Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento, si intende per: a) "Banca dati nazionale", la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia; b) "Camera di commercio", la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; c) "CED", il Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121; d) "Codice antimafia", il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; e) "DIA", la Direzione Investigativa antimafia, istituita ai sensi dell'articolo 108 del Codice antimafia; f) "DNA", la Direzione Nazionale Antimafia, istituita ai sensi dell'articolo 103 del Codice antimafia; g) "Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione civile", il Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile, per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'interno; h) "Prefettura-UTG", la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo; i) "Prefettura-UTG competente", la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente territorialmente per il luogo di residenza o di sede legale della persona fisica, dell'impresa, dell'associazione o di altro soggetto giuridico nei cui confronti viene richiesto il rilascio della documentazione antimafia; l) "Prefettura-UTG designata", la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo che, in base a disposizioni di legge o altri provvedimenti attuativi di esse e' designata al rilascio della documentazione antimafia, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 87, commi 1 e 2, e 90, commi 1 e 2, del Codice antimafia; m) "DIS", il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza; n) "AISE", l'Agenzia informazioni e sicurezza esterna; o) "AISI", l'Agenzia informazioni e sicurezza interna. 2. Ai fini del presente regolamento, si intende, inoltre, per: a) "accesso", l'operazione di trattamento elettronico che consente di acquisire conoscenza dei dati conservati nella Banca dati nazionale o in altre banche dati e di estrarne copia su qualunque tipo di supporto; b) "consultazione", l'operazione di trattamento elettronico che consente ai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del Codice antimafia, attraverso il collegamento alla Banca dati nazionale, di richiedere e, se del caso, ottenere il rilascio immediato ed automatico della documentazione antimafia, senza avere visibilita' del dettaglio dei dati in essa contenuti; c) "immissione", l'operazione di trattamento elettronico che consente l'inserimento di dati nella Banca dati nazionale, per le finalita' per cui essa e' istituita, nel rispetto dei principi di esattezza, pertinenza, completezza e non eccedenza stabiliti dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; d) "aggiornamento", l'operazione di trattamento elettronico che consente di modificare o di cancellare, con modalita' sicure, i dati gia' contenuti nella Banca dati nazionale, nel rispetto dei principi di esattezza, pertinenza, completezza e non eccedenza stabiliti dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; e) "interrogazione", l'operazione di collegamento telematico con la Banca dati nazionale al fine di effettuare l'accesso, la consultazione, l'immissione e l'aggiornamento, o l'accesso ai dati conservati nella medesima Banca dati; f) "impresa", la persona fisica in quanto eserciti attivita' di impresa, l'impresa individuale o organizzata in forma societaria, l'associazione o altro soggetto giuridico nei cui confronti e' stata richiesta o rilasciata la documentazione antimafia; g) "operatore", la persona fisica alle dipendenze di uno dei soggetti di cui all'articolo 97 del Codice antimafia, ovvero appartenente all'Amministrazione civile dell'interno, alle Forze di polizia, alla DNA ed alla DIA nei cui confronti sono state rilasciate le credenziali di autenticazione che consentono l'accesso o la consultazione della Banca dati nazionale. 3. Ai fini del presente regolamento si intendono, altresi', per: a) "autenticazione", l'insieme degli strumenti elettronici delle procedure per la verifica dell'identita' dell'operatore; b) "autenticazione forte", metodo di autenticazione che si basa sull'utilizzo congiunto di due metodi di autenticazione individuale; c) "casella di posta elettronica corporate", casella di posta elettronica istituzionale rilasciata all'operatore dall'amministrazione o ente di appartenenza; d) "censita", l'impresa nei cui confronti risulta, agli archivi informativi della Banca dati nazionale, essere stata gia' rilasciata la documentazione antimafia, liberatoria o interdittiva, ancorche' non piu' in corso di validita'; e) "client", postazione di lavoro informatica che accede ai servizi o alle risorse di un'altra componente servente; f) "credenziali di autenticazione", i dati e i dispositivi in possesso dell'operatore, da questi conosciuti e ad esso univocamente correlati, necessari per l'autenticazione; g) "identita' federata", meccanismo per lo scambio di dati di autenticazione e autorizzazione tra domini di sicurezza distinti, in modo che gli operatori possano eseguire l'autenticazione sui propri sistemi ottenendo cosi' l'accesso alle applicazioni e servizi che appartengono ad un'altra organizzazione; h) "login", la procedura di autenticazione per l'effettuazione di operazioni di trattamento all'interno della Banca dati nazionale; i) "OTP", la one time password, cioe' password valida solo per una singola sessione di trattamento dei dati della Banca dati nazionale utilizzata dagli operatori cui sono state rilasciate le credenziali di autenticazione; l) "password", sequenza di caratteri alfanumerici utilizzata per accedere in modo esclusivo a una risorsa informatica; m) "pin", Personal Identification Number, codice numerico che consente l'uso di dispositivi elettronici solo a chi ne e' a conoscenza; n) "profilo di autorizzazione", l'insieme delle informazioni univocamente associate ad un operatore che consente di individuare a quali dati della Banca dati nazionale l'operatore puo' accedere, nonche' i trattamenti a questo consentiti; o) "SDI", il "Sistema di Indagine" informativo gestito dal CED; p) "sistema di autorizzazione", l'insieme degli strumenti e delle procedure che abilitano il trattamento dei dati della Banca dati nazionale in funzione del profilo di autorizzazione riconosciuto all'operatore a seconda della categoria di soggetti cui esso appartiene o da cui dipende; q) "URL", l'Uniform Resource Locator, sequenza di caratteri che identifica univocamente l'indirizzo della rete internet della Banca dati nazionale; r) "username", nome con il quale l'utente viene riconosciuto da un computer o da un programma informatico; s) "VPN", Virtual Private Network, rete di telecomunicazione privata virtuale utilizzata dai soggetti legittimati per collegarsi alla Banca dati nazionale; t) "web service", sistema software basato su tecnologie e protocolli internet che permette l'integrazione e l'interoperabilita' tra diversi sistemi e applicazioni appartenenti alla stessa rete.
Note all'art. 2: Per il testo dell'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121 si vedano le note riportate al Titolo. Si riporta il testo degli articoli 83, commi 1 e 2, 87, 90, 103 e 108 del citato decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159: «Art. 83. (Ambito di applicazione della documentazione antimafia) 1. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le societa' o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonche' i concessionari di opere pubbliche, devono acquisire la documentazione antimafia di cui all'articolo 84 prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'articolo 67. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai contraenti generali di cui all'articolo 176 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, di seguito denominati «contraente generale». (Omissis).» «Art. 87. (Competenza al rilascio della comunicazione antimafia) 1. La comunicazione antimafia e' acquisita mediante consultazione della banca dati nazionale unica da parte dei soggetti di cui all'articolo 97, comma 1, debitamente autorizzati, salvo i casi di cui all'articolo 88, commi 2, 3 e 3-bis. 2. Nei casi di cui all'articolo 88, commi 2, 3 e 3-bis, la comunicazione antimafia e' rilasciata: a) dal prefetto della provincia in cui le persone fisiche, le imprese, le associazioni o i consorzi risiedono o hanno la sede legale ovvero dal prefetto della provincia in cui e' stabilita una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato per le societa' di cui all'articolo 2508 del codice civile; b) dal prefetto della provincia in cui i soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, hanno sede per le societa' costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato."; 3. Ai fini del rilascio della comunicazione antimafia le prefetture usufruiscono del collegamento alla banca dati nazionale unica di cui al successivo capo V.» «Art. 90. (Competenza al rilascio dell'informazione antimafia) 1. L'informazione antimafia e' conseguita mediante consultazione della banca dati nazionale unica da parte dei soggetti di cui all'articolo 97, comma 1, debitamente autorizzati, salvo i casi di cui all'articolo 92, commi 2 e 3. 2. Nei casi di cui all'articolo 92, commi 2 e 3, l'informazione antimafia e' rilasciata: a) dal prefetto della provincia in cui le persone fisiche, le imprese, le associazioni o i consorzi risiedono o hanno la sede legale ovvero dal prefetto della provincia in cui e' stabilita una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato per le societa' di cui all'articolo 2508 del codice civile; b) dal prefetto della provincia in cui i soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, hanno sede per le societa' costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato. 3. Ai fini del rilascio dell'informazione antimafia le prefetture usufruiscono del collegamento alla banca dati nazionale unica di cui al capo V.» «Art. 103. (Direzione nazionale antimafia) 1. Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione e' istituita la Direzione nazionale antimafia. 2. Alla Direzione e' preposto un magistrato che abbia conseguito la quinta valutazione di professionalita', scelto tra coloro che hanno svolto anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a dieci anni, funzioni di pubblico ministero o giudice istruttore, sulla base di specifiche attitudini, capacita' organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla criminalita' organizzata. L'anzianita' nel ruolo puo' essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali. 3. Alla nomina del procuratore nazionale antimafia si provvede con la procedura prevista dall'articolo 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195. L'incarico ha durata di quattro anni e puo' essere rinnovato una sola volta. 4. Alla Direzione sono addetti, quali sostituti, magistrati che abbiano conseguito la terza valutazione di professionalita', nominati sulla base di specifiche attitudini ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla criminalita' organizzata. Alle nomine provvede il Consiglio superiore della magistratura, sentito il procuratore nazionale antimafia. Il procuratore nazionale antimafia designa uno o piu' dei sostituti procuratori ad assumere le funzioni di procuratore nazionale antimafia aggiunto. 5. Per la nomina dei sostituti, l'anzianita' nel ruolo puo' essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali. 6. Al procuratore nazionale antimafia sono attribuite le funzioni previste dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale. 7. Prima della nomina disposta dal Consiglio superiore della magistratura, il procuratore generale presso la Corte di cassazione applica, quale procuratore nazionale antimafia, un magistrato che possegga, all'epoca dell'applicazione, i requisiti previsti dal comma 2.» «Art. 108. (Direzione investigativa antimafia) 1. E' istituita, nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza, una Direzione investigativa antimafia (D.I.A.) con il compito di assicurare lo svolgimento, in forma coordinata, delle attivita' di investigazione preventiva attinenti alla criminalita' organizzata, nonche' di effettuare indagini di polizia giudiziaria relative esclusivamente a delitti di associazione di tipo mafioso o comunque ricollegabili all'associazione medesima. 2. Formano oggetto delle attivita' di investigazione preventiva della Direzione investigativa antimafia le connotazioni strutturali, le articolazioni e i collegamenti interni ed internazionali delle organizzazioni criminali, gli obiettivi e le modalita' operative di dette organizzazioni, nonche' ogni altra forma di manifestazione delittuosa alle stesse riconducibile ivi compreso il fenomeno delle estorsioni. 3. La Direzione investigativa antimafia nell'assolvimento dei suoi compiti opera in stretto collegamento con gli uffici e le strutture delle forze di polizia esistenti a livello centrale e periferico. 4. Tutti gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria debbono fornire ogni possibile cooperazione al personale investigativo della D.I.A. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria dei servizi centrali e interprovinciali di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203, devono costantemente informare il personale investigativo della D.I.A., incaricato di effettuare indagini collegate, di tutti gli elementi informativi ed investigativi di cui siano venuti comunque in possesso e sono tenuti a svolgere, congiuntamente con il predetto personale, gli accertamenti e le attivita' investigative eventualmente richiesti. Il predetto personale dei servizi centrali e interprovinciali della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, a decorrere dal 1° gennaio 1993, e' assegnato alla D.I.A., nei contingenti e con i criteri e le modalita' determinati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa e delle finanze. 5. Al Direttore della Direzione Investigativa Antimafia e' attribuita la responsabilita' generale delle attivita' svolte dalla D.I.A., delle quali riferisce periodicamente al Consiglio generale di cui all'articolo 107, e competono i provvedimenti occorrenti per l'attuazione, da parte della D.I.A., delle direttive emanate a norma del medesimo articolo 107. 6. Alla D.I.A. e' preposto un direttore tecnico-operativo scelto fra funzionari appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, con qualifica non inferiore a dirigente superiore, e ufficiali di grado non inferiore a generale di brigata dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, che abbiano maturato specifica esperienza nel settore della lotta alla criminalita' organizzata. Il direttore della D.I.A. riferisce al Consiglio generale di cui all'articolo 107 sul funzionamento dei servizi posti alle sue dipendenze e sui risultati conseguiti. 7. Con gli stessi criteri indicati al comma 6 e' assegnato alla D.I.A. un vice direttore con funzioni vicarie. 8. La D.I.A. si avvale di personale dei ruoli della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonche' del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato. Il personale dei ruoli del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato opera nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche della D.I.A. per le esigenze di collegamento con le strutture di appartenenza, anche in relazione a quanto previsto dal comma 3, nonche' per l'attivita' di analisi sullo scambio delle informazioni di interesse all'interno delle strutture carcerarie e di quelle connesse al contrasto delle attivita' organizzate per il traffico illecito di rifiuti e agli altri compiti di istituto. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'economia e delle finanze sono definiti i contingenti di personale del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato che opera nell'ambito della D.I.A., nonche' le modalita' attuative di individuazione, di assegnazione e di impiego del medesimo personale. 9. Il Ministro dell'interno, sentito il Consiglio generale di cui all'articolo 107, determina l'organizzazione della D.I.A. secondo moduli rispondenti alla diversificazione dei settori d'investigazione e alla specificita' degli ordinamenti delle forze di polizia interessate, fermo restando che in ogni caso, nella prima fase, l'organizzazione e' articolata come segue: a) reparto investigazioni preventive; b) reparto investigazioni giudiziarie; c) reparto relazioni internazionali ai fini investigativi. 10. Alla determinazione del numero e delle competenze delle divisioni in cui si articolano i reparti di cui al comma 9 si provvede con le modalita' e procedure indicate nell'articolo 5, settimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni e integrazioni. Con le stesse modalita' e procedure si provvede alla preposizione ed assegnazione del personale ai reparti e alle divisioni, secondo principi di competenza tecnico-professionale e con l'obiettivo di realizzare nei confronti dei titolari degli uffici predetti di pari livello una sostanziale parita' ed equiordinazione di funzioni, anche mediante il ricorso al criterio della rotazione degli incarichi.». Per l'articolo 97 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si vedano le note riportate all'articolo 1. Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O.