Art. 2 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) direttiva: la direttiva 2011/99/UE del  Parlamento  europeo  e
del  Consiglio  del  13  dicembre  2011,  sull'ordine  di  protezione
europeo; 
    b) misura di protezione: una decisione adottata in materia penale
da un organo giurisdizionale o da altra diversa autorita' competente,
che si caratterizzi per autonomia, imparzialita' e  indipendenza,  di
uno Stato membro dell'Unione europea con la quale  vengono  applicati
divieti o restrizioni finalizzati a tutelare  la  vita,  l'integrita'
fisica o psichica, la dignita', la liberta' personale o  l'integrita'
sessuale della persona protetta contro atti di rilevanza penale; 
    c)  ordine  di  protezione  europeo:   una   decisione   adottata
dall'autorita' giudiziaria di uno Stato membro con la quale, al  fine
di continuare a tutelare la persona protetta, viene disposto che  gli
effetti della misura di protezione  si  estendano  al  territorio  di
altro Stato membro in cui la persona protetta risieda o  soggiorni  o
dichiari di voler risiedere o soggiornare; 
    d) persona protetta: la persona fisica oggetto  della  protezione
derivante  dalla  misura  di  protezione  adottata  dallo  Stato   di
emissione; 
    e)  persona  che  determina  il  pericolo:  la  persona  nei  cui
confronti sono state emesse le prescrizioni conseguenti  all'adozione
di una misura di protezione; 
    f) stato di emissione: lo Stato membro al cui  interno  e'  stata
adottata la misura di protezione  in  riferimento  alla  quale  viene
chiesta l'adozione di un ordine di protezione europeo; 
    g) stato di  esecuzione:  lo  Stato  membro  al  quale  e'  stato
trasmesso, ai  fini  del  riconoscimento,  un  ordine  di  protezione
europeo. 
 
          Note all'art. 2: 
              -  Per  i   riferimenti   normativi   della   direttiva
          2011/99/UE si veda nelle note all'art. 1.