Art. 3 Riconoscimento del diritto di assunzione ai testimoni di giustizia non piu' sottoposti alle speciali misure di protezione 1. In conformita' a quanto previsto dall'articolo 16-ter, comma 2-bis, ultimo capoverso del decreto-legge del 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, il diritto all'assunzione presso una pubblica amministrazione e' riconosciuto ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, salvo che i medesimi siano stati destinatari di provvedimenti di revoca o mancata proroga delle speciali misure ovvero dello speciale programma di protezione disposti dalla Commissione Centrale ai sensi dell'articolo 13-quater, comma 2, dello stesso decreto-legge.
Note all'art. 3: - Per il testo dell'art. 16-ter del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo vigente dell'art. 13-quater, comma 2, del citato decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8: «Art. 13-quater (Revoca e modifica delle speciali misure di protezione). - (Omissis). 2. Costituiscono fatti che comportano la revoca delle speciali misure di protezione l'inosservanza degli impegni assunti a norma dell'art. 12, comma 2, lettere b) ed e), nonche' la commissione di delitti indicativi del reinserimento del soggetto nel circuito criminale. Costituiscono fatti valutabili ai fini della revoca o della modifica delle speciali misure di protezione l'inosservanza degli altri impegni assunti a norma dell'art. 12, la commissione di reati indicativi del mutamento o della cessazione del pericolo conseguente alla collaborazione, la rinuncia espressa alle misure, il rifiuto di accettare l'offerta di adeguate opportunita' di lavoro o di impresa, il ritorno non autorizzato nei luoghi dai quali si e' stati trasferiti, nonche' ogni azione che comporti la rivelazione o la divulgazione dell'identita' assunta, del luogo di residenza e delle altre misure applicate. Nella valutazione ai fini della revoca o della modifica delle speciali misure di protezione, specie quando non applicate mediante la definizione di uno speciale programma, si tiene particolare conto del tempo trascorso dall'inizio della collaborazione oltre che della fase e del grado in cui si trovano i procedimenti penali nei quali le dichiarazioni sono state rese e delle situazioni di pericolo di cui al comma 6 dell'art. 9.