Art. 2 
 
 
Integrazione delle misure di prevenzione e contrasto delle  attivita'
                            terroristiche 
 
  1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 302, primo comma, e' aggiunto, infine, il  seguente
periodo: «La pena e' aumentata se il  fatto  e'  commesso  attraverso
strumenti informatici o telematici.»; 
  b) all'articolo 414 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) al terzo comma e' aggiunto, infine,  il  seguente  periodo:  «La
pena prevista dal presente comma nonche'  dal  primo  e  dal  secondo
comma e' aumentata se  il  fatto  e'  commesso  attraverso  strumenti
informatici o telematici.»; 
  2) al quarto comma e' aggiunto, infine, il  seguente  periodo:  «La
pena e' aumentata fino a due terzi se il fatto e' commesso attraverso
strumenti informatici o telematici.». 
  2. Ai fini dello svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 9,
commi 1, lettera b), e 2, della legge 16 marzo 2006, n.  146,  svolte
dagli ufficiali di polizia giudiziaria ivi  indicati,  nonche'  delle
attivita' di prevenzione e repressione delle attivita'  terroristiche
o di agevolazione del terrorismo, di cui all'articolo 7-bis, comma 2,
del  decreto-legge  27  luglio  2005,   n.   144,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 31  luglio  2005,  n.  155,  l'organo  del
Ministero dell'interno per la sicurezza  e  per  la  regolarita'  dei
servizi  di  telecomunicazione,  fatte  salve  le  iniziative  e   le
determinazioni dell'autorita' giudiziaria, aggiorna costantemente  un
elenco di siti utilizzati per le attivita' e le condotte di cui  agli
articoli  270-bis  e  270-sexies  del  codice   penale,   nel   quale
confluiscono le  segnalazioni  effettuate  dagli  organi  di  polizia
giudiziaria richiamati dal medesimo comma 2 dell'articolo  7-bis  del
decreto-legge n. 144 del 2005, convertito, con  modificazioni,  dalla
legge n. 155 del 2005. 
  3.  I  fornitori  di  connettivita',  su  richiesta  dell'autorita'
giudiziaria  procedente,  inibiscono  l'accesso  ai   siti   inseriti
nell'elenco di cui al comma 2, secondo le modalita',  i  tempi  e  le
soluzioni tecniche individuate e definite  con  il  decreto  previsto
dall'articolo 14-quater, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 269. 
  4. Quando si procede per i delitti di cui  agli  articoli  270-bis,
270-ter, 270-quater e 270-quinquies del codice penale commessi con le
finalita' di terrorismo di cui  all'articolo  270-sexies  del  codice
penale, e sussistono concreti elementi che consentano di ritenere che
alcuno  compia  dette  attivita'  per  via  telematica,  il  pubblico
ministero ordina, con decreto motivato, ai fornitori  di  servizi  di
cui all'articolo 16 del decreto legislativo 9  aprile  2003,  n.  70,
ovvero ai soggetti che comunque forniscono servizi  di  immissione  e
gestione, attraverso i quali  il  contenuto  relativo  alle  medesime
attivita'  e'  reso  accessibile  al  pubblico,  di  provvedere  alla
rimozione  dello   stesso.   I   destinatari   adempiono   all'ordine
immediatamente e comunque non oltre quarantotto ore  dal  ricevimento
della  notifica.  In  caso  di  mancato   adempimento,   si   dispone
l'interdizione dell'accesso al dominio internet nelle forme e con  le
modalita' di cui all'articolo 321 del codice di procedura penale. 
  5. All'articolo 9, comma 9, del  decreto  legislativo  21  novembre
2007, n. 231, dopo le parole: «Guardia di finanza» sono  inserite  le
seguenti:   «,   nonche'   al   Comitato   di   analisi    strategica
antiterrorismo».