Art. 2 
 
 
                           Liceo classico 
 
  1. La prova consiste nella traduzione,  in  italiano  ovvero  nella
lingua in cui si svolge l'insegnamento, di un testo latino  o  greco,
ai sensi dell'articolo 1. 
  2. E' consentito l'uso del vocabolario della lingua italiana ovvero
della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, e del  vocabolario
latino-italiano o greco-italiano ovvero del vocabolario latino-lingua
nella quale si svolge l'insegnamento o greco-lingua  nella  quale  si
svolge l'insegnamento.