Art. 7 
 
 
Nuove norme in materia di trattamento  di  dati  personali  da  parte
                       delle Forze di polizia 
 
  1. L'articolo 53 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e'
sostituito dal seguente: 
 
                              «Art. 53 
            Ambito applicativo e titolari dei trattamenti 
 
  1. Agli effetti del presente codice  si  intendono  effettuati  per
finalita' di polizia i trattamenti  di  dati  personali  direttamente
correlati all'esercizio dei compiti di  polizia  di  prevenzione  dei
reati, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica,  nonche'  di
polizia giudiziaria, svolti, ai sensi del codice di procedura penale,
per la prevenzione e repressione dei reati. 
  2. Ai trattamenti di dati personali  previsti  da  disposizioni  di
legge, di regolamento, nonche' individuati  dal  decreto  di  cui  al
comma 3, effettuati dal Centro  elaborazione  dati  del  Dipartimento
della pubblica sicurezza o da forze di polizia sui dati  destinati  a
confluirvi, ovvero da organi di pubblica sicurezza o  altri  soggetti
pubblici nell'esercizio delle attribuzioni conferite da  disposizioni
di legge o di regolamento non si  applicano,  se  il  trattamento  e'
effettuato per finalita' di polizia,  le  seguenti  disposizioni  del
codice: 
  a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a 5,
e da 39 a 45; 
  b) articoli da 145 a 151. 
  3.  Con  decreto  del  Ministro  dell'interno   sono   individuati,
nell'allegato C) al presente codice, i trattamenti non occasionali di
cui al comma 2 effettuati con  strumenti  elettronici  e  i  relativi
titolari.».