  i  soggetti
          richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, hanno sede
          per le societa' costituite all'estero, prive  di  una  sede
          secondaria con rappresentanza stabile nel territorio  dello
          Stato. 
              3. Ai fini del rilascio dell'informazione antimafia  le
          prefetture usufruiscono del collegamento  alla  banca  dati
          nazionale unica di cui al capo V.» 
              «Art. 103. (Direzione nazionale antimafia) 
              1. Nell'ambito della procura generale presso  la  Corte
          di  cassazione  e'   istituita   la   Direzione   nazionale
          antimafia. 
              2. Alla Direzione e' preposto un magistrato  che  abbia
          conseguito  la  quinta  valutazione  di   professionalita',
          scelto   tra   coloro   che   hanno   svolto   anche    non
          continuativamente, per un periodo  non  inferiore  a  dieci
          anni, funzioni di pubblico ministero o giudice  istruttore,
          sulla   base   di    specifiche    attitudini,    capacita'
          organizzative   ed   esperienze   nella   trattazione    di
          procedimenti  relativi   alla   criminalita'   organizzata.
          L'anzianita'  nel  ruolo  puo'  essere  valutata  solo  ove
          risultino equivalenti i requisiti professionali. 
              3. Alla nomina del procuratore nazionale  antimafia  si
          provvede con la procedura prevista dall'articolo 11,  terzo
          comma, della legge 24 marzo 1958,  n.  195.  L'incarico  ha
          durata di quattro anni e puo'  essere  rinnovato  una  sola
          volta. 
              4.  Alla  Direzione  sono  addetti,  quali   sostituti,
          magistrati che abbiano conseguito la terza  valutazione  di
          professionalita',  nominati  sulla   base   di   specifiche
          attitudini ed esperienze nella trattazione di  procedimenti
          relativi  alla  criminalita'   organizzata.   Alle   nomine
          provvede il Consiglio superiore della magistratura, sentito
          il  procuratore   nazionale   antimafia.   Il   procuratore
          nazionale  antimafia  designa  uno  o  piu'  dei  sostituti
          procuratori  ad  assumere  le   funzioni   di   procuratore
          nazionale antimafia aggiunto. 
              5. Per la nomina dei sostituti, l'anzianita' nel  ruolo
          puo' essere  valutata  solo  ove  risultino  equivalenti  i
          requisiti professionali. 
              6. Al procuratore nazionale antimafia  sono  attribuite
          le funzioni previste dall'articolo 371-bis  del  codice  di
          procedura penale. 
              7. Prima della nomina disposta dal Consiglio  superiore
          della magistratura, il procuratore generale presso la Corte
          di  cassazione   applica,   quale   procuratore   nazionale
          antimafia,   un   magistrato   che   possegga,    all'epoca
          dell'applicazione, i requisiti previsti dal comma 2.» 
              «Art. 108. (Direzione investigativa antimafia) 
              1. E' istituita,  nell'ambito  del  Dipartimento  della
          pubblica sicurezza, una Direzione  investigativa  antimafia
          (D.I.A.) con il compito di assicurare  lo  svolgimento,  in
          forma  coordinata,  delle   attivita'   di   investigazione
          preventiva attinenti alla criminalita' organizzata, nonche'
          di effettuare  indagini  di  polizia  giudiziaria  relative
          esclusivamente a delitti di associazione di tipo mafioso  o
          comunque ricollegabili all'associazione medesima. 
              2. Formano oggetto delle  attivita'  di  investigazione
          preventiva  della  Direzione  investigativa  antimafia   le
          connotazioni strutturali, le articolazioni e i collegamenti
          interni ed internazionali delle  organizzazioni  criminali,
          gli  obiettivi  e   le   modalita'   operative   di   dette
          organizzazioni, nonche' ogni altra forma di  manifestazione
          delittuosa  alle  stesse  riconducibile  ivi  compreso   il
          fenomeno delle estorsioni. 
              3.     La     Direzione     investigativa     antimafia
          nell'assolvimento  dei  suoi  compiti  opera   in   stretto
          collegamento con gli uffici e le strutture delle  forze  di
          polizia esistenti a livello centrale e periferico. 
              4. Tutti gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria
          debbono fornire ogni possibile  cooperazione  al  personale
          investigativo della  D.I.A.  Gli  ufficiali  ed  agenti  di
          polizia giudiziaria dei servizi centrali e interprovinciali
          di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.
          152, convertito in legge 12 luglio  1991,  n.  203,  devono
          costantemente informare il  personale  investigativo  della
          D.I.A., incaricato di  effettuare  indagini  collegate,  di
          tutti gli elementi  informativi  ed  investigativi  di  cui
          siano venuti comunque in possesso e sono tenuti a svolgere,
          congiuntamente con il predetto personale, gli  accertamenti
          e le attivita' investigative  eventualmente  richiesti.  Il
          predetto personale dei servizi centrali e  interprovinciali
          della Polizia di Stato, dell'Arma  dei  carabinieri  e  del
          Corpo della guardia di finanza, a decorrere dal 1°  gennaio
          1993, e' assegnato alla D.I.A., nei  contingenti  e  con  i
          criteri e le modalita' determinati con decreto del Ministro
          dell'interno, di concerto con i  Ministri  della  difesa  e
          delle finanze. 
              5. Al Direttore della Direzione Investigativa Antimafia
          e' attribuita la responsabilita' generale  delle  attivita'
          svolte dalla D.I.A., delle quali  riferisce  periodicamente
          al Consiglio generale di cui all'articolo 107, e  competono
          i provvedimenti occorrenti per l'attuazione, da parte della
          D.I.A.,  delle  direttive  emanate  a  norma  del  medesimo
          articolo 107. 
              6.   Alla   D.I.A.    e'    preposto    un    direttore
          tecnico-operativo scelto  fra  funzionari  appartenenti  ai
          ruoli della Polizia di Stato, con qualifica non inferiore a
          dirigente superiore, e ufficiali di grado non  inferiore  a
          generale di brigata dell'Arma dei carabinieri e  del  Corpo
          della guardia di finanza, che  abbiano  maturato  specifica
          esperienza  nel  settore  della  lotta  alla   criminalita'
          organizzata.  Il  direttore  della  D.I.A.   riferisce   al
          Consiglio   generale   di   cui   all'articolo   107    sul
          funzionamento dei servizi posti alle sue dipendenze  e  sui
          risultati conseguiti. 
              7. Con gli  stessi  criteri  indicati  al  comma  6  e'
          assegnato  alla  D.I.A.  un  vice  direttore  con  funzioni
          vicarie. 
              8. La D.I.A. si avvale di  personale  dei  ruoli  della
          Polizia di Stato, dell'Arma dei  carabinieri  e  del  Corpo
          della guardia di finanza,  nonche'  del  Corpo  di  polizia
          penitenziaria  e  del  Corpo  forestale  dello  Stato.   Il
          personale dei ruoli del Corpo di  polizia  penitenziaria  e
          del Corpo forestale dello  Stato  opera  nell'ambito  delle
          articolazioni centrali e periferiche della  D.I.A.  per  le
          esigenze di collegamento con le strutture di  appartenenza,
          anche in relazione a quanto previsto dal comma  3,  nonche'
          per l'attivita' di analisi sullo scambio delle informazioni
          di interesse all'interno delle strutture  carcerarie  e  di
          quelle connesse al contrasto  delle  attivita'  organizzate
          per il traffico illecito di rifiuti e agli altri compiti di
          istituto.  Con  decreto  del  Ministro   dell'interno,   di
          concerto con i Ministri della  giustizia,  delle  politiche
          agricole alimentari e forestali  e  dell'economia  e  delle
          finanze sono definiti i contingenti di personale del  Corpo
          di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello  Stato
          che opera nell'ambito della D.I.A.,  nonche'  le  modalita'
          attuative di individuazione, di assegnazione e  di  impiego
          del medesimo personale. 
              9.  Il  Ministro  dell'interno,  sentito  il  Consiglio
          generale    di    cui    all'articolo    107,     determina
          l'organizzazione della D.I.A.  secondo  moduli  rispondenti
          alla diversificazione dei settori d'investigazione  e  alla
          specificita'  degli  ordinamenti  delle  forze  di  polizia
          interessate, fermo restando che in ogni caso,  nella  prima
          fase, l'organizzazione e' articolata come segue: 
              a) reparto investigazioni preventive; 
              b) reparto investigazioni giudiziarie; 
              c)   reparto   relazioni   internazionali    ai    fini
          investigativi. 
              10. Alla determinazione del numero e  delle  competenze
          delle divisioni in cui si articolano i reparti  di  cui  al
          comma 9 si provvede con le modalita' e  procedure  indicate
          nell'articolo 5, settimo comma, della legge 1° aprile 1981,
          n. 121, e successive modificazioni e integrazioni.  Con  le
          stesse modalita' e procedure si provvede alla  preposizione
          ed assegnazione del personale ai reparti e alle  divisioni,
          secondo principi di competenza tecnico-professionale e  con
          l'obiettivo di realizzare nei confronti dei titolari  degli
          uffici predetti di pari livello una sostanziale parita'  ed
          equiordinazione di funzioni, anche mediante il  ricorso  al
          criterio della rotazione degli incarichi.». 
              Per l'articolo 97 del decreto legislativo  6  settembre
          2011, n. 159, si vedano le note riportate all'articolo 1. 
              Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196  (Codice
          in materia di protezione dei dati personali) e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O.