Art. 2 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente regolamento  si  applica  ai  soggetti  ammessi,  in
qualita' di testimoni di giustizia, alle speciali misure ovvero  allo
speciale  programma  di  protezione  deliberati   dalla   Commissione
centrale, anche precedentemente all'entrata in vigore della legge  13
febbraio 2001, n. 45. 
  2. Il presente regolamento si applica, altresi', ai soggetti di cui
al comma 1, anche se non  piu'  sottoposti  alle  misure  di  cui  al
medesimo comma, secondo quanto previsto dall'articolo 3. 
 
          Note all'art. 2: 
              - La legge 13 febbraio  2001,  n.  45  (Modifica  della
          disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio
          di  coloro  che  collaborano  con  la   giustizia   nonche'
          disposizioni  a   favore   delle   persone   che   prestano
          testimonianza), e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  10
          marzo 2001, n. 58, supplemento ordinario.