La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Modifiche alla disciplina sanzionatoria in materia di delitti contro
la pubblica amministrazione
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 32-ter, secondo comma, la parola: «tre» e'
sostituita dalla seguente: «cinque»;
b) all'articolo 32-quinquies, la parola: «tre» e' sostituita
dalla seguente: «due»;
c) all'articolo 35, secondo comma, le parole: «quindici giorni»
sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi» e le parole: «due anni»
sono sostituite dalle seguenti: «tre anni»;
d) all'articolo 314, primo comma, le parole: «da quattro a dieci
anni» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro anni a dieci anni e
sei mesi»;
e) all'articolo 318, le parole: «da uno a cinque anni» sono
sostituite dalle seguenti: «da uno a sei anni»;
f) all'articolo 319, le parole: «da quattro a otto anni» sono
sostituite dalle seguenti: «da sei a dieci anni»;
g) all'articolo 319-ter:
1) al primo comma, le parole: «da quattro a dieci anni» sono
sostituite dalle seguenti: «da sei a dodici anni»;
2) al secondo comma, le parole: «da cinque a dodici anni» sono
sostituite dalle seguenti: «da sei a quattordici anni» e le parole:
«da sei a venti anni» sono sostituite dalle seguenti: «da otto a
venti anni»;
h) all'articolo 319-quater, primo comma, le parole: «da tre a
otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei anni a dieci anni
e sei mesi»;
i) all'articolo 323-bis:
1) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Per i delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter,
319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis, per chi si sia efficacemente
adoperato per evitare che l'attivita' delittuosa sia portata a
conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per
l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro
delle somme o altre utilita' trasferite, la pena e' diminuita da un
terzo a due terzi»;
2) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Circostanze
attenuanti».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 32-ter,
32-quinquies, 35, 314, 318, 319, 319-ter, 319-quater e
323-bis del codice penale, come modificati dalla presente
legge:
«Art. 32-ter. (Incapacita' di contrattare con la
pubblica amministrazione). - L'incapacita' di contrattare
con la pubblica amministrazione importa il divieto di
concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo
che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio.
Essa non puo' avere durata inferiore ad un anno ne'
superiore a cinque anni.».
«Art. 32-quinquies. Casi nei quali alla condanna
consegue l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego.
Salvo quanto previsto dagli articoli 29 e 31, la
condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a due
anni per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma,
317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, e 320
importa altresi' l'estinzione del rapporto di lavoro o di
impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni od
enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione
pubblica.».
«Art. 35. (Sospensione dall'esercizio di una
professione o di un'arte). - La sospensione dall'esercizio
di una professione o di un'arte priva il condannato della
capacita' di esercitare, durante la sospensione, una
professione, arte, industria, o un commercio o mestiere,
per i quali e' richiesto uno speciale permesso o una
speciale abilitazione, autorizzazione o licenza
dell'autorita'.
La sospensione dall'esercizio di una professione o di
un'arte non puo' avere una durata inferiore a tre mesi, ne'
superiore a tre anni.
Essa consegue a ogni condanna per contravvenzione, che
sia commessa con abuso della professione, arte, industria,
o del commercio o mestiere, ovvero con violazione dei
doveri ad essi inerenti, quando la pena inflitta non e'
inferiore a un anno d'arresto.».
«Art. 314. (Peculato). - Il pubblico ufficiale o
l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per
ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque
la disponibilita' di denaro o di altra cosa mobile altrui,
se ne appropria, e' punito con la reclusione da quattro
anni a dieci anni e sei mesi.
Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre
anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso
momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, e'
stata immediatamente restituita.».
«Art. 318. (Corruzione per l'esercizio della funzione).
- Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue
funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per se' o
per un terzo, denaro o altra utilita' o ne accetta la
promessa e' punito con la reclusione da uno a sei anni.».
«Art. 319. (Corruzione per un atto contrario ai doveri
d'ufficio). - Il pubblico ufficiale che, per omettere o
ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo
ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto
contrario ai doveri di ufficio, riceve, per se' o per un
terzo, denaro od altra utilita', o ne accetta la promessa,
e' punito con la reclusione da sei a dieci anni.».
«Art. 319-ter. (Corruzione in atti giudiziari). - Se i
fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per
favorire o danneggiare una parte in un processo civile,
penale o amministrativo, si applica la pena della
reclusione da sei a dodici anni.
Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla
reclusione non superiore a cinque anni, la pena e' della
reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta
condanna alla reclusione superiore a cinque anni o
all'ergastolo, la pena e' della reclusione da otto a venti
anni.».
«Art. 319-quater. (Induzione indebita a dare o
promettere utilita'). - Salvo che il fatto costituisca piu'
grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di
pubblico servizio che, abusando della sua qualita' o dei
suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere
indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilita'
e' punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei
mesi.
Nei casi previsti dal primo comma, chi da' o promette
denaro o altra utilita' e' punito con la reclusione fino a
tre anni.».
«Art. 323-bis. (Circostanze attenuanti). - Se i fatti
previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317,
318, 319, 319-quater, 320, 322, 322-bis e 323 sono di
particolare tenuita', le pene sono diminuite.
Per i delitti previsti dagli articoli 318, 319,
319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis, per chi si
sia efficacemente adoperato per evitare che l'attivita'
delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per
assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli
altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o
altre utilita' trasferite, la pena e' diminuita da un terzo
a due terzi.».