Art. 4 Modifiche in materia di misure di prevenzione personali e di espulsione dello straniero per motivi di prevenzione del terrorismo 1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 4, comma 1, lettera d), dopo le parole: «nonche' alla commissione dei reati con finalita' di terrorismo anche internazionale» sono aggiunte le seguenti: «ovvero a prendere parte ad un conflitto in territorio estero a sostegno di un'organizzazione che persegue le finalita' terroristiche di cui all'articolo 270-sexies del codice penale»; b) all'articolo 9, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: «2-bis. Nei casi di necessita' e urgenza, il Questore, all'atto della presentazione della proposta di applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale nei confronti delle persone di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), puo' disporre il temporaneo ritiro del passaporto e la sospensione della validita' ai fini dell'espatrio di ogni altro documento equipollente. Il temporaneo ritiro del passaporto e la sospensione della validita' ai fini dell'espatrio di ogni altro documento equipollente sono comunicati immediatamente al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove dimora la persona, il quale, se non ritiene di disporne la cessazione, ne richiede la convalida, entro quarantotto ore, al presidente del tribunale del capoluogo della provincia in cui la persona dimora che provvede nelle successive quarantotto ore con le modalita' di cui al comma 1. Il ritiro del passaporto e la sospensione della validita' ai fini dell'espatrio di ogni altro documento equipollente cessano di avere effetto se la convalida non interviene nelle novantasei ore successive alla loro adozione.»; c) all'articolo 71, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) dopo le parole: «per i delitti previsti dagli articoli» sono inserite le seguenti: «270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies,»; 2) dopo le parole: «648-ter, del codice penale,» sono inserite le seguenti: «nonche' per i delitti commessi con le finalita' di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies del codice penale,»; d) dopo l'articolo 75 e' inserito il seguente: «Art. 75-bis Violazione delle misure imposte con provvedimenti d'urgenza 1. Il contravventore alle misure imposte con i provvedimenti di urgenza di cui all'articolo 9 e' punito con la reclusione da uno a tre anni. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2-bis del predetto articolo 9 e' consentito l'arresto nei casi di flagranza.». 2. All'articolo 13, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) appartiene a taluna delle categorie indicate negli articoli 1, 4 e 16, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;». 3. All'articolo 226, comma 3, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Il predetto termine e' di dieci giorni se sussistono esigenze di traduzione delle comunicazioni o conversazioni.».