IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 23 aprile 1959, n.  189,  recante  «Ordinamento  del
Corpo della Guardia di finanza»; 
  Visto l'articolo 5 della  legge  24  ottobre  1966,  n.  887,  come
sostituito dall'articolo 57 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n.
69, e in particolare il comma 5, nella parte in cui  prevede  che  le
finalita', gli obiettivi e l'organizzazione del  corso  superiore  di
polizia tributaria del Corpo della Guardia  di  finanza,  nonche'  le
modalita' concorsuali per l'accesso sono stabilite  con  decreto  del
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da  emanarsi  ai   sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto l'articolo 4, secondo comma, della legge 3  maggio  1971,  n.
320,  recante  «Modifiche  alla  legge  24  ottobre  1966,  n.   887,
sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza»,
ai sensi del quale l'ammissione alla frequenza di uno dei  corsi  tra
il corso superiore di polizia tributaria  e  il  corso  superiore  di
stato maggiore esclude la possibilita' dell'ammissione alla frequenza
dell'altro; 
  Visto  il  decreto  legislativo  19  marzo  2001,  n.  68,  recante
«Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a  norma
dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  19  marzo  2001,  n.  69,  recante
«Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e  dell'avanzamento
degli  ufficiali  del  Corpo  della  Guardia  di  finanza,  a   norma
dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78», e, in particolare,
gli articoli 19, comma 2 e 57; 
  Visto l'articolo 751, comma 1, del  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare», ai sensi del
quale presso l'Istituto superiore di  stato  maggiore  interforze  e'
svolto il corso superiore di stato maggiore  interforze  cui  possono
partecipare anche gli ufficiali del Corpo della  guardia  di  finanza
nonche' ufficiali delle Forze armate estere; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29  gennaio  1999,
n. 34, concernente «Regolamento recante norme per  la  determinazione
della struttura ordinativa del Corpo della  Guardia  di  finanza,  ai
sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n.
449»; 
  Visto il proprio decreto 1°  aprile  2004,  n.  125,  e  successive
modificazioni,  recante  «Regolamento  concernente   l'individuazione
delle finalita', degli obiettivi, dell'organizzazione, nonche'  delle
modalita' concorsuali per l'accesso al  corso  superiore  di  polizia
tributaria»; 
  Ritenuto di modificare le disposizioni regolamentari vigenti,  allo
scopo di rendere maggiormente selettivo il concorso per l'accesso  al
corso  superiore  di  polizia   tributaria,   nonche'   di   adeguare
l'attivita'  didattica  alle  piu'  moderne  tecniche  di  formazione
dirigenziale; 
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.
400; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 marzo 2014; 
  Considerato pero', in ordine alle osservazioni formulate  dall'Alto
Consesso, che il corso rivolto ai  capitani  in  avanzamento  non  ha
natura valutativa ai fini della promozione al grado di maggiore e  ha
subito,  nel  tempo,  una  contrazione  nella  durata  tale  da   non
suggerirne   la   valorizzazione   nell'ambito   del   concorso   per
l'ammissione al corso superiore di polizia tributaria; 
  Ritenuto, inoltre, che le modalita' di valutazione del profitto dei
frequentatori del  corso  superiore  di  polizia  tributaria  debbano
ispirarsi ai moderni canoni della formazione dirigenziale, creando un
clima   piu'   favorevole   all'apprendimento   e    alla    crescita
professionale; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri,  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
effettuata con nota n. 3-5899/UCL del 23 giugno 2014; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
         Finalita' del corso superiore di polizia tributaria 
 
  1. Il corso superiore di polizia tributaria, della  durata  di  due
anni, ha la finalita' di  preparare  gli  ufficiali  frequentatori  a
ricoprire incarichi connotati da elevata  complessita'  gestionale  e
organizzativa,  in  relazione  alla   particolarita'   del   contesto
istituzionale, alla  dimensione  della  struttura  e  al  livello  di
responsabilita'. 
  2. Il  superamento  del  corso  superiore  costituisce  titolo  per
l'avanzamento in carriera con preferenza rispetto ad  altri  corsi  o
titoli acquisiti, ai sensi dell'articolo 19,  comma  2,  del  decreto
legislativo 19 marzo 2001, n. 69. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del T.U.  delle  disposizioni  sulla
          promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti  del
          Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
          della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto   del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n.  1092,  al
          solo fine di facilitare la lettura  delle  disposizioni  di
          legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              La legge 23 aprile 1959, n. 189 (Ordinamento del  corpo
          della  Guardia  di  finanza)e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 24 aprile 1959, n. 98. 
              La legge 24 ottobre 1966,  n.  887  (Avanzamento  degli
          ufficiali della Guardia di  finanza)  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 3 novembre 1966, n. 274. Si  riporta  il
          testo vigente dell'art. 5: 
              «Art. 5. - 1. Il corso superiore di polizia  tributaria
          provvede  all'alta   qualificazione   professionale   degli
          ufficiali del ruolo normale  del  Corpo  della  Guardia  di
          finanza, mediante il  perfezionamento  e  il  completamento
          della  loro  preparazione  tecnica  e  culturale,  ai  fini
          dell'assolvimento  di  incarichi  di  comando,   di   stato
          maggiore  o   di   elevato   impegno,   anche   in   ambito
          internazionale, che richiedono  la  soluzione  di  problemi
          complessi in campo operativo e nella gestione delle risorse
          umane e organizzative. 
              2.  Alla  frequenza  del  corso  superiore  di  polizia
          tributaria, della  durata  di  due  anni,  sono  ammessi  i
          tenenti colonnelli e i maggiori del ruolo normale vincitori
          di un concorso per titoli ed esami, da bandire  annualmente
          con determinazione del Comandante Generale della Guardia di
          finanza. Alla data di indicazione del concorso,  i  tenenti
          colonnelli  devono  essere  ricompresi  nell'ultimo   terzo
          dell'organico del grado. Sulla  domanda  di  ammissione  al
          concorso esprimono  parere  tutti  i  superiori  gerarchici
          dell'ufficiale. 
              3. Per essere ammessi alla procedura  concorsuale,  gli
          ufficiali superiori: 
              a)  devono  aver  riportato,  nell'ultimo  quinquennio,
          calcolato  a  ritroso  dal  termine   di   scadenza   della
          presentazione delle domande, la qualifica di «eccellente» o
          equivalente; 
              b) non devono essere,  al  termine  di  scadenza  della
          presentazione  delle  domande,  imputati  in   procedimenti
          penali  per  delitto  non   colposo,   ne'   sottoposti   a
          procedimento  disciplinare  da  cui  possa   derivare   una
          sanzione  di  stato  ovvero  sospesi  dall'impiego   o   in
          aspettativa; 
              c)  devono  essere  in  possesso  di  una   laurea   in
          discipline giuridiche o economiche. 
              4. La partecipazione al concorso  non  e'  ammessa  per
          piu' di due volte, ancorche' non consecutive.  Dal  computo
          di tale limite sono escluse le partecipazioni  ai  concorsi
          al termine dei quali il  concorrente  sia  stato  giudicato
          idoneo  e  classificato  nella  graduatoria  di  merito  in
          soprannumero con punteggio  non  inferiore  a  26/30.  Alla
          valutazione dei  titoli  e  delle  prove  d'esame  provvede
          apposita commissione presieduta dal Comandante  in  seconda
          della Guardia di  finanza.  Tale  commissione  puo'  essere
          suddivisa  in   sottocommissioni   ed   e'   nominata   con
          determinazione del Comandante  Generale  della  Guardia  di
          finanza. 
              5. Le finalita', gli obiettivi e  l'organizzazione  del
          corso  superiore,  nonche'  le  modalita'  concorsuali  per
          l'accesso sono stabilite con  decreto  del  Ministro  delle
          finanze da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400. Il corso  si  svolge  secondo
          programmi e modalita' coerenti  con  le  norme  concernenti
          l'autonomia  didattica  degli  atenei.  Le  materie  ed   i
          relativi programmi sono approvati  con  determinazione  del
          Comandante Generale della Guardia di finanza. 
              6. La disposizione di cui al comma 3,  lettera  c),  si
          applica a decorrere dal 1° gennaio 2003.". 
              Il decreto legislativo 19 marzo 2001, n.  69  (Riordino
          del reclutamento, dello stato giuridico e  dell'avanzamento
          degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma
          dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78) e' pubblicato
          nel supplemento ordinario n. 59 alla Gazzetta Ufficiale  26
          marzo 2001, n. 71. Si riporta il  testo  vigente  dell'art.
          57: 
              «Art. 57 (Disciplina del  corso  superiore  di  polizia
          tributaria). - 1. L'art. 5, della legge 24 ottobre 1966, n.
          887, come modificato dall'art. 1 della legge 3 maggio 1971,
          n. 320, e dall'art. 3, comma 209, della legge  28  dicembre
          1995, n. 549, e' sostituito dal seguente: 
              1. Il corso superiore di  polizia  tributaria  provvede
          all'alta qualificazione professionale degli  ufficiali  del
          ruolo normale del Corpo della Guardia di finanza,  mediante
          il  perfezionamento   e   il   completamento   della   loro
          preparazione tecnica e culturale, ai fini dell'assolvimento
          di incarichi di comando, di stato  maggiore  o  di  elevato
          impegno, anche in ambito internazionale, che richiedono  la
          soluzione di problemi complessi in campo operativo e  nella
          gestione delle risorse umane e organizzative. 
              2.  Alla  frequenza  del  corso  superiore  di  polizia
          tributaria, della  durata  di  due  anni,  sono  ammessi  i
          tenenti colonnelli e i maggiori del ruolo normale vincitori
          di un concorso per titoli ed esami, da bandire  annualmente
          con determinazione del Comandante Generale della Guardia di
          finanza. Alla data di indicazione del concorso,  i  tenenti
          colonnelli  devono  essere  ricompresi  nell'ultimo   terzo
          dell'organico del grado. Sulla  domanda  di  ammissione  al
          concorso esprimono  parere  tutti  i  superiori  gerarchici
          dell'ufficiale. 
              3. Per essere ammessi alla procedura  concorsuale,  gli
          ufficiali superiori: 
              a)  devono  aver  riportato,  nell'ultimo  quinquennio,
          calcolato  a  ritroso  dal  termine   di   scadenza   della
          presentazione delle domande, la qualifica di «eccellente» o
          equivalente; 
              b) non devono essere,  al  termine  di  scadenza  della
          presentazione  delle  domande,  imputati  in   procedimenti
          penali  per  delitto  non   colposo,   ne'   sottoposti   a
          procedimento  disciplinare  da  cui  possa   derivare   una
          sanzione  di  stato  ovvero  sospesi  dall'impiego   o   in
          aspettativa; 
              c)  devono  essere  in  possesso  di  una   laurea   in
          discipline giuridiche o economiche. 
              4. La partecipazione al concorso  non  e'  ammessa  per
          piu' di due volte, ancorche' non consecutive.  Dal  computo
          di tale limite sono escluse le partecipazioni  ai  concorsi
          al termine dei quali il  concorrente  sia  stato  giudicato
          idoneo  e  classificato  nella  graduatoria  di  merito  in
          soprannumero con punteggio  non  inferiore  a  26/30.  Alla
          valutazione dei  titoli  e  delle  prove  d'esame  provvede
          apposita commissione presieduta dal Comandante  in  seconda
          della Guardia di  finanza.  Tale  commissione  puo'  essere
          suddivisa  in   sottocommissioni   ed   e'   nominata   con
          determinazione del Comandante  Generale  della  Guardia  di
          finanza. 
              5. Le finalita', gli obiettivi e  l'organizzazione  del
          corso  superiore,  nonche'  le  modalita'  concorsuali  per
          l'accesso sono stabilite con  decreto  del  Ministro  delle
          finanze da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400. Il corso  si  svolge  secondo
          programmi e modalita' coerenti  con  le  norme  concernenti
          l'autonomia  didattica  degli  atenei.  Le  materie  ed   i
          relativi programmi sono approvati  con  determinazione  del
          Comandante Generale della Guardia di finanza. 
              6. La disposizione di cui al comma 3,  lettera  c),  si
          applica a decorrere dal 1° gennaio 2003. 
              2. I vantaggi di carriera conseguenti  all'acquisizione
          del titolo di Scuola di polizia tributaria  non  sono  piu'
          previsti a partire dal concorso per l'ammissione  al  Corso
          Superiore che verra' bandito in data successiva all'entrata
          in vigore del presente decreto. 
              3. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto e' abrogata la  tabella  2  allegata  alla
          legge 24 ottobre 1966, n. 887, come modificata dalla  legge
          3 maggio 1971, n. 320.». 
              La  legge  23   agosto   1988,   n.   400   (Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei ministri) e' pubblicata  nel  Supplemento
          ordinario n. 86 alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre  1988,
          n. 214. Si riporta il testo vigente dell'art. 17, comma 3: 
              «Art.17 (Regolamenti). - (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              (Omissis).». 
              La legge 3 maggio 1971, n. 320 (Modifiche alla legge 24
          ottobre 1966 numero 887, sull'avanzamento  degli  ufficiali
          del Corpo della guardia di  finanza)  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 9 giugno 1971, n.  145.  Si  riporta  il
          testo vigente dell'art. 4, secondo comma: 
              «Art. 4 (Omissis). - L'ammissione alla frequenza di uno
          dei due corsi previsti nella tabella n. 2  allegata,  anche
          se verificatasi  precedentemente  alla  entrata  in  vigore
          della   presente    legge,    esclude    la    possibilita'
          dell'ammissione alla frequenza dell'altro corso.». 
              Il  decreto  legislativo   19   marzo   2001,   n.   68
          (Adeguamento  dei  compiti  del  Corpo  della  Guardia   di
          finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000,  n.
          78) e' pubblicato nel  Supplemento  ordinario  n.  59  alla
          Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2001, n. 71. 
              La legge 31 marzo 2000, n. 78  (Delega  al  Governo  in
          materia di riordino dell'Arma dei  carabinieri,  del  Corpo
          forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e
          della Polizia di Stato. Norme in materia  di  coordinamento
          delle  Forze  di  polizia)  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 4 aprile 2000, n. 79. Si riporta il testo vigente
          dell'art. 4: 
              «Art. 4 (Delega al Governo per il  riordino  del  Corpo
          della guardia di finanza). - 1. Il Governo e'  delegato  ad
          emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in  vigore
          della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per la
          revisione delle norme concernenti il reclutamento, lo stato
          giuridico e l'avanzamento degli ufficiali del  Corpo  della
          guardia di finanza  e  per  l'adeguamento,  fermo  restando
          l'art. 1 della legge 23 aprile 1959, n.  189,  dei  compiti
          del  Corpo  in  relazione  al   riordino   della   pubblica
          amministrazione. 
              2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1,  sono
          osservati i seguenti principi e criteri direttivi: 
              a) previsione dell'esercizio delle funzioni di  polizia
          economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e
          dell'Unione europea; 
              b) armonizzazione della nuova disciplina  ai  contenuti
          del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490; 
              c) adeguamento dei ruoli  e  delle  relative  dotazioni
          organiche alle esigenze  funzionali  e  tecnico-logistiche,
          nonche'  alle  necessita'  operative  connesse   al   nuovo
          ordinamento   tributario   ed   ai   compiti   di    natura
          economico-finanziaria    derivanti    dalla    appartenenza
          all'Unione  europea.  All'adeguamento   potra'   procedersi
          mediante   riordino   dei   ruoli   normale,   speciale   e
          tecnico-operativo esistenti, l'eventuale  soppressione,  la
          non alimentazione di essi  ovvero  l'istituzione  di  nuovi
          ruoli, con  eventuale  rideterminazione  delle  consistenze
          organiche del restante  personale.  Tale  revisione  potra'
          riguardare anche, per ciascuno dei ruoli, le permanenze,  i
          requisiti, i titoli  e  le  modalita'  di  reclutamento  ed
          avanzamento, nonche'  le  aliquote  di  valutazione  ed  il
          numero  delle   promozioni   annue   per   ciascun   grado,
          l'istituzione  del  grado  apicale  di  Generale  di  corpo
          d'armata con consistenza organica adeguata alle funzioni da
          assolvere  ed   all'armonico   sviluppo   delle   carriere,
          l'elevazione a 65 anni del limite di eta', per  i  Generali
          di   corpo   d'armata   e   di    divisione,    equiparando
          correlativamente anche quello del  Comandante  generale  in
          carica, nonche', solo se necessario  per  la  funzionalita'
          del servizio, innalzando i limiti di eta'  per  i  restanti
          gradi;    conseguentemente    verranno    assicurati     la
          sovraordinazione gerarchica del Comandante generale  ed  il
          mantenimento dell'attuale posizione funzionale; 
              d)  aggiornamento  delle   disposizioni   inerenti   ad
          attivita' incompatibili con il servizio,  nonche'  riordino
          della  normativa  relativa  ai  provvedimenti   di   stato,
          realizzando l'uniformita'  della  disciplina  di  tutto  il
          personale; 
              e) revisione delle dotazioni dirigenziali, al  fine  di
          adeguarne  la  disponibilita'   alle   effettive   esigenze
          operative  ed  al  nuovo  modello  organizzativo   previsto
          dall'art. 27, comma 3, della legge  27  dicembre  1997,  n.
          449; 
              f) riordino, secondo criteri di  selettivita'  ed  alta
          qualificazione, della disciplina  del  Corso  superiore  di
          polizia tributaria; 
              g)  previsione  di  disposizioni  transitorie  per   il
          graduale  passaggio  dalla  vigente  normativa   a   quella
          adottata con i decreti legislativi. 
              3. L'elevazione a 65 anni del limite di eta', di cui al
          comma 2, lettera c), ha effetto a decorrere dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge. 
              4. Il Governo, sentite le rappresentanze del personale,
          trasmette alla Camera  dei  deputati  ed  al  Senato  della
          Repubblica gli schemi dei decreti  legislativi  di  cui  ai
          commi 1 e 2, corredati dai pareri previsti dalla legge, per
          il parere delle  Commissioni  parlamentari  competenti  per
          materia,  esteso  anche  alle  conseguenze   di   carattere
          finanziario, che si esprimono entro sessanta  giorni  dalla
          data di assegnazione. 
              5. Agli oneri derivanti  dall'attuazione  del  presente
          articolo, pari a lire 3.100 milioni annue, si  provvede  ai
          sensi dell'art. 8.». 
              Si riporta il testo vigente dell'art. 19, comma 2,  del
          citato decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69: 
              «Art.  19   (Elementi   di   giudizio.   Documentazione
          caratteristica  e  matricolare.   Pareri   facoltativi   ed
          obbligatori). - (Omissis). 
              2.  Il  superamento  del  Corso  Superiore  di  Polizia
          Tributaria, istituito con la legge 3 maggio 1971, n. 320, e
          successive modificazioni e integrazioni, costituisce titolo
          per l'avanzamento in carriera con  preferenza  rispetto  ad
          altri corsi o titoli acquisiti. 
              (Omissis).». 
              Il decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.  66  (Codice
          dell'ordinamento militare) e'  pubblicato  nel  Supplemento
          ordinario n. 84 alla Gazzetta Ufficiale 8 maggio  2010,  n.
          106. Si riporta il testo vigente dell'art. 751, comma 1: 
              «Art.  751   (Corso   superiore   di   stato   maggiore
          interforze) In vigore dal 9 ottobre 2010 
              1.  Presso  l'Istituto  superiore  di  stato   maggiore
          interforze e' svolto il corso superiore di  stato  maggiore
          interforze cui possono partecipare anche gli ufficiali  del
          Corpo della Guardia  di  finanza  nonche'  ufficiali  delle
          Forze armate estere. 
              (Omissis).». 
              Il decreto del Presidente della Repubblica  29  gennaio
          1999,   n.   34   (Regolamento   recante   norme   per   la
          determinazione della struttura ordinativa del  Corpo  della
          Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 27,  commi  3  e  4,
          della legge 27 dicembre 1997, n. 449) e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 23 febbraio 1999, n. 44. 
              La legge 27  dicembre  1997,  n.  449  (Misure  per  la
          stabilizzazione della finanza pubblica) e'  pubblicata  nel
          Supplemento ordinario n. 255  alla  Gazzetta  Ufficiale  30
          dicembre  1997,  n.  302.  Si  riporta  il  testo   vigente
          dell'art. 27, commi 3 e 4: 
              «Art.   27   (Disposizioni   in   tema   di   personale
          dell'amministrazione finanziaria  e  della  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri). - (Omissis). 
              3. Con regolamento da emanare ai  sensi  dell'art.  17,
          comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,  entro  dodici
          mesi dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
          e' determinata la  struttura  ordinativa  del  Corpo  della
          Guardia di finanza in sostituzione di quella prevista dagli
          articoli 2, 3 e 6 della legge 23 aprile 1959, n.  189,  con
          contestuale abrogazione delle citate norme e di ogni  altra
          che risulti in  contrasto  con  la  nuova  disciplina,  nei
          limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio per il Corpo
          e dei relativi organici complessivi, con  l'osservanza  dei
          seguenti criteri: 
              a) assicurare economicita', speditezza e rispondenza al
          pubblico  interesse  dell'azione  amministrativa,   tenendo
          conto   anche   del   livello   funzionale   delle    altre
          amministrazioni  pubbliche  presenti  nei  diversi   ambiti
          territoriali nonche' delle esigenze connesse  alla  finanza
          locale; 
              b)  articolare  gli  uffici  e  reparti  per   funzioni
          omogenee, diversificando tra strutture con funzioni  finali
          e con funzioni strumentali o di supporto; 
              c)  assicurare  a  livello  periferico   una   efficace
          ripartizione della funzione di comando e controllo; 
              d) eliminare le duplicazioni funzionali; 
              e)  definire  i  livelli  generali  di  dipendenza  dei
          Comandi e Reparti. 
              4. Agli effetti di tutte le disposizioni  vigenti,  con
          il medesimo regolamento di cui al comma 3, vengono altresi'
          previste le corrispondenze tra le denominazioni dei Comandi
          e Reparti individuati e quelle previgenti.». 
              Il decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze
          1º  aprile  2004,  n.  125  (Regolamento   concernente   la
          individuazione   delle    finalita',    degli    obiettivi,
          dell'organizzazione, nonche'  delle  modalita'  concorsuali
          per l'accesso al corso superiore di polizia tributaria)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 maggio 2004, n. 112. 
              Si riporta il testo  vigente  dell'art.  17,  comma  4,
          della citata legge 23 agosto 1988, n. 400: 
              «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              (Omissis).». 
 
          Note all'art. 1: 
              Per  il  testo  dell'art.  19,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 19 marzo 2001, n. 69, si veda nelle  note  alle
          premesse.