Art. 3 
 
 
Integrazione della  disciplina  dei  reati  concernenti  l'uso  e  la
                   custodia di sostanze esplodenti 
 
  1. Dopo l'articolo 678 del codice penale, e' inserito il seguente: 
 
                            «Art. 678-bis 
            Detenzione abusiva di precursori di esplosivi 
 
  Chiunque, senza  averne  titolo,  introduce  nel  territorio  dello
Stato, detiene, usa o mette a disposizione di privati le  sostanze  o
le miscele che le contengono indicate come  precursori  di  esplosivi
nell'allegato I  del  regolamento  (CE)  n.  98/2013  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, e' punito con l'arresto
fino a diciotto mesi e con l'ammenda fino a euro 247.». 
  2. Dopo l'articolo 679 del codice penale, e' inserito il seguente: 
 
                            «Art. 679-bis 
           Omissioni in materia di precursori di esplosivi 
 
  Chiunque  omette  di  denunciare  all'Autorita'  il  furto   o   la
sparizione delle materie indicate come precursori di esplosivi  negli
Allegati I e II  del  Regolamento  (CE)  n.  98/2013  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, e di miscele o sostanze
che le contengono, e' punito con l'arresto fino a dodici mesi  o  con
l'ammenda fino a euro 371.». 
  3. Si applica la sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  1.000  a
5.000  euro  nei  confronti   di   chiunque   omette   di   segnalare
all'Autorita'  le  transazioni  sospette,  relative   alle   sostanze
indicate negli allegati I e II del regolamento (CE)  n.  98/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, o le miscele
o sostanze che le contengono. Ai fini della presente disposizione, le
transazioni si considerano sospette quando ricorrono le condizioni di
cui all'articolo 9, paragrafo 3, del predetto regolamento.