Art. 3 
 
 
                        Autorita' competenti 
 
  1. In relazione alle  disposizioni  degli  articoli  3  e  4  della
direttiva, autorita' competenti, secondo le  rispettive  attribuzioni
definite dal presente decreto, sono il Ministero della giustizia e le
autorita' giudiziarie. 
  2. Il Ministero della giustizia provvede alla trasmissione  e  alla
ricezione delle misure di protezione e  degli  ordini  di  protezione
europei, nonche' della corrispondenza ad essi relativa. 
  3. Nei limiti indicati  dal  presente  decreto,  e'  consentita  la
corrispondenza diretta  tra  autorita'  giudiziarie.  In  tale  caso,
l'autorita' giudiziaria italiana informa immediatamente il  Ministero
della giustizia della trasmissione o della ricezione di un ordine  di
protezione.