Art. 2 Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento si applica ai soggetti ammessi, in qualita' di testimoni di giustizia, alle speciali misure ovvero allo speciale programma di protezione deliberati dalla Commissione centrale, anche precedentemente all'entrata in vigore della legge 13 febbraio 2001, n. 45. 2. Il presente regolamento si applica, altresi', ai soggetti di cui al comma 1, anche se non piu' sottoposti alle misure di cui al medesimo comma, secondo quanto previsto dall'articolo 3.
Note all'art. 2: - La legge 13 febbraio 2001, n. 45 (Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia nonche' disposizioni a favore delle persone che prestano testimonianza), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 marzo 2001, n. 58, supplemento ordinario.