Art. 5 Potenziamento e proroga dell'impiego del personale militare appartenente alle Forze armate 1. Al fine di consentire un maggiore impiego di personale delle forze di polizia per il contrasto della criminalita' e la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonche' di quelli previsti dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, anche in relazione alle straordinarie esigenze di sicurezza connesse alla realizzazione dell'Expo 2015, il piano d'impiego di cui all'articolo 7-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, limitatamente ai servizi di vigilanza a siti ed obiettivi sensibili, puo' essere prorogato fino al 30 giugno 2015, e il relativo contingente pari a 3.000 unita' e' incrementato di 1.800 unita', in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto del terrorismo. Per le esigenze previste dal citato articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 136 del 2013, il piano di impiego dell'originario contingente di 3.000 unita' puo' essere ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2015, limitatamente a un contingente non superiore a 200 unita'. Si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 92 del 2008. L'impiego dei predetti contingenti e' consentito nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 2. 2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 e' autorizzata la spesa di 29.661.258,00 di euro per l'anno 2015 con specifica destinazione di 28.861.258,00 di euro per il personale di cui al comma 74 e di 0,8 milioni di euro per il personale di cui al comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Al relativo onere si provvede, quanto a euro 14.830.629,00, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e, quanto a euro 14.830.629,00 mediante corrispondente riduzione delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dello stato di previsione del Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 3. Limitatamente alle esigenze di sicurezza del sito ove si svolge l'evento Expo 2015, e' altresi' autorizzato l'impiego, con le stesse modalita' di cui al comma 1, di un ulteriore contingente di 600 unita' di militari delle Forze Armate dal 15 aprile 2015 al 1° novembre 2015. Alla copertura dei relativi oneri, pari a 7.243.189,00 di euro, per l'anno 2015, si provvede mediante due appositi versamenti, di pari importo, all'entrata del bilancio dello Stato, da effettuarsi, nell'ambito delle risorse finalizzate all'evento, da parte della societa' Expo, rispettivamente, entro il 30 aprile 2015 e il 30 giugno 2015, per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.