Art. 3 
 
Riconoscimento del diritto di assunzione ai  testimoni  di  giustizia
non piu' sottoposti alle speciali misure di protezione 
 
  1. In conformita' a quanto  previsto  dall'articolo  16-ter,  comma
2-bis, ultimo capoverso del decreto-legge del 15 gennaio 1991, n.  8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n.  82,  il
diritto  all'assunzione  presso  una  pubblica   amministrazione   e'
riconosciuto ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, salvo che  i
medesimi siano stati destinatari di provvedimenti di revoca o mancata
proroga delle speciali misure  ovvero  dello  speciale  programma  di
protezione disposti dalla Commissione Centrale ai sensi dell'articolo
13-quater, comma 2, dello stesso decreto-legge. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Per il testo dell'art. 16-ter  del  decreto-legge  15
          gennaio 1991, n. 8, si veda nelle note alle premesse. 
              - Si riporta  il  testo  vigente  dell'art.  13-quater,
          comma 2, del citato decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8: 
              «Art.  13-quater  (Revoca  e  modifica  delle  speciali
          misure di protezione). - (Omissis). 
              2. Costituiscono fatti che comportano la  revoca  delle
          speciali misure di protezione l'inosservanza degli  impegni
          assunti a norma dell'art. 12, comma 2, lettere  b)  ed  e),
          nonche'  la   commissione   di   delitti   indicativi   del
          reinserimento  del   soggetto   nel   circuito   criminale.
          Costituiscono fatti valutabili ai fini della revoca o della
          modifica delle speciali misure di protezione l'inosservanza
          degli altri  impegni  assunti  a  norma  dell'art.  12,  la
          commissione di  reati  indicativi  del  mutamento  o  della
          cessazione del pericolo conseguente alla collaborazione, la
          rinuncia espressa alle  misure,  il  rifiuto  di  accettare
          l'offerta di adeguate opportunita' di lavoro o di  impresa,
          il ritorno non autorizzato nei luoghi dai quali si e' stati
          trasferiti, nonche' ogni azione che comporti la rivelazione
          o la divulgazione  dell'identita'  assunta,  del  luogo  di
          residenza e delle altre misure applicate. Nella valutazione
          ai fini della revoca o della modifica delle speciali misure
          di protezione, specie  quando  non  applicate  mediante  la
          definizione di uno speciale programma, si tiene particolare
          conto del tempo trascorso dall'inizio della  collaborazione
          oltre che della fase e  del  grado  in  cui  si  trovano  i
          procedimenti penali nei quali le dichiarazioni  sono  state
          rese e delle situazioni di  pericolo  di  cui  al  comma  6
          dell'art. 9.