Art. 2 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto disciplina, nel rispetto dei principi di cui
all'articolo 6 del  Trattato  sull'Unione  europea,  delle  norme  in
materia di protezione dei dati personali e del segreto  di  indagine,
le condizioni e le modalita' con le quali: 
    a) le autorita' nazionali competenti incaricate dell'applicazione
della legge e le autorita' di un altro Stato membro si scambiano,  su
richiesta, le informazioni o le analisi di cui  esse  dispongono,  ai
fini dello svolgimento di indagini penali o di operazioni informative
o investigative criminali; 
    b) le autorita' nazionali competenti incaricate dell'applicazione
della legge comunicano, d'iniziativa, informazioni  e/o  analisi  che
possono contribuire allo svolgimento di indagini penali sui reati  di
cui all'articolo 2, paragrafo 2,  della  decisione  2002/584/GAI  del
Consiglio del 13 giugno 2002 relativa al mandato di  arresto  europeo
ovvero alla prevenzione di questi ultimi. 
  2. In ogni caso, le disposizioni del presente decreto non implicano
l'obbligo  per   le   autorita'   nazionali   competenti   incaricate
dell'applicazione  della  legge  di  acquisire  e  conservare,  anche
attraverso mezzi coercitivi, informazioni o  analisi  che  non  siano
nella propria disponibilita'. 
  3. Le disposizioni del  presente  decreto  non  si  applicano  agli
organismi di cui agli articoli 4, 6, 7, 8, comma  2,  della  legge  3
agosto 2007, n. 124, nonche' alle informazioni  da  essi  detenute  o
comunicate   alle   autorita'   nazionali    competenti    incaricate
dell'applicazione della legge  per  finalita'  inerenti  alla  tutela
della sicurezza della Repubblica. 
  4. Le informazioni o le analisi sono scambiate anche con Europol in
conformita' alla Convenzione Europol, basata  sull'articolo  K.3  del
trattato sull'Unione europea  e  con  Eurojust  in  conformita'  alla
decisione quadro 2002/187/GAI del Consiglio, del 28 febbraio 2002 nel
caso in cui lo scambio riguardi un reato o un'attivita' criminale  di
loro competenza. 
  5. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle richieste
di informazioni o di analisi presentate dall'autorita'  di  un  Paese
associato Schengen. 
 
          Note all'art. 2: 
              - La decisione 2002/584/GAI del Consiglio del 13 giugno
          2002, e' pubblicata nella G.U.C.E. 18  luglio  2002,  n.  L
          190. 
              - Si riporta il testo degli articoli 4, 6, 7 e 8  della
          legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione per la
          sicurezza  della  Repubblica   e   nuova   disciplina   del
          segreto.), pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  13  agosto
          2007, n. 187: 
              "Art.  4.  (Dipartimento  delle  informazioni  per   la
          sicurezza) - 1. Per lo svolgimento dei compiti  di  cui  al
          comma 3 e' istituito, presso la  Presidenza  del  Consiglio
          dei ministri, il Dipartimento  delle  informazioni  per  la
          sicurezza (DIS). 
              2.  Il  Presidente  del  Consiglio   dei   ministri   e
          l'Autorita' delegata, ove istituita, si avvalgono  del  DIS
          per  l'esercizio  delle  loro  competenze,   al   fine   di
          assicurare piena  unitarieta'  nella  programmazione  della
          ricerca informativa del  Sistema  di  informazione  per  la
          sicurezza,  nonche'  nelle  analisi   e   nelle   attivita'
          operative dei servizi di informazione per la sicurezza. 
              3. Il DIS svolge i seguenti compiti: 
                a) coordina l'intera attivita' di informazione per la
          sicurezza, verificando altresi' i risultati delle attivita'
          svolte dall'AISE e dall'AISI, ferma restando la  competenza
          dei  predetti  servizi  relativamente  alle  attivita'   di
          ricerca informativa e di collaborazione con  i  servizi  di
          sicurezza degli Stati esteri; 
                b) e' costantemente  informato  delle  operazioni  di
          competenza dei servizi di informazione per la  sicurezza  e
          trasmette al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  le
          informative  e  le  analisi   prodotte   dal   Sistema   di
          informazione per la sicurezza; 
                c) raccoglie le informazioni, le analisi e i rapporti
          provenienti dai servizi di informazione per  la  sicurezza,
          dalle Forze armate  e  di  polizia,  dalle  amministrazioni
          dello Stato e da  enti  di  ricerca  anche  privati;  ferma
          l'esclusiva   competenza   dell'AISE   e   dell'AISI    per
          l'elaborazione dei rispettivi piani di  ricerca  operativa,
          elabora  analisi  strategiche  o  relative  a   particolari
          situazioni; formula valutazioni e previsioni, sulla  scorta
          dei contributi analitici settoriali dell'AISE e dell'AISI; 
                d) elabora, anche sulla base delle informazioni e dei
          rapporti  di  cui  alla  lettera  c),  analisi  globali  da
          sottoporre   al   CISR,   nonche'   progetti   di   ricerca
          informativa, sui quali decide il Presidente  del  Consiglio
          dei ministri, dopo avere acquisito il parere del CISR; 
                d-bis) sulla base delle direttive di cui all'articolo
          1, comma 3-bis, nonche' delle informazioni e  dei  rapporti
          di cui alla lettera c)  del  presente  comma,  coordina  le
          attivita' di ricerca informativa finalizzate  a  rafforzare
          la  protezione  cibernetica  e  la  sicurezza   informatica
          nazionali; (8) 
                e) promuove e garantisce, anche  attraverso  riunioni
          periodiche, lo scambio informativo tra l'AISE, l'AISI e  le
          Forze di polizia; comunica al Presidente del Consiglio  dei
          ministri  le   acquisizioni   provenienti   dallo   scambio
          informativo e i risultati delle riunioni periodiche; 
                f) trasmette,  su  disposizione  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri, sentito  il  CISR,  informazioni  e
          analisi ad  amministrazioni  pubbliche  o  enti,  anche  ad
          ordinamento  autonomo,  interessati   all'acquisizione   di
          informazioni per la sicurezza; 
                g) elabora, d'intesa con l'AISE e l'AISI, il piano di
          acquisizione delle risorse umane  e  materiali  e  di  ogni
          altra  risorsa  comunque  strumentale   all'attivita'   dei
          servizi di informazione per  la  sicurezza,  da  sottoporre
          all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri; 
                h) sentite  l'AISE  e  l'AISI,  elabora  e  sottopone
          all'approvazione del Presidente del Consiglio dei  ministri
          lo schema del regolamento di cui all'articolo 21, comma 1; 
                i)  esercita  il  controllo  sull'AISE  e  sull'AISI,
          verificando la conformita' delle attivita' di  informazione
          per la sicurezza alle leggi e ai regolamenti, nonche'  alle
          direttive e alle disposizioni del Presidente del  Consiglio
          dei  ministri.  Per  tale  finalita',  presso  il  DIS   e'
          istituito  un  ufficio  ispettivo  le  cui   modalita'   di
          organizzazione e di  funzionamento  sono  definite  con  il
          regolamento di cui al comma 7. Con le modalita' previste da
          tale regolamento e' approvato  annualmente,  previo  parere
          del Comitato parlamentare di cui all'articolo 30, il  piano
          annuale delle attivita' dell'ufficio  ispettivo.  L'ufficio
          ispettivo, nell'ambito delle  competenze  definite  con  il
          predetto regolamento, puo' svolgere, anche a richiesta  del
          direttore generale del DIS, autorizzato dal Presidente  del
          Consiglio dei  ministri,  inchieste  interne  su  specifici
          episodi  e  comportamenti  verificatisi   nell'ambito   dei
          servizi di informazione per la sicurezza; 
                l) assicura l'attuazione delle disposizioni impartite
          dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  con  apposito
          regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 2,  ai
          fini della tutela amministrativa del  segreto  di  Stato  e
          delle classifiche di segretezza, vigilando  altresi'  sulla
          loro corretta applicazione; 
                m) cura le attivita' di promozione e diffusione della
          cultura della sicurezza e la comunicazione istituzionale; 
                n) impartisce gli indirizzi per la gestione  unitaria
          del personale di cui all'articolo 21, secondo le  modalita'
          definite dal regolamento di cui al  comma  1  del  medesimo
          articolo; 
                n-bis)  gestisce  unitariamente,  ferme  restando  le
          competenze   operative   dell'AISE   e    dell'AISI,    gli
          approvvigionamenti e i servizi logistici comuni. 
              4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 118-bis
          del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 14
          della presente legge,  qualora  le  informazioni  richieste
          alle Forze di polizia, ai sensi delle lettere c) ed e)  del
          comma 3 del presente articolo, siano relative a indagini di
          polizia giudiziaria, le stesse, se coperte dal  segreto  di
          cui  all'articolo  329  del  codice  di  procedura  penale,
          possono essere  acquisite  solo  previo  nulla  osta  della
          autorita' giudiziaria competente.  L'autorita'  giudiziaria
          puo' trasmettere  gli  atti  e  le  informazioni  anche  di
          propria iniziativa. 
              5. La direzione generale del  DIS  e'  affidata  ad  un
          dirigente di prima fascia o equiparato dell'amministrazione
          dello Stato,  la  cui  nomina  e  revoca  spettano  in  via
          esclusiva al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito
          il CISR.  L'incarico  ha  comunque  la  durata  massima  di
          quattro anni ed e' rinnovabile  per  una  sola  volta.  Per
          quanto previsto dalla presente legge, il direttore del  DIS
          e' il diretto referente del Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri e dell'Autorita' delegata,  ove  istituita,  salvo
          quanto previsto dall'articolo 6, comma 5,  e  dall'articolo
          7,  comma  5,  ed  e'  gerarchicamente   e   funzionalmente
          sovraordinato al personale del DIS e degli uffici istituiti
          nell'ambito del medesimo Dipartimento. 
              6. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il
          direttore  generale  del  DIS,  nomina  uno  o  piu'   vice
          direttori generali; il direttore generale affida gli  altri
          incarichi nell'ambito del Dipartimento, ad eccezione  degli
          incarichi il cui  conferimento  spetta  al  Presidente  del
          Consiglio dei ministri. 
              7. L'ordinamento e l'organizzazione  del  DIS  e  degli
          uffici istituiti nell'ambito del medesimo Dipartimento sono
          disciplinati con apposito regolamento. 
              8. Il regolamento previsto dal  comma  7  definisce  le
          modalita' di organizzazione e di funzionamento dell'ufficio
          ispettivo di cui al comma 3, lettera i), secondo i seguenti
          criteri: 
                a) agli ispettori  e'  garantita  piena  autonomia  e
          indipendenza di giudizio nell'esercizio delle  funzioni  di
          controllo; 
                b) salva specifica autorizzazione del Presidente  del
          Consiglio  dei  ministri  o  dell'Autorita'  delegata,  ove
          istituita,  i  controlli  non  devono  interferire  con  le
          operazioni in corso; 
                c) sono previste per gli ispettori  specifiche  prove
          selettive e un'adeguata formazione; 
                d)  non  e'  consentito  il  passaggio  di  personale
          dall'ufficio ispettivo ai servizi di  informazione  per  la
          sicurezza; 
                e)   gli   ispettori,   previa   autorizzazione   del
          Presidente del  Consiglio  dei  ministri  o  dell'Autorita'
          delegata, ove istituita, possono accedere a tutti gli  atti
          conservati  presso  i  servizi  di  informazione   per   la
          sicurezza e presso  il  DIS;  possono  altresi'  acquisire,
          tramite il direttore generale del DIS,  altre  informazioni
          da enti pubblici e privati.". 
              "Art. 6. (Agenzia informazioni e sicurezza  esterna)  -
          1. E' istituita l'Agenzia informazioni e sicurezza  esterna
          (AISE), alla quale e' affidato il compito di  ricercare  ed
          elaborare nei settori di competenza tutte  le  informazioni
          utili  alla  difesa  dell'indipendenza,  dell'integrita'  e
          della sicurezza della Repubblica, anche  in  attuazione  di
          accordi   internazionali,   dalle    minacce    provenienti
          dall'estero. 
              2. Spettano all'AISE inoltre le attivita' in materia di
          controproliferazione concernenti  i  materiali  strategici,
          nonche' le attivita' di informazione per la sicurezza,  che
          si  svolgono  al  di  fuori  del  territorio  nazionale,  a
          protezione degli interessi politici,  militari,  economici,
          scientifici e industriali dell'Italia. 
              3.  E',  altresi',  compito  dell'AISE  individuare   e
          contrastare  al  di  fuori  del  territorio  nazionale   le
          attivita'  di  spionaggio  dirette  contro  l'Italia  e  le
          attivita' volte a danneggiare gli interessi nazionali. 
              4.  L'AISE  puo'  svolgere  operazioni  sul  territorio
          nazionale soltanto in  collaborazione  con  l'AISI,  quando
          tali operazioni siano strettamente  connesse  ad  attivita'
          che la  stessa  AISE  svolge  all'estero.  A  tal  fine  il
          direttore  generale  del  DIS  provvede  ad  assicurare  le
          necessarie   forme   di   coordinamento   e   di   raccordo
          informativo,  anche  al  fine  di  evitare  sovrapposizioni
          funzionali o territoriali. 
              5. L'AISE risponde  al  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri. 
              6. L'AISE informa tempestivamente e con continuita'  il
          Ministro della difesa, il Ministro degli affari esteri e il
          Ministro  dell'interno  per   i   profili   di   rispettiva
          competenza. 
              7.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  con
          proprio decreto, nomina e revoca  il  direttore  dell'AISE,
          scelto  tra  dirigenti  di  prima   fascia   o   equiparati
          dell'amministrazione  dello   Stato,   sentito   il   CISR.
          L'incarico ha comunque la durata massima di quattro anni ed
          e' rinnovabile per una sola volta. 
              8.  Il  direttore  dell'AISE  riferisce   costantemente
          sull'attivita'  svolta  al  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o all'Autorita' delegata, ove  istituita,  per  il
          tramite  del  direttore   generale   del   DIS.   Riferisce
          direttamente al Presidente del Consiglio  dei  ministri  in
          caso di urgenza o quando altre particolari  circostanze  lo
          richiedano,  informandone  senza   ritardo   il   direttore
          generale del DIS; presenta al  CISR,  per  il  tramite  del
          direttore  generale  del  DIS,  un  rapporto  annuale   sul
          funzionamento e sull'organizzazione dell'Agenzia. 
              9. Il Presidente del Consiglio dei  ministri  nomina  e
          revoca, sentito il direttore dell'AISE,  uno  o  piu'  vice
          direttori.  Il  direttore  dell'AISE   affida   gli   altri
          incarichi nell'ambito dell'Agenzia. 
              10. L'organizzazione e il funzionamento dell'AISE  sono
          disciplinati con apposito regolamento.". 
              "Art. 7. (Agenzia informazioni e sicurezza  interna)  -
          1. E' istituita l'Agenzia informazioni e sicurezza  interna
          (AISI), alla quale e' affidato il compito di  ricercare  ed
          elaborare nei settori di competenza tutte  le  informazioni
          utili  a  difendere,  anche  in   attuazione   di   accordi
          internazionali, la sicurezza interna della Repubblica e  le
          istituzioni democratiche poste  dalla  Costituzione  a  suo
          fondamento da ogni minaccia, da ogni attivita'  eversiva  e
          da ogni forma di aggressione criminale o terroristica. 
              2. Spettano all'AISI le attivita' di  informazione  per
          la sicurezza, che si svolgono  all'interno  del  territorio
          nazionale, a protezione degli interessi politici, militari,
          economici, scientifici e industriali dell'Italia. 
              3.  E',  altresi',  compito  dell'AISI  individuare   e
          contrastare  all'interno  del   territorio   nazionale   le
          attivita'  di  spionaggio  dirette  contro  l'Italia  e  le
          attivita' volte a danneggiare gli interessi nazionali. 
              4. L'AISI puo' svolgere operazioni all'estero  soltanto
          in collaborazione con l'AISE, quando tali operazioni  siano
          strettamente connesse  ad  attivita'  che  la  stessa  AISI
          svolge all'interno del territorio nazionale. A tal fine  il
          direttore  generale  del  DIS  provvede  ad  assicurare  le
          necessarie   forme   di   coordinamento   e   di   raccordo
          informativo,  anche  al  fine  di  evitare  sovrapposizioni
          funzionali o territoriali. 
              5. L'AISI risponde  al  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri. 
              6. L'AISI informa tempestivamente e con continuita'  il
          Ministro dell'interno, il Ministro degli affari esteri e il
          Ministro  della  difesa  per  i   profili   di   rispettiva
          competenza. 
              7. Il Presidente del Consiglio dei  ministri  nomina  e
          revoca, con proprio decreto, il direttore dell'AISI, scelto
          tra   i   dirigenti   di   prima   fascia   o    equiparati
          dell'amministrazione  dello   Stato,   sentito   il   CISR.
          L'incarico ha comunque la durata massima di quattro anni ed
          e' rinnovabile per una sola volta. 
              8.  Il  direttore  dell'AISI  riferisce   costantemente
          sull'attivita'  svolta  al  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o all'Autorita' delegata, ove  istituita,  per  il
          tramite  del  direttore   generale   del   DIS.   Riferisce
          direttamente al Presidente del Consiglio  dei  ministri  in
          caso di urgenza o quando altre particolari  circostanze  lo
          richiedano,  informandone  senza   ritardo   il   direttore
          generale del DIS; presenta al  CISR,  per  il  tramite  del
          direttore  generale  del  DIS,  un  rapporto  annuale   sul
          funzionamento e sull'organizzazione dell'Agenzia. 
              9. Il Presidente del Consiglio dei  ministri  nomina  e
          revoca, sentito il direttore dell'AISI,  uno  o  piu'  vice
          direttori.  Il  direttore  dell'AISI   affida   gli   altri
          incarichi nell'ambito dell'Agenzia. 
              10. L'organizzazione e il funzionamento dell'AISI  sono
          disciplinati con apposito regolamento.". 
              "Art. 8. (Esclusivita'  delle  funzioni  attribuite  al
          DIS, all'AISE e all'AISI) - 1. Le funzioni attribuite dalla
          presente legge al DIS,  all'AISE  e  all'AISI  non  possono
          essere svolte da nessun altro ente, organismo o ufficio. 
              2. Il Reparto  informazioni  e  sicurezza  dello  Stato
          maggiore della difesa (RIS) svolge  esclusivamente  compiti
          di carattere tecnico, militare e di polizia militare, e  in
          particolare ogni attivita' informativa utile al fine  della
          tutela dei presidi e delle  attivita'  delle  Forze  armate
          all'estero, e non e' parte del Sistema di informazione  per
          la sicurezza. Il RIS agisce  in  stretto  collegamento  con
          l'AISE secondo la disciplina  regolamentare  approvata  con
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  emanato
          previa deliberazione del  CISR,  entro  centottanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della presente legge.". 
              -  La  decisione  del  Consiglio  dell'Unione   Europea
          2002/187/GAI del  28  febbraio  2002  e'  pubblicata  nella
          G.U.C.E. 6 marzo 2002, n. L 63.