Art. 6 
 
Modifiche al decreto-legge 27 luglio 2005, n.  144,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 
 
  1. Al  decreto-legge  27  luglio  2005,  n.  144,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 2, comma 1,  dopo  le  parole:  «o  di  eversione
dell'ordine  democratico»  sono  inserite  le  seguenti:  «ovvero  di
criminalita' transnazionale»; 
    b) all'articolo 4, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: 
      «2-bis. Fino al 31 gennaio 2016, il  Presidente  del  Consiglio
dei ministri, anche a mezzo del Direttore generale  del  Dipartimento
delle informazioni per la sicurezza, puo' richiedere che i  direttori
dei servizi di informazione per la sicurezza di cui  all'articolo  2,
comma 2,  della  legge  3  agosto  2007,  n.  124,  ovvero  personale
dipendente  espressamente  delegato,  siano  autorizzati  a  colloqui
personali con  detenuti  e  internati,  al  solo  fine  di  acquisire
informazioni per la prevenzione di delitti con finalita' terroristica
di matrice internazionale. 
      2-ter. L'autorizzazione di cui al comma 2-bis e'  concessa  dal
procuratore generale di cui al comma 2 quando sussistano specifici  e
concreti   elementi    informativi    che    rendano    assolutamente
indispensabile l'attivita' di prevenzione. 
      2-quater. Dello svolgimento del colloquio e' data comunicazione
scritta al procuratore generale di cui al comma 2 nel termine di  cui
al comma 3 dell'articolo 226 del decreto legislativo 28 luglio  1989,
n. 271. Le autorizzazioni di cui  al  comma  2-bis  e  le  successive
comunicazioni sono annotate in  apposito  registro  riservato  tenuto
presso l'ufficio del  procuratore  generale.  Dello  svolgimento  del
colloquio e'  data  informazione  al  Comitato  parlamentare  per  la
sicurezza della Repubblica a conclusione delle operazioni, secondo  i
termini e le modalita' di cui al comma 4 dell'articolo 33 della legge
3 agosto 2007, n. 124. 
      2-quinquies. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 6,  7
e 8 dell'articolo 23 della legge  3  agosto  2007,  n.  124,  nonche'
quelle di cui al comma 5 dell'articolo 226 del decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271.».