Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) direttiva: la direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, sull'ordine di protezione europeo; b) misura di protezione: una decisione adottata in materia penale da un organo giurisdizionale o da altra diversa autorita' competente, che si caratterizzi per autonomia, imparzialita' e indipendenza, di uno Stato membro dell'Unione europea con la quale vengono applicati divieti o restrizioni finalizzati a tutelare la vita, l'integrita' fisica o psichica, la dignita', la liberta' personale o l'integrita' sessuale della persona protetta contro atti di rilevanza penale; c) ordine di protezione europeo: una decisione adottata dall'autorita' giudiziaria di uno Stato membro con la quale, al fine di continuare a tutelare la persona protetta, viene disposto che gli effetti della misura di protezione si estendano al territorio di altro Stato membro in cui la persona protetta risieda o soggiorni o dichiari di voler risiedere o soggiornare; d) persona protetta: la persona fisica oggetto della protezione derivante dalla misura di protezione adottata dallo Stato di emissione; e) persona che determina il pericolo: la persona nei cui confronti sono state emesse le prescrizioni conseguenti all'adozione di una misura di protezione; f) stato di emissione: lo Stato membro al cui interno e' stata adottata la misura di protezione in riferimento alla quale viene chiesta l'adozione di un ordine di protezione europeo; g) stato di esecuzione: lo Stato membro al quale e' stato trasmesso, ai fini del riconoscimento, un ordine di protezione europeo.
Note all'art. 2: - Per i riferimenti normativi della direttiva 2011/99/UE si veda nelle note all'art. 1.