Art. 3
Integrazione della disciplina dei reati concernenti l'uso e la
custodia di sostanze esplodenti
1. Dopo l'articolo 678 del codice penale, e' inserito il seguente:
«Art. 678-bis
Detenzione abusiva di precursori di esplosivi
Chiunque, senza averne titolo, introduce nel territorio dello
Stato, detiene, usa o mette a disposizione di privati le sostanze o
le miscele che le contengono indicate come precursori di esplosivi
nell'allegato I del regolamento (CE) n. 98/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, e' punito con l'arresto
fino a diciotto mesi e con l'ammenda fino a euro 247.».
2. Dopo l'articolo 679 del codice penale, e' inserito il seguente:
«Art. 679-bis
Omissioni in materia di precursori di esplosivi
Chiunque omette di denunciare all'Autorita' il furto o la
sparizione delle materie indicate come precursori di esplosivi negli
Allegati I e II del Regolamento (CE) n. 98/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, e di miscele o sostanze
che le contengono, e' punito con l'arresto fino a dodici mesi o con
l'ammenda fino a euro 371.».
3. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a
5.000 euro nei confronti di chiunque omette di segnalare
all'Autorita' le transazioni sospette, relative alle sostanze
indicate negli allegati I e II del regolamento (CE) n. 98/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, o le miscele
o sostanze che le contengono. Ai fini della presente disposizione, le
transazioni si considerano sospette quando ricorrono le condizioni di
cui all'articolo 9, paragrafo 3, del predetto regolamento.